TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78
Testo del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 32/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 140 del 19 giugno 2015 ), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015 , n. 125 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. ». (15A06371)(GU n.188 del 14-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 49)
Vigente al: 14-8-2015
(( Art. 12
Zone franche urbane - Emilia
1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio
2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, e' istituita la zona
franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La
perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri
abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San
Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena
limitatamente ai centri abitati delle frazioni di la Rocca, San
Matteo, Navicello e Albareto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia,
Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio
Renatico, Sant'Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate
all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti
caratteristiche:
a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto
stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attivita' produttive
18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12
ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000
euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;
b) appartenere ai seguenti settori di attivita', come individuati
dai codici ATECO-45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96;
c) essere gia' costituite alla data di presentazione dell'istanza
presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8,
purche' la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31
dicembre 2014;
d) svolgere la propria attivita' all'interno della zona franca, ai
sensi di quanto previsto dal comma 4;
e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili,
non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure
concorsuali.
3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle
agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei
limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo.
4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i
soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede
principale o l'unita' locale all'interno della zona franca e
rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti
dell'Unione europea di cui al comma 3.
5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel
rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonche' nei
limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7, delle seguenti
agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo
svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di
cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta,
dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive del
valore della produzione netta derivante dallo svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma
1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito
al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti
nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai
soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attivita'
economica.
6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per
il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e per quello successivo.
7. Nell'ambito delle risorse gia' stanziate ai sensi dell'articolo
22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e' destinata
all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di
cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione
delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. I comuni di
Cento e Carpi possono accedere ad una quota massima del 10 per cento
delle risorse stanziate per ogni annualita'.
8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive
modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i
termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi
dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
))