Questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari per la fruizione dei contenuti. Per maggiori informazioni leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Privacy Policy
Governo italiano
Seguici su
Cerca

(Art.140bis del Codice del consumo) - NB: per le violazioni poste in essere fino al 19/05/2021

Domande frequenti

  1. Quale è la disciplina dell’azione di classe nel nostro ordinamento?
  2. Quale importanza riveste la norma?
  3. Quale è l’obiettivo dell’azione di classe?
  4. Quali sono i campi tutelati dall’azione di classe?
  5. Cosa si intende per diritti omogenei?
  6. Chi è legittimato ad agire con l’azione di classe?
  7. Come si propone la domanda di azione di classe?
  8. Come si può partecipare ad un’azione di classe avviata da altri?
  9. Come si articola il procedimento?
  10. Come avviene la pronuncia sull’ammissibilità della domanda?
  11. Quando la domanda è dichiarata inammissibile e cosa succede in tal caso?
  12. Cosa succede se la domanda è dichiarata ammissibile?
  13. Cosa avviene se, nella fase di merito, la domanda viene accolta?
  14. L’esercizio dell’azione di classe esaurisce il diritto di riproponibilità dell’azione?

 


 


1. Quale è la disciplina dell’azione di classe nel nostro ordinamento?

L’azione di classe è disciplinata dall’art. 140-bis del Codice del Consumo.

L’azione è stata introdotta nel nostro ordinamento, con la denominazione di “Azione risarcitoria collettiva”, dalla Legge Finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, commi 445-449).

Difficoltà applicative hanno dato luogo a un duplice differimento dell’entrata in vigore della norma: prima al 1° gennaio 2009 (articolo 36 del D.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008) e successivamente al 1° luglio 2009 (articolo 19 del D.l. 207/2008 convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14), “anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva”. Una ulteriore proroga al 1° gennaio 2010 è stata disposta dal decreto-legge 78/2009 (convertito dalla legge 102/2009).
Una prima, profonda riforma dell’art. 140-bis del Codice del Consumo si è avuta ad opera dell’articolo 49 della legge n. 99 del 2009 (cd. Legge Sviluppo, anche per conseguire un punto di equilibrio nella garanzia delle imprese e nella tutela dei consumatori).

Da ultimo, l’articolo 6 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n°1, come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n°27, ha ulteriormente ritoccato l’articolo 140-bis del Codice del consumo.

Ai sensi dell’art. 49, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n.99 l’azione è esercitabile con riferimento agli illeciti compiuti successivamente al 15 agosto 2009.

In base all’art. 23, comma 16 del D.L. n. 78/2009, modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 112, le norme sulla class action sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2010.

2. Quale importanza riveste la norma?
L’art. 140-bis del Codice del Consumo, con l’azione di classe individua uno strumento generale di tutela dei diritti dei consumatori.

Esso consente la trattazione in un unico procedimento di più domande di risarcimento connesse a uno stesso illecito lesivo di una pluralità di posizioni soggettive.

Ciò in linea con gli obiettivi di economia processuale (in quanto consente di riunire in unico procedimento più richieste risarcitorie) e uniformità dei giudicati (in quanto consente di stabilire con un solo provvedimento del giudice regole uniformi per situazioni simili).

3. Quale è l’obiettivo dell’azione di classe?
L’obiettivo della norma in argomento è quello di tutelare i diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti nonché i loro interessi collettivi.

L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori.

4. Quali sono i campi tutelati dall’azione di classe?
L’azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati sulla base di moduli standard o formulari;
b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

5. Cosa si intende per diritti omogenei?
L’ultima modifica apportata all’art. 140-bis del Codice del Consumo sostituisce il riferimento al requisito dell’"identità" del diritto con quello dell' "omogeneità".

Con ciò viene eliminato il requisito dell’identità del diritto che dava luogo ad interpretazioni restrittive delle situazioni ammesse, limitando sensibilmente la possibile formazione di una ampia classe di aderenti ad una class action. Al suo posto è introdotto il più agevole requisito della omogeneità dei diritti che si vogliono fare valere collettivamente in giudizio.

Con questa modifica, si è inteso porre rimedio ad una previsione che, come del resto segnalato dalla dottrina più accorta, rischiava di risultare di difficile applicazione e, dunque, in definitiva, contraria alla stessa ratio legis. Ciò perchè il requisito della identità del diritto, ad una interpretazione rigorosa, può rivelarsi, nei fatti, di ardua configurabilità: si pensi al caso del fallimento di una banca d’affari: ogni consumatore, avendo sottoscritto titoli in tempi diversi, investendo somme diverse, sarebbe titolare di una situazione soggettiva unica e irripetibile”.

Il requisito della omogeneità va di volta in volta verificato in relazione all’ oggetto di tutela e quindi della pronuncia richiesta e alla ragione giuridica a fondamento degli stessi (risarcimento, rimborso nei confronti della stessa impresa in caso di comportamenti ripetuti anche in tempi e con modalità diverse).

Il giudizio sull’omogeneità non attiene invece all’entità del danno eventualmente subito da ogni soggetto componente la classe, in quanto esso è mera circostanza ininfluente sulla identificazione in concreto delle fattispecie da ammettere.

6. Chi è legittimato ad agire con l’azione di classe?
Legittimato ad agire per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni è ogni consumatore, come definito dall’art. 3 del Codice del Consumo, sia come singolo sia come componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa.

7. Come si propone la domanda di azione di classe?
La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l’impresa, con atto di citazione notificato anche all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adìto. Dalla notificazione della domanda decorrono gli effetti della prescrizione.

8. Come si può partecipare ad un’azione di classe avviata da altri?
I consumatori e utenti che intendono avvalersi di un’azione di classe, in presenza di un’azione omogenea nei confronti di una stessa impresa, possono aderire all’azione di classe stessa, senza avvalersi di alcun legale anche tramite posta elettronica certificata e fax.

L’adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo.

L’atto di adesione, deve contenere, oltre all’elezione di domicilio, l’indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria. Esso deve essere depositato in cancelleria del tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l’impresa, anche tramite l’attore, nel termine stabilito dal giudice che ammette la domanda non superiore a 120 giorni. Dal deposito dell’atto di adesione decorrono gli effetti della prescrizione

La sentenza che definisce il giudizio fà stato anche nei confronti degli aderenti.

È fatta salva l’azione individuale dei soggetti che non aderiscono all’azione collettiva.

9. Come si articola il procedimento?
Il procedimento si articola in due fasi, la prima relativa alla pronuncia sull’ammissibilità dell’azione di classe; la seconda finalizzata alla decisione nel merito.

10. Come avviene la pronuncia sull’ammissibilità della domanda?
All’esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilità della domanda.

Il giudice può sospendere il giudizio di ammissibilità quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un’istruttoria davanti a un’autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo.

L’ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d’appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell’ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.

11. Quando la domanda è dichiarata inammissibile e cosa succede in tal caso?
La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe.

Con l’ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.

12. Cosa succede se la domanda è dichiarata ammissibile?

Con l’ordinanza con cui ammette l’azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe.

L’esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda.

Con la stessa ordinanza di ammissibilità il tribunale:
a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall’azione;
b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l’esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell’attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell’ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.

Con l’ordinanza con cui ammette l’azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l’equa, efficace e sollecita gestione del processo.

13. Cosa avviene se, nella fase di merito, la domanda viene accolta?

Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all’azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme.

In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti.

14. L’esercizio dell’azione di classe esaurisce il diritto di riproponibilità dell’azione?

L’adesione all’azione di classe comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo.
È fatta salva l’azione individuale dei soggetti che non aderiscono all’azione collettiva.

Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l’adesione assegnato dal giudice.

Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito.

Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo.

Questa pagina ti è stata utile?

Non hai validato correttamente la casella "Non sono un robot"
Torna a inizio pagina