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Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia

 (art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

 

 

Interventi ZFU Sisma Centro Italia


Interventi agevolativi 2023 (Legge di bilancio 2023)

1) Quali soggetti possono accedere al bando 2023 per la zona franca urbana Sisma Centro Italia?

Come chiarito al paragrafo 5 della circolare attuativa, possono beneficiare delle nuove agevolazioni le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2021, già beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero.

Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:

  • svolgono, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007 e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016;
  • alla data di pubblicazione della presente circolare, hanno fruito delle predette agevolazioni in misura inferiore o uguale al 30% (trenta percento) dell’aiuto complessivamente ottenuto;
  • alla data di presentazione dell’istanza, non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero, ivi incluse quelle di cui all’articolo 46, del decreto-legge 50/2017.

2) Possono accedere alle agevolazioni i soggetti operanti nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura?

No, possono accedere alle agevolazioni i soggetti che operano in tutti i settori di attività economica, con esclusione dei soggetti operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, così come definiti all’articolo 2, comma 1 del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.

Si ricorda, che, nel caso in cui, nella medesima sede ubicata nella zona franca urbana, sono svolte, congiuntamente all’attività ammissibile alle agevolazioni, anche attività riconducibili al settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 354/22 del 28 dicembre 2013, le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente per l’attività ammissibile. In tal caso, il soggetto beneficiario dovrà garantire, attraverso un’adeguata separazione delle attività e/o la distinzione dei costi, che le attività escluse non beneficino degli aiuti in oggetto.

3) Le imprese amministrate da persone giuridiche, studi professionali e associazioni tra professionisti già beneficiari delle agevolazioni, al fine di poter presentare istanza devono accreditarsi alla piattaforma informatica?

Sì. Tali soggetti, dovranno necessariamente accreditarsi alla procedura informatica, inviando all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., entro i termini previsti, una PEC contenente l’apposito modulo, opportunamente compilato e firmato digitalmente. Nell’inoltro del modulo, si ricorda di inserire come oggetto della PEC il seguente testo: “ZFU Sisma Centro Italia - Richiesta di accreditamento alla procedura informatica” seguito dal codice fiscale del soggetto istante e dalla sua denominazione.

4) Qual è il limite massimo delle agevolazioni concedibili?

Le nuove agevolazioni previste per la zona franca urbana sono concesse nel rispetto di quanto disposto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis di cui ai regolamenti n. 1407/2013 e 1408/2013. Ciascun soggetto può quindi beneficiare delle agevolazioni fino ad un limite massimo di 200.000 euro, ovvero:

  • di 100.000 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
  • di 25.000 euro nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo.

Si fa presente che, come riportato al paragrafo 8 della circolare attuativa i limiti di cui sopra tengono conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dal soggetto istante a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti, nonché delle relazioni che intercorrono tra questo e altre imprese e che qualificano la cosiddetta “impresa unica” di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento 1407/2013 e del regolamento 1408/2013.

5) Per quali periodi d’imposta sono riconosciute le agevolazioni fiscali?

Le agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per il periodo di imposta 2023. A riguardo, come chiarito al paragrafo 7 della circolare attuativa, le esenzioni fiscali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell’articolo 46, del decreto-legge 50/2017, sono riconosciute alle sole imprese e ai professionisti.

6) Quali sono i termini per la trasmissione delle istanze di accesso all’agevolazione?

Come previsto al paragrafo 9 della circolare attuativa, le istanze per l’accesso all’agevolazione possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 2 maggio 2023 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2023. Le istanze presentate dopo i predetti termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle previste dal bando, non saranno prese in considerazione dal Ministero.

7) Come deve essere compilata l’istanza di accesso all’agevolazione?

L’istanza di accesso all’agevolazione deve essere compilata esclusivamente attraverso la procedura informatica raggiungibile all’indirizzo fornito dal Ministero sulla pagina web di misura. Alla medesima pagina web, nella sezione dedicata al Bando, è possibile prendere visione del manuale utente per la compilazione dell’istanza di accesso. Si evidenzia che la procedura informatica, oltre ad inibire la predisposizione dell’istanza ai soggetti che, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, non risultino in possesso di alcuni dei requisiti di accesso all’agevolazione, consente di verificare se la compilazione delle varie sezioni del modulo di istanza è avvenuta correttamente oppure se vi sono errori o informazioni mancanti. Una volta che la procedura di compilazione sarà ultimata, il soggetto richiedente potrà scaricare il modulo in formato “.pdf” che andrà firmato digitalmente con estensione “.p7m” e successivamente caricato sul sistema.

8) Come vengono concesse le agevolazioni?

Le agevolazioni sono concesse con provvedimento del Ministero, pubblicato anche sul sito istituzionale www.mise.gov.it. L’agevolazione concedibile a ciascun beneficiario è determinata dal Ministero con le modalità di cui al paragrafo 10 della circolare attuativa. Si ricorda che, tenuto conto dei limiti previsti dai regolamenti de minimis e delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, l’agevolazione concedibile a ciascun soggetto beneficiario sarà pari al minore tra l’importo risultante dall’applicazione del riparto di cui alle lettere a) e b) del citato paragrafo 10 e l’importo dell’agevolazione richiesta in sede di istanza.

 


Interventi agevolativi 2022 (Decreto Agosto)

  • Quali soggetti possono accedere al bando 2022 per la zona franca urbana Sisma Centro Italia?

Come chiarito al paragrafo 5 della circolare direttoriale n. 120680 del 28 marzo 2022, possono beneficiare delle nuove agevolazioni le seguenti categorie di soggetti:

  1. le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2020, già beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero;
  2. le imprese e i professionisti, di qualsiasi dimensione che, all’interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:

  1. svolgono, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007 e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016;
  2. alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero, ivi incluse quelle di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017.
  • Con riferimento alle agevolazioni previste per nuove iniziative economiche, sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative avviate da tutti i lavoratori autonomi in data successiva al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021?

Possono accedere alle agevolazioni rivolte alle nuove iniziative economiche avviate i soli “professionisti”, i quali, così come definito al paragrafo 2, lettera d) della circolare direttoriale n. 120680 del 28 marzo 2022, sono rappresentati dai lavoratori autonomi iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge.

  • Un soggetto già operante all’interno della zona franca urbana nel 2019 e che ha aperto una nuova sede nel medesimo territorio agevolato nel 2021, può accedere alle agevolazioni rivolte alle nuove iniziative economiche?

No. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni rivolte alle nuove iniziative economiche, il soggetto richiedente, alla data del 31 dicembre 2020, non deve aver avviato alcun’altra attività economica in sedi ricadenti nella medesima zona franca urbana. Resta inteso che i soggetti regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2020, già beneficiari delle agevolazioni nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero, possono accedere alla linea di intervento loro dedicata e fruire delle nuove agevolazioni in relazione all’attività economica svolta in tutte le sedi localizzate nella zona franca, comprese quelle di nuova apertura.

  • Possono accedere alle agevolazioni i soggetti operanti nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura?

No. Come chiarito al paragrafo 6 della circolare direttoriale n. 120680 del 28 marzo 2022, possono accedere alle agevolazioni i soggetti che operano in tutti i settori di attività economica, con esclusione dei soggetti operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, così come definiti all’articolo 2, comma 1 del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.

Si ricorda che, nel caso in cui, nella medesima sede ubicata nella zona franca urbana, siano svolte, congiuntamente all’attività ammissibile alle agevolazioni, anche attività riconducibili al settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 354/22 del 28 dicembre 2013, le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente per l’attività ammissibile. In tal caso, il soggetto beneficiario dovrà garantire, attraverso un’adeguata separazione delle attività e/o la distinzione dei costi, che le attività escluse non beneficino degli aiuti in oggetto.

  • I soggetti beneficiari possono disporre della sede localizzata all’interno della zona franca urbana mediante contratto di comodato verbale?

No. Come previsto dal punto 6.2 della circolare direttoriale n. 120680 del 28 marzo 2022, i soggetti istanti, per l’esercizio dell’attività economica, possono disporre della sede principale o di una unità locale ubicata all’interno della zona franca urbana, mediante contratto di comodato regolarmente registrato purché lo stesso assuma la forma scritta.

  • Le imprese amministrate da persone giuridiche, studi professionali e associazioni tra professionisti già beneficiari delle agevolazioni, al fine di poter presentare istanza devono accreditarsi alla piattaforma informatica?

Sì. Tali soggetti, dovranno necessariamente accreditarsi alla procedura informatica (http://agevolazionidgiai.invitalia.it/), inviando all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., entro i termini previsti, una PEC contenete l’apposito modulo, opportunamente compilato e firmato digitalmente. Nell’inoltro del modulo, si ricorda di inserire come oggetto della PEC il seguente testo: “ZFU Sisma Centro Italia - Richiesta di accreditamento alla procedura informatica” seguito dal codice fiscale del soggetto istante e dalla sua denominazione.

  • Qual è il limite massimo delle agevolazioni concedibili?

Le nuove agevolazioni previste per la zona franca urbana sono concesse nel rispetto di quanto disposto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis di cui ai regolamenti n. 1407/2013 e 1408/2013. Ciascun soggetto può quindi beneficiare delle agevolazioni fino a un limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero:

  • di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
  • di 25.000,00 euro nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo.

Si fa presente che, come riportato al paragrafo 8 della circolare direttoriale n. 120680 del 28 marzo 2022, i limiti di cui sopra sono riferiti al soggetto istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questo e altre imprese e che qualificano la cosiddetta “impresa unica” di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento 1407/2013.

  • Per quali periodi d’imposta sono riconosciute le agevolazioni fiscali?

Per le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, già beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero, le agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per il periodo di imposta 2022.

Per le imprese e i professionisti che hanno avviato l’attività in zona franca urbana in data successiva al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, le agevolazioni sono riconosciute per i periodi d’imposta 2021 e 2022.

  • Come vengono concesse le agevolazioni?

Le agevolazioni sono concesse con provvedimento del Ministero, pubblicato anche sul sito istituzionale. L’agevolazione concedibile a ciascun beneficiario è determinata dal Ministero con le modalità di cui al paragrafo 10 della circolare direttoriale n. 120680 del 28 marzo 2022. Si ricorda che, tenuto conto dei limiti previsti dai regolamenti de minimis e delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, l’agevolazione concedibile a ciascun soggetto beneficiario sarà pari al minore tra l’importo risultante dall’applicazione del riparto di cui alle lettere a) e b) del citato paragrafo 10 e l’importo dell’agevolazione richiesta in sede di istanza.

 


Interventi agevolativi 2021 (Decreto Agosto)

1) Quali soggetti possono accedere al bando 2021 per la zona franca urbana Sisma Centro Italia? 

Come chiarito al paragrafo 5 della circolare direttoriale n. 100050 del 29 marzo 2021, così come modificata dalla circolare direttoriale n. 162876 del 12 maggio 2021, possono beneficiare delle nuove agevolazioni le seguenti categorie di soggetti:

  1. le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2019, già beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero;
  2. le imprese e i professionisti, di qualsiasi dimensione che, all’interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 18 luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2020.

Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:

  1. svolgono, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007 e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016;
  2. hanno già ottenuto le medesime agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 e che, alla data di pubblicazione della circolare direttoriale, abbiano fruito delle predette agevolazioni in misura inferiore al 20% dell’aiuto complessivamente ottenuto;
  3. alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero, ivi incluse quelle di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017.

 2) Con riferimento alle agevolazioni previste per nuove iniziative economiche, sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative avviate da tutti i lavoratori autonomi in data successiva al 18 luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2020?

No. Possono accedere alle agevolazioni rivolte alle nuove iniziative economiche avviate i soli “professionisti”, i quali, così come definito all’articolo 2, lettera d) della circolare direttoriale n. 100050 del 29 marzo 2021 e s.m.i., sono rappresentati dai lavoratori autonomi iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge.

3) I soggetti già beneficiari delle agevolazioni a valere sui precedenti bandi emanati dal Ministero, al fine di poter accedere alla sola proroga delle agevolazioni per i periodi d’imposta 2021 e 2022, devono comunque fare istanza?

No. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, i  soggetti già beneficiari delle agevolazioni previste per la zona franca urbana, ottenute relativamente ai bandi emanati dal Ministero con le circolari attuative n. 99473 del 4 agosto 2017, n. 144220 del 5 marzo 2018 e n. 243317 del 6 giugno 2019, possono fruire delle somme residue già concesse e non fruite per i periodi d’imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 anche per i periodi d’imposta 2021 e 2022, senza dover presentare alcuna istanza.

4) Un soggetto già operante all’interno della zona franca urbana nel primo semestre del 2019 e che ha aperto una nuova sede nel medesimo territorio agevolato nel 2020, può accedere alle agevolazioni rivolte alle nuove iniziative economiche?

No. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni rivolte alle nuove iniziative economiche, il soggetto richiedente, alla data del 18 luglio 2019, non deve aver avviato alcun’altra attività economica in sedi ricadenti nella medesima zona franca urbana. Resta inteso che, i soggetti regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2019, già beneficiari delle agevolazioni nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero, possono accedere alla linea di intervento loro dedicata e fruire delle nuove agevolazioni in relazione all’attività economica svolta in tutte le sedi localizzate nella zona franca, comprese quelle di nuova apertura.

5) Possono accedere alle agevolazioni i soggetti operanti nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura?

No. Come chiarito al paragrafo 6 della circolare direttoriale n. 100050 del 29 marzo 2021 e s.m.i., possono, accedere alle agevolazioni i soggetti che operano in tutti i settori di attività economica, con esclusione dei soggetti operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, così come definiti all’articolo 2, comma 1 del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.

Si ricorda, che, nel caso in cui, nella medesima sede ubicata nella zona franca urbana, sono svolte, congiuntamente all’attività ammissibile alle agevolazioni, anche attività riconducibili al settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 354/22 del 28 dicembre 2013, le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente per l’attività ammissibile. In tal caso, il soggetto beneficiario dovrà garantire, attraverso un’adeguata separazione delle attività e/o la distinzione dei costi, che le attività escluse non beneficino degli aiuti in oggetto.

6) I soggetti beneficiari possono disporre della sede localizzata all’interno della zona franca urbana mediante contratto di comodato?

Si. I soggetti istanti, per l’esercizio dell’attività economica, possono disporre della sede principale o di una unità locale ubicata all’interno della zona franca urbana, mediante contratto di comodato regolarmente registrato. Si precisa che per accedere alle agevolazioni il contratto di comodato deve necessariamente assumere forma scritta.

7) Le imprese amministrate da persone giuridiche, studi professionali e associazioni tra professionisti già beneficiari delle agevolazioni, al fine di poter presentare istanza devono accreditarsi alla piattaforma informatica?

Si. Tali soggetti, dovranno necessariamente accreditarsi alla procedura informatica (http://agevolazionidgiai.invitalia.it/), inviando all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., entro i termini previsti, una PEC contenete l’apposito modulo, opportunamente compilato e firmato digitalmente. Nell’inoltro del modulo, si ricorda di inserire come oggetto della PEC il seguente testo: “ZFU Sisma Centro Italia - Richiesta di accreditamento alla procedura informatica” seguito dal codice fiscale del soggetto istante e dalla sua denominazione.

8) Qual è il limite massimo delle agevolazioni concedibili?

Le nuove agevolazioni previste per la zona franca urbana sono concesse nel rispetto di quanto disposto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis di cui ai regolamenti n. 1407/2013 e 1408/2013. Ciascun soggetto può quindi beneficiare delle agevolazioni fino ad un limite massimo di 200.000 euro, ovvero:

  • di 100.000 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
  • di 25.000 euro nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo.

Si fa presente che, come riportato al paragrafo 8 della circolare direttoriale n. 100050 del 29 marzo 2021 e s.m.i., i limiti di cui sopra, sono riferiti al soggetto istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questo e altre imprese e che qualificano la cosiddetta “impresa unica” di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento 1407/2013.

9) Per quali periodi d’imposta sono riconosciute le agevolazioni fiscali?

Per le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, già beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero, le agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2021 e 2022. A riguardo, come chiarito al paragrafo 7 della circolare direttoriale n. 100050 del 29 marzo 2021 e s.m.i., le esenzioni fiscali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell’articolo 46, del decreto-legge 50/2017, sono riconosciute alle sole imprese e ai professionisti;

Per le imprese e i professionisti che hanno avviato l’attività in zona franca urbana in data successiva al 18 luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, le agevolazioni sono riconosciute per il periodo d’imposta relativo all’avvio dell’attività nella medesima zona franca urbana e per i periodi successivi, che non potranno comunque eccedere l’annualità del 2022.

10) Come vengono concesse le agevolazioni?

Le agevolazioni sono concesse con provvedimento del Ministero, pubblicato anche sul sito istituzionale;. L’agevolazione concedibile a ciascun beneficiario è determinata dal Ministero con le modalità di cui al paragrafo 10 della circolare direttoriale n. 100050 del 29 marzo 2021 e s.m.i.. Si ricorda che, tenuto conto dei limiti previsti dai regolamenti de minimis e delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, l’agevolazione concedibile a ciascun soggetto beneficiario sarà pari al minore tra l’importo risultante dall’applicazione del riparto di cui alle lettere a) e b) del citato paragrafo 10 e l’importo dell’agevolazione richiesta in sede di istanza.

11) Quando sarà impiegato lo stanziamento previsto per l’annualità 2022 dall’articolo 57, comma 6, del Decreto Agosto?

Come chiarito al paragrafo 3 della circolare direttoriale n. 100050 del 29 marzo 2021 e s.m.i., si prevede di pubblicare, nel corso del 2022, una circolare ministeriale in cui saranno stabiliti i termini di apertura e le modalità, le condizioni e i criteri di accesso alle agevolazioni relativamente allo stanziamento per l’annualità 2022 previsto dall’articolo 57, comma 6, del Decreto Agosto.

 


Interventi agevolativi 2019 (legge di bilancio 2019)

1) A seguito di quanto previsto dalla legge di bilancio 2019, quali soggetti possono accedere alle nuove agevolazioni previste per la zona franca urbana Sisma Centro Italia?

Come chiarito al paragrafo 6 della circolare ministeriale n. 243317 del 6 giugno 2019, possono beneficiare delle nuove agevolazioni le seguenti categorie di soggetti:

a) le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, già beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero;

b) le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, di qualsiasi dimensione che, all’interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2017, ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019.

Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:

i. svolgono, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007 e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016;
ii. hanno già ottenuto le medesime agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 e che, alla data di pubblicazione della legge di bilancio 2019, non hanno ancora avviato la fruizione dell’importo dell’agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti;
iii. alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero, ivi incluse quelle di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017.


2) I soggetti già beneficiari della agevolazioni a valere sui precedenti bandi emanati dal Ministero, al fine di poter accedere alla sola proroga delle agevolazioni per i periodi d’imposta 2019 e 2020, devono comunque fare istanza?
No. Come chiarito al paragrafo 4 della circolare ministeriale n. 243317 del 6 giugno 2019, i soggetti già beneficiari delle agevolazioni previste per la zona franca urbana, ottenute relativamente ai bandi emanati dal Ministero con le circolari attuative n. 99473 del 4 agosto 2017 e n. 144220 del 5 marzo 2018, possono fruire delle somme residue già concesse e non fruite per i periodi d’imposta 2017 e 2018 anche per i periodi d’imposta 2019 e 2020, senza dover presentare alcuna istanza.

3) Con riferimento alle agevolazioni previste per nuove iniziative economiche, le imprese già costituite che, alla data di presentazione della domanda, non hanno avviato alcuna attività in zona franca urbana possono accedere alle agevolazioni?

Si. Come indicato al paragrafo 7 della circolare ministeriale n. 243317 del 6 giugno 2019, le imprese già costituite alla data di presentazione dell’istanza, in possesso di tutti i requisiti richiesti, possono accedere alle agevolazioni a condizione che avviino l’attività all’interno della zona franca urbana entro e non oltre il 31 dicembre 2019. In tale caso l’efficacia del provvedimento di concessione e la conseguente fruizione della agevolazione restano condizionate all’avvio dell’attività nella zona franca urbana ed essere comunicato al Ministero con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato n. 3 alla circolare). Il mancato adempimento di tale prescrizione comporta la decadenza dalle agevolazioni.

A riguardo, si evidenzia che, l’avvenuto avvio dell’attività all’interno della zona franca urbana deve risultare da certificato camerale e deve essere accompagnato dall’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente come, ad esempio, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nonché dal possesso delle licenze o di qualsiasi atto di autorizzazione necessari per lo svolgimento dell’attività avviata.

4) Con riferimento alle agevolazioni previste per nuove iniziative economiche, i soggetti che, alla data di presentazione dell’istanza, non hanno ancora avviato l’attività economica all’interno della zona franca urbana, devono comunque disporre della sede localizzata in zona franca urbana già alla data della domanda?
Come chiarito al punto 7.2 della circolare direttoriale n. 243317 del 6 giugno 2019, per i soggetti che, alla data di presentazione dell’istanza, non hanno ancora avviato l’attività economica all’interno della zona franca urbana, la disponibilità della sede legale o di una sede operativa ubicata all’interno della medesima deve essere dimostrata all’atto della comunicazione di avvio dell’attività.

Per tale categoria di soggetti, infatti, l’efficacia del provvedimento di concessione e la conseguente fruizione dell’agevolazione restano condizionate all’avvio dell’attività nella zona franca urbana, il quale dovrà essere comunicato al Ministero con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato n. 3) e nelle modalità che saranno comunicate sul sito web istituzionale del Ministero www.mise.gov.it successivamente al provvedimento di concessione.
In coerenza con quanto prescritto dalla citata circolare, il modulo d’istanza relativo alle nuove iniziative economiche (allegato n.2), non prevede l’obbligo di allegare il titolo di disponibilità nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività sia successivo all’istanza. In tal caso, l’onere di trasmettere il titolo di disponibilità è posticipato alla dichiarazione di avvio di cui all’allegato n. 3.

5) Qual è il limite massimo delle agevolazioni concedibili?

Le nuove agevolazioni previste per la zona franca urbana sono concesse nel rispetto di quanto disposto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis di cui ai regolamenti n. 1407/2013 e 1408/2013. Ciascun soggetto può quindi beneficiare delle agevolazioni fino ad un limite massimo di 200.000 euro, ovvero:
- di 100.000 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
- di 20.000 euro nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo (25.000 euro qualora lo Stato soddisfi le due condizioni previste dall’articolo 3 del regolamento 1408/2013).
Si fa presente che, come riportato al paragrafo 9 della circolare direttoriale n. 243317 del 6 giugno 2019, i limiti di cui sopra, sono riferiti al soggetto istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questo e altre imprese e che qualificano la cosiddetta “impresa unica” di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento 1407/2013.

6) Per quali periodi d’imposta sono riconosciute le agevolazioni fiscali?

Per le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, già beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero, le agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2019 e 2020.
Per le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno avviato l’attività in zona franca urbana in data successiva al 31 dicembre 2017, ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019, le agevolazioni sono riconosciute per il periodo d’imposta relativo all’avvio dell’attività nella medesima zona franca urbana e per i periodi successivi, che non potranno comunque eccedere l’annualità del 2020.

7) Come vengono concesse le agevolazioni?

Le agevolazioni sono concesse con provvedimento del Ministero, pubblicato anche sul sito istituzionale www.mise.gov.it. L’agevolazione concedibile a ciascun beneficiario è determinata dal Ministero con le modalità di cui al paragrafo 11 della circolare direttoriale n. 243317 del 6 giugno 2019, tenuto conto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, dei limiti previsti dai regolamenti de minimis, nonché degli eventuali aiuti a titolo de minimis ottenuti dall’ “impresa unica” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti la concessione.

 


Interventi agevolativi 2018 (legge di bilancio 2018)

Quali sono gli ambiti territoriali ammissibili alle agevolazioni previste dai commi 745 e 746 della legge di bilancio 2018?
Gli ambiti territoriali ammissibili alle agevolazioni variano a seconda della norma di riferimento. Per quanto riguarda le disposizioni previste dal comma 745, gli ambiti territoriali agevolabili sono quelli rientranti nei comuni di cui all’allegato 2 del decreto legge n. 189 del 2016. Per quanto attiene il comma 746, i territori che possono beneficiare delle agevolazioni sono quelli rientranti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189 del 2016. Sono esclusi dalle agevolazioni i territori che rientrano nell’allegato 2 bis del decreto legge n. 189 del 2016.

Quali sono le agevolazioni concedibili ai sensi delle disposizioni del comma 745 e quali i soggetti agevolabili?

Come indicato dalla circolare 5 marzo 2018 n. 144220, le agevolazioni concedibili sono quelle previste dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge n.50 del 2017. Ne possono beneficiare le imprese di qualsiasi dimensione, con riferimento a tutte le tipologie di esenzioni fiscali e contributive di cui all’articolo 46, comma 2 del decreto legge 50/2017, ed anche, ma con esclusivo riferimento alla solo esonero contributivo disposto dalla lettera d) del citato comma 2, i titolari di reddito di lavoro autonomo. Per accedere alle agevolazioni le imprese ed i titolari di reddito di lavoro autonomo devono essere in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 1 della circolare 5 marzo 2018 n. 144220.

Una impresa o un titolare di reddito di lavoro autonomo che ha già beneficiato delle agevolazioni previste per la ZFU Sisma Centro Italia e che rientra nei requisiti previsti dal comma 745 può presentare una nuova domanda?
No. Sono infatti esclusi dalle agevolazioni previste dal comma 745 i soggetti che ne hanno già beneficiato ai sensi dell’articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2017.
L’esonero contributivo previsto dal comma 746 è riconosciuto per i contributi del titolare di impresa individuale o familiare oppure riguarda i soli contributi versati dal datore di lavoro sulle retribuzioni da lavoro dipendente?
Il comma 746 della legge di bilancio 2018 riconosce l’esonero contributivo ai titolari di imprese individuali o familiari. Pertanto, in applicazione di tale norma, i titolari di imprese individuali o familiari, possono utilizzare l’agevolazione per i propri contributi oltre che per quelli relativi alle retribuzioni da lavoro dipendente. I requisiti per l’accesso alle agevolazioni sono riportati nel paragrafo 2 della circolare 4 marzo 2018 n. 144220.
Possono accedere all’esonero contributivo di cui al comma 746 i titolari di reddito da lavoro autonomo?
No. I titolari di reddito di lavoro autonomo, cosi come le altre tipologie di imprese diverse da quelle indicate dal comma 746 non possono accedere all’esonero contributivo.

 


Interventi agevolativi 2017 (decreto-legge 50/2017)

Soggetti Beneficiari

A1 Quali soggetti possono accedere alle agevolazioni previste per la zona franca urbana Sisma Centro Italia?

Possono accedere alle agevolazioni previste per la zona franca urbana Sisma Centro Italia, istituita dall’articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le imprese di qualsiasi dimensione ed i titolari di reddito di lavoro autonomo in possesso dei requisiti riportati al paragrafo 4 della circolare del 4 agosto 2017 n. 99473.
Si rammenta che l’agevolazione prevista per i titolari di reddito di lavoro autonomo è esclusivamente riferita all’esonero del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

A2 I soggetti già costituiti ma non attivi alla data di presentazione della domanda possono accedere alle agevolazioni?

Come indicato al paragrafo 4 della circolare 4 agosto 2017 n. 99473, i soggetti già costituiti, in possesso di tutti i requisiti richiesti, ma non attivi alla data di presentazione della domanda possono accedere alle agevolazioni e beneficiare delle stesse a condizione che avviino l’attività, nella sede o nell’unità locale ubicata all’interno della zona franca urbana, entro e non oltre il 31 dicembre 2017. Il mancato adempimento di tale prescrizione comporta la decadenza delle eventuali agevolazioni concesse. Si fa presente che l’avvenuto avvio dell’attività deve essere comunicato seguendo le modalità indicate al punto 4.1 della menzionata circolare.

A riguardo, si evidenzia che:
- per le imprese: l’avvenuto avvio dell’attività all’interno della zona franca urbana deve risultare da certificato camerale;
- per i titolari di reddito di lavoro autonomo: l’avvenuto avvio dell’attività all’interno della zona franca urbana deve essere stato comunicato all’Agenzia delle entrate, come da articolo 35 del DPR n. 633 del 1972 e successive modificazione e integrazioni.

Per entrambi i soggetti istanti, l’avvio dell’attività deve essere accompagnato dall’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente ovvero, a titolo di esempio, Scia, obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali, comunicazione inizio attività agli ordini professionali, ecc.

A3 Possono accedere alle agevolazioni soggetti che abbiano già optato per il “regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo” di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388?

I benefici previsti dal regime fiscale agevolato di cui all’articolo 13 della legge n. 388/2000 e s.m.i. non sono cumulabili con le agevolazioni previste per zona franca urbana del Sisma Centro Italia. Pertanto, i soggetti che abbiano optato per il regime fiscale agevolato di cui all’articolo 13 della legge n. 388/2000 possono fruire delle agevolazioni per la zona franca urbana solo a condizione che abbiano rinunciato al predetto regime agevolato, inviando apposita comunicazione di formale rinuncia all'Agenzia delle Entrate, con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 marzo 2001.

A4 Possono accedere alle agevolazioni i soggetti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 ovvero i soggetti che hanno optato per il nuovo regime forfetario agevolato di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss. mm.?

I contribuenti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nonché i soggetti aderenti al nuovo regime forfetario agevolato di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss. mm, possono accedere alle agevolazioni per le zona franca urbana a condizione che optino per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalità previste dal comma 110 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A5 Possono accedere alle agevolazioni i soggetti “only REA”?

No. Per accedere alle agevolazioni fiscali e contributive previsti per le imprese devono infatti ricorrere tutti gli elementi definenti la fattispecie di cui all’art. 2082 del codice civile, esercitati in via prevalente. Tale necessaria condizione non è peraltro sufficiente; ad essa deve infatti aggiungersi l’ulteriore requisito della evidenza formale dell’impresa, consistente nella iscrizione della medesima nel Registro delle Imprese (sezione ordinaria o sezione speciale). Pertanto, pur esercitando un’attività economica, i soggetti “only-REA” (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non definibili imprese.

A6 Quali sono i requisiti per accedere alle agevolazioni richiesti ai soggetti che hanno avviato l’attività successivamente al 1 settembre 2015 o al 1 febbraio 2016?

Come indicato dalla circolare 4 agosto 2017 n. 99473, per potere accedere alle agevolazioni le imprese ed i titolari di reddito di lavoro autonomo devono essere in possesso di tutti i requisiti riportati al paragrafo 4 della stessa, fatto salvo quanto previsto per i soggetti che si trovano nelle condizioni indicate all’ultimo periodo del punto 4.4. Per tali soggetti - e cioè coloro che hanno avviato l’attività successivamente al 1 settembre 2015, se localizzati nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legge n. 189 del 2016, oppure successivamente al 1 febbraio 2016, se localizzati nei comuni di cui all’all’allegato 2 bis del medesimo decreto legge - fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti, non si applica il requisito della riduzione del fatturato in misura pari ad almeno il 25% di cui alle lettere a) e b) del menzionato punto 4.4 della circolare 4 agosto 2017 n. 99473.

A7 Le imprese multilocalizzate, cioè operanti anche in altre sedi ubicate al di fuori della zona franca urbana, possono effettuare la verifica del requisito della riduzione del fatturato prendendo in considerazione esclusivamente i ricavi conseguiti dalle unità locali situate all’interno della ZFU, così come riscontrabili dalla contabilità separata?

L’articolo 46 del decreto legge 50/2017, ai commi 2 e 5, prevede l’accesso alle agevolazioni per le imprese che, “a causa degli eventi sismici”, hanno subito una riduzione del fatturato. Pertanto, in considerazione del nesso di causalità previsto dalla norma di legge tra l’evento sismico e la riduzione del fatturato, ai fini del calcolo della riduzione del fatturato sono considerati i soli ricavi conseguiti nella sede o nelle unità locali ubicate all’interno della ZFU.

A8 Nella circolare 4 agosto 2017, n. 99473, si segnala, al punto 4.4, che per “fatturato” si intende lo “ammontare complessivo dei ricavi” il cui importo è desumibile dal quadro “RS” del modello di dichiarazione dei redditi. Ai fini della verifica del requisito della riduzione del fatturato, il dato del quadro RS relativo ai ricavi annuali può essere riparametrato per il periodo di riferimento a prescindere dai ricavi effettivamente conseguiti in detto periodo?

Ai fini della dimostrazione del requisito di accesso alle agevolazioni riguardante la riduzione del fatturato, il soggetto istante deve determinare “l’ammontare complessivo dei ricavi” con riferimento al solo periodo di interesse (di cui, rispettivamente, al comma 2 e al comma 5 del decreto-legge n. 50/2017), utilizzando gli stessi criteri impiegati per la determinazione dell’importo della medesima voce “ammontare complessivo dei ricavi” in sede di dichiarazione dei redditi.

In alternativa, in presenza di una oggettiva complessità nel procedere a tale calcolo, connessa alla particolare attività svolta dal richiedente, è consentito determinare l’ammontare complessivo dei ricavi, ai fini della verifica del requisito della riduzione del fatturato, parametrando i valori annuali dei ricavi, come riportati nelle dichiarazioni fiscali del periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento sismico e di quello precedente, su base quadrimestrale.

A9 Nell’ambito di applicazione previsto dall’articolo 46 del decreto legge 50/2017, comma 3, sono ricomprese le imprese già aventi sede principale o unità locali all’interno della zona franca e che, entro il 31 dicembre 2017, avviino una nuova attività (intesa come creazione di un nuovo stabilimento per l’esercizio di attività di produzione di beni o servizi) anche a prescindere dalla presenza del requisito del calo del fatturato richiesto dal comma 2 della medesima norma?

Per la fattispecie descritta – che configura un ampliamento di attività da parte di una impresa esistente e già insediata all’interno della ZFU – si applica quanto previsto dall’articolo 46, comma 2 del decreto-legge n. 50/2017. Pertanto, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, l’impresa deve dimostrare una riduzione del fatturato, a causa degli eventi sismici, pari almeno al 25%.

A10 Possono beneficiare delle agevolazioni previste per la ZFU Sisma Centro Italia le imprese, anche estere, già esistenti al di fuori della ZFU, che intendono localizzarsi nella zona franca con l’apertura di una nuova unità locale o acquisendo stabilimenti dismessi all’interno della stessa?

L’articolo 46 del decreto legge 50/2017, al comma 3, precisa che le esenzioni, oltre che alle imprese già localizzate, “spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017”. Pertanto, le imprese, anche estere, che avviano la attività entro il 31/12/2017 nella ZFU, possono accedere alle agevolazioni. Resta fermo quanto a riguardo precisato al paragrafo 4 e, in particolare, al punto 4.2, della circolare 4 agosto 2017, n. 99473.

A11 Il DM 5 giugno 2017 estende ai professionisti le agevolazioni fiscali e contributive previste dal DM 10 aprile 2013? Tale estensione si applica ai titolari di reddito di lavoro autonomo della ZFU Sisma Centro Italia?

L’articolo 46 del decreto legge 50/2017, al comma 8, dispone che per l’attuazione degli interventi previsti per la ZFU Sisma Centro Italia “si applicano, in quanto compatibili” le disposizioni di cui al DM 10 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni. Le modifiche ed integrazioni apportate dal DM 5 giugno 2017, ivi compresa la estensione ai professionisti delle agevolazioni fiscali e contributive previste dal DM 10 aprile 2017, non sono applicabili ai titolari di reddito di lavoro autonomo della ZFU Sisma Centro Italia. Dette modifiche ed integrazioni, infatti, si applicano esclusivamente ai bandi adottati successivamente alla entrata in vigore del DM 5 giugno 2017 e non risultano compatibili con la disciplina della ZFU che indica, in modo esplicito, sia i soggetti beneficiari che le agevolazioni agli stessi concedibili.
Requisiti di localizzazione nella zona franca

B1 Quali sono gli ambiti territoriali ammissibili alle agevolazioni?

Gli ambiti territoriali ammissibili alle agevolazioni sono quelli rientranti nei comuni, di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge n. 189 del 2016, riportati al paragrafo 2 della circolare 4 agosto 2017, n. 99473.

B2 Possono accedere alle agevolazioni i soggetti che hanno solo una unità locale, e non anche la sede principale, ubicata all’interno della zona franca urbana?

Sì. Come indicato dalla circolare 4 agosto 2017, n. 99473, per accedere alle agevolazioni, i soggetti operanti nella zona franca urbana devono avere, alla data di presentazione dell'istanza, la sede principale o l’unità locale ubicata all’interno della ZFU. Ne possono disporre sulla base di qualunque titolo (proprietà, locazione, comodato, ecc.) idoneo e valido. Resta inteso che la sede principale o l’unità locale in data antecedente alla istanza deve essere: per le imprese, regolarmente segnalata alla competente Camera di Commercio e risultare dal certificato camerale; per i titolari di reddito di lavoro autonomo, regolarmente segnalata alla competente Agenzia delle Entrate. I soggetti non attivi alla data di presentazione della domanda devono disporre, in forza di idoneo e valido titolo, della sede principale o dell’unità locale ubicata all’interno della ZFU entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2017.
Attività ammissibili e intensità delle agevolazioni

C1 Quali sono le attività ammissibili alle agevolazioni?

Come riportato al punto 4.5 della circolare 4 agosto 2017 n. 99473, possono accedere alle agevolazioni le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo che operano in tutti i settori di attività economica, con esclusione del settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio. Il codice e la descrizione dell’attività ammissibile alle agevolazioni è quello della attività svolta nella sede principale o nell’unità locale ubicata nella zona franca urbana e deve risultare dal certificato camerale dell’impresa istante, ovvero, per i titolari di reddito autonomo, dalla comunicazione di cui all’articolo 35 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.

C2 Qual è il limite massimo delle agevolazioni concedibili?

Le agevolazioni previste per la zona franca urbana Sisma Centro Italia sono concesse nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis” di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013. Ciascun soggetto può quindi beneficiare delle agevolazioni fino ad un limite massimo di 200.000 euro, di 100.000 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, di 15.000 euro nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo. Si fa presente che, come riportato al paragrafo 6 della circolare 4 agosto 2017 n. 99473, alla determinazione di detti limiti massimi concorrono:

  • le agevolazioni già ottenute a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della istanza di agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti,
  • nonché le relazioni che intercorrono tra il soggetto istante ed altre imprese e che qualificano la “impresa unica” di cui all’articolo 2, comma 2 dei sopra citati regolamenti (UE).

C3 E’ possibile beneficiare delle agevolazioni nel caso in cui un soggetto svolga congiuntamente ad una attività ammissibile anche una attività riconducibile al settore della pesca e acquacoltura?

Nel caso in cui il soggetto istante svolga, congiuntamente all’attività ammissibile alle agevolazioni, anche un’attività riconducibile al settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente per l’attività ammissibile. In tali casi trova applicazione quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, nonché dall’articolo 1, comma 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013 in merito all’obbligo in capo al soggetto beneficiario di assicurare, attraverso un’adeguata separazione delle attività e/o la distinzione dei costi, che le attività escluse dall’ambito di applicazione dei predetti regolamenti non beneficino degli aiuti. Il criterio che la circolare 4 agosto 2017 n. 99473 segnala come idoneo ad assicurare che il beneficio resti confinato alla attività ammissibile è quello della contabilità separata.
Si fa presente che la separazione e/o la distinzione dei costi va adottata anche nei casi cui il soggetto beneficiario svolga congiuntamente attività ammissibili sottoposte a differenti massimali di agevolazione.

E’ il caso, ad esempio, di una impresa che unitamente ad una delle attività ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 svolge anche attività di trasporto merci su strada per conto terzi. Nel caso riceva una agevolazione su cui è applicato il massimale di 200.000 euro, tale impresa deve assicurare che l’attività di trasporto merci su strada per conto terzi non benefici della agevolazione.

C4 I soggetti che svolgono attività anche al di fuori della zona franca urbana hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata?

Nel caso in cui il soggetto beneficiario svolga la propria attività anche in altre sedi ubicate al di fuori del territorio della zona franca urbana, sussiste l’obbligo in capo al beneficiario di tenere un’apposita contabilità separata ai fini della determinazione del reddito prodotto all’interno della zona franca urbana, distinguendolo da quello derivante da altre attività svolte all’esterno. E’ il caso, ad esempio, di una impresa che possiede due punti vendita, una all’interno della zona franca urbana e l’altro all’esterno della stessa. Può fruire delle agevolazioni solo ed esclusivamente per il reddito prodotto dal punto vendita che si trova all’interno della zona franca urbana.

C5 Per quanto tempo i soggetti beneficiari di agevolazione devono esercitare la propria attività all’interno della zona franca urbana?

Come riportato in premessa dalla circolare 4 agosto 2017 n. 99473, l’articolo 46, comma 8 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dispone che “Per l’attuazione degli interventi……si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 11 luglio 2013, e successive modificazioni”. L’articolo 19 di detto dm dispone la revoca delle agevolazioni qualora l’attività economica venga trasferita al di fuori della zona franca urbana prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data di accoglimento della istanza.

C6 Per quale tipologia di lavoratori è possibile beneficiare dell’esonero contributivo?

Le imprese ed i titolari di reddito di lavoro autonomo possono beneficiare dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, solo in relazione ai dipendenti, compresi i lavoratori part time, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, impiegati nella sede - o nelle sedi in caso di soggetti “plurisede” – ove è svolta l’attività all’interno della zona franca urbana.

C7 L’esonero contributivo è riservato alle sole nuove assunzioni oppure è possibile fruire della agevolazione con riferimento al costo del personale comunque riferibile alla sede o alle unità locali ubicate all’interno della ZFU?

L’esonero dei versamenti dei contributi di cui all’articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto legge n. 50/2017 è riferito al personale dipendente del soggetto beneficiario, impiegato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ai 12 mesi, nella sede o nelle unità locali ubicate nella ZFU, e non deve, pertanto, intendersi limitato alle sole nuove assunzioni.

Modalità di concessione delle agevolazioni e controlli

D1 Come vengono concesse le agevolazioni?

Le agevolazioni sono concesse con provvedimento del Ministero, pubblicato anche sul sito istituzionale www.mise.gov.it Il riparto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili viene effettuato tra tutti i soggetti ammissibili sulla base dell’importo della agevolazione richiesta, al netto degli eventuali aiuti a titolo di “de minimis” ottenuti, anche considerate le relazioni che qualificano la “impresa unica”, secondo le modalità indicate al punto 3) dalla circolare 15 settembre 2017 n. 114735. L’ordine temporale di presentazione delle domande non rileva ai fini della attribuzione delle agevolazioni.

D2 Come calcolare l’importo su cui richiedere le agevolazioni?

L’importo su cui richiedere le agevolazioni va indicato in funzione dell’ammontare previsto di imposte e contributi relativo ai due periodi di imposta agevolabili (2017 e 2018). Le indicazioni per il calcolo di tale importo sono riportate nel modello di istanza allegato alla circolare 15 settembre 2017 n. 114735, che sostituisce il modello allegato alla circolare 4 agosto 2017 n. 99473. Tali indicazioni sono fornite, in considerazione della eterogeneità della platea interessata dalla misura (imprese di qualsiasi dimensione e titolari di reddito di lavoro autonomo), al fine di uniformare ed orientare la richiesta dei potenziali beneficiari e commisurare l’agevolazione al previsto carico fiscale e contributivo.

D3 Quale tipo di controlli sono effettuati sui beneficiari delle agevolazioni?

Sui beneficiari delle agevolazioni sono effettuati controlli sulla sussistenza e mantenimento dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni. Tali controlli sono condotti tramite verifiche desk (utilizzando le banche dati a disposizione della amministrazione) e verifiche in loco. Sul punto si rinvia a quanto disposto dall’articolo 18 (Controlli) e dall’articolo 19 (Revoca delle agevolazioni) del dm 10 aprile 2013 cui la norma istitutiva della zona franca urbana Sisma Centro Italia rimanda per l’attuazione degli interventi. 

 

Ultimo aggiornamento: 4 aprile 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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