Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e/o di revisione a seguito di:
- Variazione oggetto sociale che non prevede più l’esercizio dell’attività fiduciaria e/o di revisione
- Scioglimento e messa in liquidazione volontaria della società
Occorre preventivamente provvedere alle comunicazioni preliminari al Ministero (in fase di convocazione dell’assemblea straordinaria), attenendosi alle indicazioni fornite dal D.M. 16/1/1995.
L’avvio del procedimento avviene mediante presentazione dell’istanza (generalmente a mezzo posta raccomandata con A.R. indirizzata a Ministero delle Imprese e del made in Italy – DGVECS – Div. II Società fiduciarie e di revisione, via Molise 2 – 00187 Roma o preferibilmente a mezzo pec:
Termini e scadenze
45 giorni; invio – se del caso – del bilancio finale di liquidazione.
Riferimenti normativi
Legge 23-11-1939, n. 1966 – R.D. 22-4-1940, n. 531- D.P.R. 18-4-1994, n. 361 – D.M. 16 gennaio 1995 – D.P.C.M. 22-12-2010, n. 273 (consulta la normativa sulle società fiduciarie)
Allegati