Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa
Cos’è
Il Fondo è stato istituto con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 43 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il Fondo acquisisce partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di imprese in difficoltà economico-finanziaria che propongono un piano di ristrutturazione per garantire la continuità di impresa e salvaguardare l’occupazione e finanzia programmi di ristrutturazione anche attraverso il trasferimento di impresa.
A chi si rivolge
Il Fondo si rivolge alle imprese che presentano le seguenti due caratteristiche:
1) imprese in difficoltà economico finanziaria:
- ai sensi degli orientamenti unionali (paragrafo 2.2 della Comunicazione 2014/C 249/01) oppure
- con flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (stato di difficoltà non ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione 2014/C 249/01);
2) imprese che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
- titolari di marchi storici di interesse nazionale con un numero di dipendenti superiore a 20;
- società di capitali con numero di dipendenti superiore a 250 (dato consolidato comprensivo dei lavoratori a termine, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, impiegati in unità locali dislocate sul territorio nazionale);
- detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, indipendentemente dal numero degli occupati.
Fermo restando il soddisfacimento dei requisiti per presentare domanda, possono presentare domanda per l’accesso con priorità al Fondo le imprese:
1) che siano destinatarie di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge n. 21/2012 (golden power);
2) che non siano state oggetto di sanzione amministrativa irrogata per l’inosservanza delle disposizioni del decreto-legge n. 21/2012 (disciplina golden power);
3) che non abbiano promosso né abbiano intenzione di promuovere azioni giudiziali per la contestazione di atti di esercizio dei poteri speciali (golden power). L’eventuale successiva violazione dell’impegno assunto determina la revoca totale del sostegno ottenuto.
Come funziona
Il Fondo effettua investimenti diretti nel capitale di rischio alle seguenti condizioni:
- la partecipazione diretta acquisita (equity) deve essere di minoranza;
- L’intervento complessivo del Fondo a sostegno di ogni programma di ristrutturazione, ivi inclusi gli eventuali interventi del Fondo successivi all’acquisizione della partecipazione, non può eccedere di 30 milioni di euro;
- l’operazione di investimento è effettuata unitamente e contestualmente a:
- investitori privati indipendenti che apportano almeno il 30% delle risorse previste. Ai fine del raggiungimento della suddetta soglia il soggetto gestore ha facoltà di valutare conferimenti diversi dal denaro che: a) abbiano una diretta pertinenza con l’attività produttiva dell’impresa in difficoltà, b) risultino necessari per lo svolgimento dell’attività specificamente prevista nel programma di ristrutturazione oggetto di analisi istruttoria e c) siano oggetto di una perizia indipendente ai sensi della disciplina codicistica applicabile (nel caso di operazioni a favore di imprese in difficoltà non ai sensi degli orientamenti unionali);
oppure
-
- soci preesistenti che apportano almeno il 50% dell’aumento di capitale (nel caso di operazioni a favore di imprese in difficoltà non ai sensi degli orientamenti unionali);
- all’impresa proponente che garantisce un contributo proprio pari ad almeno il 25% per le piccole imprese, 40% medie imprese e 50% grandi imprese (nel caso di operazioni a favore di imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari)
- Exit a 5 anni con condizioni di uscita definite già nell’operazione di investimento.
In aggiunta o in alternativa all’acquisizione della partecipazione il Fondo può realizzare investimenti in quasi equity.
Principali obiettivi
- sostenere la continuità e lo sviluppo dell’attività d’impresa;
- ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di crisi economico-finanziaria;
- attivare capitali privati/pubblici a sostegno dell’attuazione dei piani di ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
Termini e modalità per la presentazione delle domande
Con decreto direttoriale 20 gennaio 2021, sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, il modello di domanda e l’ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per richiedere l’accesso al Fondo.
La gestione del Fondo è affidata alla società Invitalia s.p.a. ed è possibile presentare la domanda di accesso a decorrere dalle ore 12 del 2 febbraio 2021 utilizzando la procedura informatica online.
Normativa
- Testo consolidato decreto ministeriale 29 ottobre 2020 (pdf)
- Decreto ministeriale 12 giugno 2024 (pdf)
- Decreto interministeriale 16 ottobre 2023 (pdf)
- Decreto ministeriale 14 settembre 2022
- Art. 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (pdf)
- Decreto ministeriale 29 ottobre 2020
- Decreto direttoriale 20 gennaio 2021