Quali pratiche commerciali sono considerate sleali?
Sono considerate sleali le pratiche commerciali ingannevoli e le pratiche commerciali aggressive.
In via generale, una pratica commerciale è scorretta, e pertanto è vietata, se è contraria alla diligenza professionale, falsa o è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori (Vedi art. 20 del Codice del consumo).
Quando le clausole abusive possono comportare la nullità di un contratto?
Le clausole abusive predisposte nei confronti del consumatore determinano sempre la nullità parziale del contratto. Infatti, la sanzione prevista in caso di vessatorietà della clausola è la cosiddetta nullità “di protezione” che si contraddistingue, infatti, per essere parziale, perché non colpisce l’intero contratto bensì una parte di esso, rimanendo efficace per il resto e, in secondo luogo, per essere relativa, in quanto applicabile solamente a vantaggio del consumatore (Vedi art. 36 del Codice del consumo).
L’eventuale inerzia da parte del consumatore ad impugnare le clausole abusive presenti nel contratto non impedisce che esse siano comunque colpite e sanzionate dal giudice, il quale è in ogni caso legittimato a rilevarne d’ufficio la vessatorietà.
Riferimenti normativi
- Codice del Consumo:
- Articolo 20: (Divieto delle pratiche commerciali scorrette);
- Articolo 36: (Nullità di protezione).
Quali sono le norme nazionali in vigore in materia di sicurezza dei prodotti venduti ai consumatori?
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, garantisce la conformità e la sicurezza dei prodotti destinati al consumatore finale e non, attraverso azioni di vigilanza sulle merci già immesse sul mercato e su quelle importate dai Paesi extraUE che, in base alle previsioni dell’art. 25 del Regolamento comunitario 2019/1020, vengono sottoposte a fermo doganale.
Il Ministero opera in materia di conformità e sicurezza dei prodotti con riguardo a:
- opera in materia di conformità e sicurezza dei prodotti con riguardo a:
- giocattoli (D.Lgs. 54/2011);
- prodotti elettrici a bassa tensione (D.Lgs. 86/2016);
- dispositivi di protezione individuali (DPI) (D.Lgs. 17/2019);
- prodotti che possono causare perturbazioni elettromagnetiche (D.Lgs. 80/2016);
- attrezzature a pressione (Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 e s.m.i /D.Lgs. 26/2016);
- recipienti semplici a pressione (D.Lgs. 311/91);
- apparecchi che bruciano carburanti gassosi (L. 1083/1971 e s.m.i );
- prodotti da costruzione (D.Lgs. 106/2017);
- macchine (D.Lgs. 17/2010);
- imbarcazioni da diporto e moto d'acqua (D.Lgs. 5/16);
- ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (D.P.R. 162/99);
- apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (D.Lgs. 85/16).
- opera, inoltre, in materia della sicurezza generale dei prodotti secondo la Direttiva (CE) 2001/95 in base al D.lgs 206/2005 (Parte IV, Titolo I, del Codice del Consumo).
Riferimenti normativi
- DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 86Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
- DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2016, n. 80Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)
- DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 93 e s.m.i. Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l'abrogazione
- DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori
- LEGGE N. 6 DICEMBRE 1971, N. 1083 e s.m.i Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile /
- DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
- DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 54Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.
- DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2019, n. 17Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio
- DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori.
- DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 85 Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
- DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 1991, n. 311 Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
- DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 2016, n. 5 Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
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