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In applicazione di quanto stabilito all’articolo 12, comma 11-ter, del decreto legislativo n. 164/2000 come modificato dall’articolo 27 del decreto legislativo n. 93/2011, a seguito dell’esame:

  • a)del volume necessario al fine di poter erogare per almeno 30 giorni continuativi, nel corso di  tutto il periodo di punta stagionale, una portata fino al cento per cento della maggiore delle importazioni  provenienti  dalla infrastruttura di importazione maggiormente utilizzata;
  • b)del volume necessario per le necessità di modulazione in caso di inverno rigido, calcolato per l'inverno più rigido verificatosi negli ultimi 20 anni;

A seguito altresì dell’esame:

  • del Documento di valutazione del rischio elaborato ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 994/2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas;
  • dei precedenti pareri del Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale, di cui all’art. 8 del decreto del Ministro delle attività produttive 26 settembre 2001, che ha esaminato l’impatto di volumi di gas strategico sulle erogazioni dal sistema degli stoccaggi nel periodo di punta stagionale ai fini della determinazione dello spazio di stoccaggio strategico;
  • dei consuntivi di importazione in Italia di gas naturale relativi all’anno contrattuale di stoccaggio 2017-2018 comunicato dai soggetti importatori e produttori sul territorio nazionale ai gestori del sistema nazionale degli stoccaggi come previsto dall’articolo 1, commi 3, 4 e 5 del decreto ministeriale del 29 marzo 2012;

Considerato che:

  • l’attuale capacità delle esistenti infrastrutture di stoccaggio é ritenuta idonea a garantire adeguati margini di sicurezza per corrispondere alla domanda di gas dei clienti allacciati a reti di distribuzione del gas, per il periodo di punta stagionale, correlabile a temporanee manifestazioni di temperature eccezionalmente inferiori a quelle osservate negli ultimi venti anni o nel caso di interruzione di almeno trenta giorni della principale infrastruttura di importazione;
  • il Comitato sopra richiamato ha valutato l’impatto sul sistema nazionale del gas esaminando differenti scenari di approvvigionamento e di domanda di gas, nel periodo di punta stagionale, per stabilire il volume complessivo di stoccaggio strategico che, come disposto dall’articolo 12, comma 11-ter, del decreto legislativo n. 164/2000 sopra citato, deve essere definito in misura non inferiore al maggiore dei volumi relativi ai già citati punti a) e b)

Considerato inoltre:

  • l’andamento delle erogazioni dal sistema degli stoccaggi di gas naturale dell’attuale inverno 2017-2018;
  • l’opportunità di mantenere un adeguato volume di stoccaggio strategico tenendo conto dei volumi che sono stati necessari per:
    1) la gestione del fabbisogno durante l’inverno del 2005;
    2) l’emergenza climatica dell’inverno 2006;
    3) la crisi russo-ucraina del gennaio 2009;
    4) l’interruzione delle forniture attraverso la Svizzera dal 23 luglio al 24 dicembre 2010;
    5) l’interruzione delle forniture dalla Libia dal 22 febbraio al 13 ottobre 2011;
    6) la situazione di crisi del febbraio 2012 gestita con ricorso all’interrompibilità volontaria nel settore industriale e con l’entrata in servizio di centrali termoelettriche a combustibile diverso dal gas;
    7) la permanenza di  criticità per quanto riguarda l’andamento delle forniture dalla Libia nel corso del 2013 e del 2014;
    8) l’insorgenza di difficoltà di trasporto di gas naturale dall’Algeria nei primi giorni di gennaio 2014;
    9) l’interruzione delle forniture dalla Russia a seguito dell’incidente occorso al terminale del gasdotto TAG di Baumgarten (Austria) il 12 dicembre 2017;
  • che sono in atto sistemi finalizzati a realizzare, con meccanismi di mercato, il bilanciamento delle posizioni di approvvigionamento degli operatori del sistema del gas, anche mediante l'intervento dell’impresa maggiore di trasporto, con la finalità di mantenere le massime prestazioni di punta extracontrattuale del sistema degli stoccaggi da utilizzare in caso di emergenza nella seconda parte del periodo invernale;
  • il risultato degli “stress test” condotti nel 2014 a seguito delle iniziative prese a livello europeo per valutare la sicurezza degli approvvigionamenti;
  • il permanere delle criticità geopolitiche tra la Russia e l’Ucraina e dell’instabilità della situazione Libica;

Si comunica che per l’anno contrattuale di stoccaggio 2018-2019 (1 aprile 2018 – 31 marzo 2019) il volume di stoccaggio strategico è stabilito rimanere pari a 4.620 milioni di metri cubi standard - vedi nota 1 - pari a circa 48.846 giga wattora (GWh) - vedi nota 2-.

Restano ferme le disposizioni del decreto ministeriale 29 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 31 marzo 2012, che definisce la ripartizione dei costi dello stoccaggio strategico tra i soggetti produttori e i soggetti importatori di gas naturale, emanato ai sensi dell’articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 164/2000.

Il presente comunicato è pubblicato nel sito internet del Ministero e nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.


Roma, 6 febbraio 2018                                                                                  

 Il Direttore Generale
Gilberto Dialuce

nota 1: Il metro cubo standard è misurato a pressione di 101315 pascal (Pa) e temperatura di 15°C
nota 2: Considerando un potere calorifico superiore (PCS) pari a 10,57275 kWh/Sm3

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