Ultimo aggiornamento: 26 settembre 2023
La definizione corrisponde alla categoria denominata “enti di diritto privato in controllo pubblico” di cui all’art. 22, comma 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013. Per essi si intendono “gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.
ENTI DI DIRITTO PRIVATO
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FONDAZIONE ENEA TECH E BIOMEDICAL
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 novembre 2021 (pdf) di costituzione della Fondazione di diritto privato “Enea Tech e Biomedical” posta sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, istituita ai sensi dell’art. 42 , comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 come modificato dall’articolo 31, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021 n. 106
Statuto Fondazione ENEA Tech e Biomedical (pdf)
Scheda - Funzioni attribuite e attività svolte (pdf)
Consiglio di amministrazione
SOCIETÀ
- INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A. – GIA’ SVILUPPO ITALIA S.P.A.
Tale società, avendo emesso un prestito obbligazionario su mercato regolamentato (deliberato dall’assemblea il 20.12.2016 ed emesso il 20.7.2017), è da considerare “società quotata” ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 175/2016 e pertanto risulta esclusa dal campo di applicazione della normativa in materia di trasparenza ai sensi dell’art.2-bis, comma 2 lett. b) e art. 22, comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013.. -