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Risposte alle domande frequenti sugli Accordi per l'innovazione 2025

 


Indice

  1. Soggetti ammissibili
  2. Progetti ammissibili
  3. Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione
  4. Spese e costi ammissibili
  5. Istruttoria e valutazione delle domande di agevolazione
  6. Agevolazioni concedibili
  7. Accordi quadro

 

1. Soggetti ammissibili

1.1 Quali sono i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni previste dal DM 4 settembre 2025?

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del DM 4 settembre 2025, possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti:

a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1 e 3, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985;

b) i Centri di ricerca come definiti dall’articolo 1, comma 1, lett. f) del DM 4 settembre 2025.

c) con esclusivo riferimento alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 3 al DM 4 settembre 2025, le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5 dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettera a).

I citati soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro e con gli Organismi di ricerca, come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera i) del DM 4 settembre 2025, fino a un massimo di 5 soggetti co-proponenti, ivi incluso il soggetto capofila.

 

1.2 Quali soggetti possono essere capofila di un progetto congiunto?

Possono essere capofila di un progetto congiunto esclusivamente i soggetti individuati all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del DM 4 settembre 2025.

Con esclusivo riferimento ai progetti afferenti alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 3 al DM 4 settembre 2025, possono essere capofila di un progetto congiunto i soggetti individuati all’articolo 3, comma 1, lettera c).

 

1.3 I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), possono presentare un progetto in forma singola?

I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), possono presentare un progetto in forma singola con esclusivo riferimento alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 3 al DM 4 settembre 2025.

 

1.3 bis I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), possono presentare un progetto in forma congiunta?

I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), possono presentare un progetto in forma congiunta. Nello specifico, nel caso di iniziative afferenti alle aree di intervento individuate nell’allegato n. 2 al DM 4 settembre 2025, tali soggetti possono essere esclusivamente soggetti co-proponenti di un progetto congiunto; nel caso di iniziative afferenti alle aree di intervento individuate nell’allegato n. 3 al DM 4 settembre 2025, possono essere soggetti capofila di un progetto congiunto.

 

1.4 Un soggetto proponente può presentare più di un progetto in forma singola a valere sul medesimo sportello agevolativo?

No, come previsto all’articolo 2, comma 5, del decreto direttoriale 27 ottobre 2025, un soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione in qualità di singolo soggetto proponente.

 

1.4 bis Un soggetto proponente può essere capofila di più di un progetto?

No, come previsto all’articolo 2, comma 5, del decreto direttoriale 27 ottobre 2025, un soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione in qualità di soggetto capofila di un progetto congiunto.

 

1.4 ter Un Organismo di ricerca può partecipare la qualifica di soggetto co-proponente a più progetti congiunti?

Si, come previsto all’articolo 2, comma 5, del decreto direttoriale 27 ottobre 2025, un Organismo di ricerca può partecipare a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre unità organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria, ciascuno dei quali può partecipare a un solo progetto per ognuna delle aree tematiche indicate nell’allegato n. 2 e nell’allegato n. 3 al DM 4 settembre 2025.

 

1.5 Un soggetto proponente può partecipare con la qualifica di soggetto co-proponente a uno o più progetti in forma congiunta anche se ha presentato domanda in forma singola e/o come capofila di un progetto congiunto?

Si, come previsto all’articolo 2, comma 5, del decreto direttoriale 27 ottobre 2025, un soggetto proponente può presentarsi come soggetto co-proponente di uno o più progetti congiunti anche se presente altra domanda come soggetto proponente singolo o come capofila di un progetto congiunto nel rispetto, tuttavia, del limite fissato all’articolo 4, comma 7.

 

1.6 Un’impresa che ha avviato la procedura prevista dall’articolo 186-bis della Legge fallimentare (concordato preventivo con continuità aziendale), può presentare una domanda di agevolazione a valere sul DM 4 settembre 2025?

No, l’articolo 3, comma 3, lettera b) del DM 4 settembre 2025 prevede che il soggetto proponente alla data di presentazione della domanda non deve essere sottoposto a procedure concorsuali.

 

1.7 I consorzi con attività esterna e le società consortili possono essere beneficiari delle agevolazioni previste dal DM 4 settembre 2025?

Sì, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 3 del DM 4 settembre 2025.

 

1.8 Le imprese che fanno parte di un consorzio o di una società consortile possono presentare una domanda di agevolazione a valere sul DM 4 settembre 2025 qualora il consorzio o la società consortile abbia già presentato un’altra domanda?

Sì, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 3 del DM 4 settembre 2025.

 

1.9 Le singole imprese appartenenti a un gruppo aziendale possono presentare autonomamente una domanda ai sensi del DM 4 settembre 2025?

Sì, ciascuna impresa facente parte di un gruppo aziendale può presentare una propria domanda a valere sul DM 4 settembre 2025, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3 dello stesso decreto.

 

1.10 Imprese tra loro associate o collegate possono presentare un progetto congiunto di ricerca e sviluppo?

Sì, non sono previste limitazioni all’ammissibilità di progetti presentati congiuntamente da imprese tra loro associate o collegate, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3, del DM 4 settembre 2025.

 

1.11 I progetti presentati congiuntamente da più soggetti possono essere realizzati attraverso forme contrattuali di collaborazione quali l’Associazione temporanea di scopo (ATS) o il Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)?

Sì. La collaborazione tra i soggetti proponenti può assumere la forma contrattuale dell’ATS o del RTI, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 2, del DM 4 settembre 2025.

 

1.12 Le Associazioni temporanee di scopo (ATS) o i Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) possono partecipare a un progetto congiunto?

Le ATS, le RTI o le altre forme di collaborazione sono ammissibili unicamente quali forme contrattuali di collaborazione per la presentazione di un progetto congiunto tra più imprese o Organismi di ricerca e non possono essere diretti beneficiari delle agevolazioni.

 

1.13 Come viene valutato il requisito di non essere impresa in difficoltà nel caso di imprese appartenenti a un gruppo?

Secondo i consolidati orientamenti europei in materia, nel caso in cui il beneficiario degli aiuti sia una società appartenente a un gruppo, il medesimo gruppo deve essere considerato come un’impresa - cioè una singola entità economica avente una comune fonte di controllo - e, al momento della concessione di aiuti ai sensi del regolamento (UE) 651/2014, è necessario tener conto della situazione economica di tutte le persone giuridiche facenti parte del gruppo.

 

1.14 Le società di persone in contabilità ordinaria senza l’obbligo di approvazione e deposito del bilancio in Camera di Commercio possono presentare domanda di agevolazione?

Si, le società di persone in contabilità ordinaria possono presentare domanda di agevolazione. Nel compilare l’allegato “dichiarazione dati contabili”, tali soggetti dovranno fare riferimento ai dati relativi alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate.

 

2. Progetti ammissibili

2.1. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni previste dal DM 4 settembre 2025, quali sono le aree territoriali nelle quali può essere realizzato il progetto di ricerca e sviluppo?

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni previste dal DM 4 settembre 2025, i progetti di ricerca e sviluppo, come previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera a) del predetto decreto, devono essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale.

 

2.2. Ai fini dell’ubicazione del progetto di ricerca e sviluppo rileva la sede legale?

No. Al fine dell’individuazione delle sedi di svolgimento del progetto rileva esclusivamente l’ubicazione dell’unità locale o delle unità locali nell’ambito delle quali è svolto il progetto e non quella della sede legale. Qualora la sede legale sia riportata nella documentazione di domanda anche come sede di svolgimento del progetto, in quanto sede operativa ritenuta idonea a effettuare le attività progettuali, essa rileverà parimenti alle altre sedi di svolgimento del progetto e alle relative conseguenti attività di valutazione istruttoria.

 

2.3. I progetti di ricerca e sviluppo possono essere realizzati anche in una sola regione?

Sì. I progetti di ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli presentati in forma congiunta da più soggetti ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del DM 4 settembre 2025, possono essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate anche in una sola regione.

 

2.4. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni previste dal DM 4 settembre 2025, i soggetti proponenti devono disporre all’atto della presentazione della domanda dell’unità locale nella quale sarà svolto il progetto di ricerca e sviluppo?

Non è richiesto che le unità locali in cui viene realizzato il progetto siano nella disponibilità del soggetto proponente all’atto della presentazione della domanda di agevolazioni. In considerazione del fatto che lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo implica la disponibilità delle unità locali coinvolte, tale elemento dovrà imprescindibilmente risultare alla data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo, come comunicata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera d) del DM 4 settembre 2025. Per i soggetti non residenti nel territorio italiano, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a) del DM 4 settembre 2025, la disponibilità di almeno una sede secondaria nel territorio nazionale deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione.

Nel piano di sviluppo (allegato n. 4 al decreto direttoriale), presentato unitamente alla domanda di agevolazioni, devono essere evidenziati tutti gli elementi atti a dimostrare l’effettiva capacità di avviare il progetto nei termini previsti ivi inclusi quelli inerenti alla concreta capacità di acquisire la disponibilità delle unità locali coinvolte (qualora non già in possesso del soggetto proponente). Sulla base di tali elementi nonché di ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini di una valutazione istruttoria positiva sulla capacità del soggetto proponente di realizzare il progetto, potrà essere indicata a conclusione della valutazione istruttoria una serie di vincolanti condizioni sulla costituenda sede (ad esempio: titolo di disponibilità/iscrizione in CCIAA, numero e qualifiche di personale da assumere, disponibilità di idonee attrezzature e locali, etc), alla positiva verifica delle quali rimarrà subordinato il prosieguo dell’iter agevolativo.

 

2.5. Quando può essere avviato il progetto di ricerca e sviluppo oggetto della domanda di agevolazione?

Come previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera d) del DM 4 settembre 2025, l’avvio del progetto deve essere successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca delle agevolazioni, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione.

 

2.6. Che cosa si intende per avvio del progetto di ricerca e sviluppo?

Come previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera d), del DM 4 settembre 2025 per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento oppure la data di inizio dell’attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al Soggetto gestore, entro trenta giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

2.7. Un progetto può riguardare più linee generali nell’ambito della medesima area di intervento oggetto della domanda di agevolazioni?

Ciascun progetto può riguardare, nell’ambito dell’area di intervento afferente alla domanda di agevolazioni, una o più linee generali.

 

2.7 bis L’area di intervento “Automotive e competitività industriale nel settore dei trasporti” di cui all’allegato n. 2 al D.M. 4 settembre 2025 riguarda esclusivamente il settore automobilistico (auto e veicoli stradali)?

No. L’area di intervento “Automotive e competitività industriale nel settore dei trasporti” non è limitata al solo comparto automobilistico. Le aree tematiche ad essa associate devono essere intese in senso ampio e trasversale e riguardano tutti i comparti del settore dei trasporti tra cui, a titolo meramente esemplificativo, anche i seguenti settori: ferroviario, aeronautico, navale e marittimo, trasporto pubblico locale, logistica e mezzi pesanti, veicoli speciali e professionali, micromobilità e sistemi avanzati di mobilità.
Il termine “veicolo” non deve essere, pertanto, inteso come riferito esclusivamente alle automobili ma alla stregua di una denominazione sintetica, che ricomprende l’intero ecosistema industriale dei trasporti e della mobilità.

 

2.8. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, quale è la quota di partecipazione alle spese totali di progetto per un soggetto proponente?

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera g) del DM 4 settembre 2025, i progetti di ricerca e sviluppo, qualora presentati congiuntamente da più soggetti, devono prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il 5 per cento in tutti gli altri casi.

 

2.9 In un progetto congiunto qual è la quota minima di partecipazione ai costi del progetto per un Organismo di ricerca?

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera g) del DM 4 settembre 2025, i progetti di ricerca e sviluppo, qualora presentati congiuntamente da più soggetti insieme a Organismi di ricerca, devono prevedere che gli stessi Organismi di ricerca partecipino con una quota almeno pari al 5% ai costi ammissibili.

 

2.10 Nel caso di consorzi, società consortili o reti-soggetto che rispettino i requisiti per l’ammissione come soggetti beneficiari delle agevolazioni, sono ammissibili le spese e i costi inerenti ai consorziati coinvolti nella realizzazione del progetto?

Come previsto dall’articolo 7, comma 1 del decreto direttoriale 27 ottobre 2025, le spese e i costi ammissibili devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso. Pertanto, sono ammissibili esclusivamente le spese e i costi inerenti ai consorziati coinvolti nella realizzazione del progetto, per i quali il soggetto (consorzio, società consortile, rete-soggetto) titolare della domanda e beneficiario delle agevolazioni sostenga il relativo costo.

 

2.11 L’apporto dei consorziati deve essere evidenziato in fase di presentazione della domanda di agevolazioni?

Sì. In fase di presentazione della domanda di agevolazioni, al fine di consentire un’analisi dettagliata del progetto proposto e, quindi, dei vari soggetti che lo sviluppano e della loro capacità a farlo, i costi e le spese previste a carico dei consorziati devono essere adeguatamente evidenziati nel piano di sviluppo (allegato n. 4 al decreto direttoriale), indicando la suddivisione prevista tra i vari consorziati e le risorse fornite con evidenza nelle relative tabelle.

 

2.12 Quali sono i criteri di determinazione e le modalità di rendicontazione dei costi relativi ai consorziati?

I criteri di determinazione nei costi sono riportati all’allegato n. 10 al decreto direttoriale 27 ottobre 2025.

Come previsto dal paragrafo 1.a.2) dell’allegato n. 10 al decreto direttoriale 27 ottobre 2025, sono ricompresi tra i costi ammissibili di progetto i costi del personale distaccato dai consorziati presso il soggetto beneficiario (consorzio, società consortile, rete-soggetto) titolare delle agevolazioni, per il quale il medesimo soggetto beneficiario sostenga il relativo costo. In tali casi, il costo del personale del consorziato distaccato presso il soggetto beneficiario è ammesso nel rispetto delle normative vigenti al caso applicabili, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del progetto con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Il costo del personale distaccato sostenuto dal soggetto beneficiario (consorzio, società consortile, rete-soggetto) è comprovato in sede di rendicontazione da documentazione aziendale attestante il distacco emessa dal consorziato e altra documentazione probatoria ammissibile giustificativa della spesa sostenuta dal consorzio che documenti il pagamento al consorziato.

Qualora invece i consorziati eroghino un servizio al soggetto beneficiario o forniscano un bene immateriale nell’ambito del progetto agevolato, dovranno emettere una fattura nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 1.c) dell’allegato n. 10 al decreto direttoriale 27 ottobre 2025. L’acquisizione del servizio o del bene immateriale deve avvenire alle normali condizioni di mercato, ossia le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non devono differire da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non devono contenere alcun elemento di collusione. Infatti, nel caso di servizi prestati da soggetti che sono in rapporto di cointeressenza, è previsto da tale paragrafo 1.c) che il soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi di cui all’allegato 10. In particolare, in fase di rendicontazione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal soggetto collegato, anche il rendiconto del soggetto collegato”.  Pertanto, nel caso delle prestazioni dei consorziati al soggetto beneficiario delle agevolazioni (consorzio/società consortile/rete-soggetto), sarà necessario, in fase di rendicontazione, presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal consorziato (“soggetto collegato”), anche il rendiconto analitico della prestazione di tale “soggetto collegato”, che riporti le voci di spesa e utilizzando, per quantificare l’apporto del personale di quest’ultimo, i costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alla Tabella n. 1 del paragrafo 1.a.1) dell’allegato 10.

Non è mai ammissibile il doppio finanziamento del medesimo costo. Pertanto, laddove il consorziato eroghi un servizio o fornisca un bene immateriale ammissibile ai sensi del paragrafo 1.c), per i medesimi costi non possono essere rendicontate voci di spesa riportate anche sotto le altre categorie di spesa, e viceversa.

 

2.13 Una iniziativa di ricerca contrattuale si qualifica come autonomo progetto ammissibile alle agevolazioni?

No. Come previsto dall’articolo 4, comma 1, del DM 4 settembre 2025 sono ammissibili i progetti che prevedono la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale come rispettivamente definite alle lettere p) e l) dell’articolo 1, comma 1, del predetto DM 4 settembre 2025. La ricerca contrattuale, in quanto attività di ricerca svolta da un Organismo di ricerca o da un’impresa per conto di altre imprese o di altri Organismi di ricerca, non rientra autonomamente nella definizione di progetto di R&S.

Ciò in quanto nella ricerca contrattuale, l’Organismo di ricerca o l’impresa, in quanto affidatari, forniscono un servizio alle imprese o agli Organismi di ricerca, quest’ultimi con il ruolo di committenti i) contro il versamento di una remunerazione appropriata per il suo servizio e ii) alle condizioni specificate dal committente, mancando pertanto dei requisiti di definizione di un autonomo progetto di R&S. Secondo quanto previsto dall’articolo 25(3)(d) del regolamento GBER, la ricerca contrattuale costituisce un mero costo ammissibile nell’ambito di un progetto organico di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, rientrante nelle spese ammissibili di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del DM 4 settembre 2025.

 

3. Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione

3.1. In caso di progetti presentati congiuntamente, in quale fase del procedimento deve essere presentato il contratto di collaborazione? È prescritto che tale contratto abbia una forma giuridica specifica?

Il contratto di collaborazione deve essere presentato unitamente alla domanda di agevolazioni, come previsto nell’allegato n. 2 al decreto direttoriale.

Il contratto può assumere la forma del contratto di rete o di altra tipologia di contratto (quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato) volta a definire una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Il contratto deve essere definito in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del DM 4 settembre 2025 e stipulato secondo le modalità e con la forma giuridica previste dalla disciplina normativa che regola la tipologia di contratto prescelto.

Il documento da allegare alla domanda deve dare evidenza della sua valenza contrattuale e pertanto deve risultare debitamente sottoscritto e non può consistere in una mera lettera di intenti o in una semplice dichiarazione di impegni.

 

3.2. Il mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero delle imprese e del made in Italy, nell’ambito di un progetto di ricerca e sviluppo, presentato congiuntamente da più soggetti proponenti, quando deve essere conferito al soggetto capofila? Può essere incluso all’interno del contratto di collaborazione o deve essere obbligatoriamente conferito con un altro atto?

L’atto con cui viene conferito il mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila può essere presentato in sede di domanda di agevolazione accludendolo alla stessa o in fase di concessione delle agevolazioni qualora non sia stato già prodotto in sede di presentazione della domanda, come prevede l’art. 6, comma 3, lettera c) del decreto direttoriale 27 ottobre 2025. La forma di tale atto deve essere esclusivamente quella dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, così come prescritto all’art. 6, comma 3, lettera c) del decreto direttoriale 27 ottobre 2025; pertanto, qualora lo stesso venga inserito nel contratto di collaborazione, quest’ultimo a prescindere dalla tipologia di strumento a cui si ricorre dovrà essere redatto con la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

 

3.3. Il soggetto che presenta la domanda di agevolazioni come deve adempiere all’obbligo relativo all’imposta di bollo? A quanto ammonta l’importo da pagare? E cosa si intende con l’espressione annullamento della marca da bollo?

Il soggetto proponente assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro (come previsto dalla legge n. 71/2013, art.1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica) e riportando il numero identificativo della stessa nell’apposita sezione del modulo di domanda di cui all’allegato n. 1a ovvero all’allegato n. 1b al decreto direttoriale. Si precisa, inoltre, che con l’espressione annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: “l’annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro”. Si ricorda, inoltre, che la marca da bollo deve essere conservata in originale presso la propria sede o uffici per eventuali successivi controlli.

 

3.4. Esiste un limite, in caratteri e/o pagine, per gli allegati alle istanze a valere sullo sportello di cui al decreto direttoriale 27 ottobre 2025?

No, non è previsto un limite minimo di caratteri e/o di pagine, fermo restando i limiti dimensionali indicati nel manuale utente della piattaforma per i vari file. Si evidenzia che la domanda e i relativi allegati devono essere compilati in tutti i campi previsti dai moduli, riportando i contenuti stabiliti dalle disposizioni attuative.

 

3.5. È possibile inserire figure, diagrammi e/o tabelle nel piano di sviluppo allegato alla domanda di agevolazioni a valere sullo sportello di cui al decreto direttoriale 27 ottobre 2025?

Sì, compatibilmente alla dimensione massima di 5 Mb del file, come indicato nel manuale utente disponibile nella piattaforma per la presentazione delle domande.

 

3.6 Quale documentazione deve essere trasmessa in fase di presentazione della domanda per la verifica del rispetto del principio DNSH?

In fase di domanda i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la documentazione utile richiamata all’allegato n. 2 al decreto direttoriale 27 ottobre 2025, che ai fini della verifica del rispetto del principio DNSH include la trasmissione della domanda di agevolazioni (secondo il modello di cui all’allegato n. 1, completa delle dichiarazioni sul rispetto del principio) con allegati piano di sviluppo (secondo il modello di cui all’allegato n. 4 al medesimo decreto direttoriale, che richiede al punto 5.bis l’evidenza di elementi utili alla verifica del rispetto del principio DNSH) e schede DNSH (allegato n. 4bis al decreto direttoriale).

 

3.6bis Come e in che forma deve essere resa la dichiarazione di conformità giuridica richiesta richiamata nella “Scheda dei possibili impatti relativi ai sei obiettivi ambientali principio DNSH” presente nell’allegato n. 4bis?

La dichiarazione di conformità giuridica è annessa alla Scheda di autovalutazione e riportata in calce alla stessa, con idonea evidenza degli eventuali di supporto applicabili.

 

3.6ter Quali elementi di prova possono essere presentati, ai fini del rispetto del principio DNSH?

Laddove disponibili, i soggetti possono allegare all’istanza gli elementi di prova già in possesso all’atto di presentazione della domanda a riguardo della conformità legislativa (se applicabili, eventuali autorizzazioni, valutazioni d’impatto, etc.), da elencare nella relativa dichiarazione annessa alla scheda di autovalutazione dei possibili impatti.

 

3.6quater Qual è il formato e l’oggetto del Piano di monitoraggio richiesto per assicurare il rispetto del principio DNSH per i progetti di importo uguale o superiore a 10 milioni di euro? Quale ampiezza temporale deve avere?

Il Piano deve essere fornito in forma libera ed essere teso a monitorare gli impatti del progetto.

Sulla base dei principi generali di ecosostenibilità delle attività economiche presenti nell’ordinamento europeo, per la valutazione del danno significativo si tiene conto del ciclo di vita dei prodotti, processi e servizi forniti dall’attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita. Nella valutazione si considera l’impatto ambientale dell’attività stessa e l’impatto ambientale dei prodotti, processi e servizi durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita dei prodotti e servizi.

La ricerca e sviluppo agevolata non deve compromettere il rispetto del criterio di DNSH né per quanto riguarda le attività finanziate né per il loro risultato (es. settore di applicazione, industrializzazione dei risultati, etc.), e il risultato delle attività di ricerca deve essere tecnologicamente neutrale (technological neutrality) nella sua applicazione, ossia può essere applicato a tutte le tecnologie disponibili incluse quelle a basso impatto ambientale.

L’ampiezza temporale del Piano deve essere garantire coerenza con l’orizzonte realizzativo del progetto e degli impatti documentati.

 

3.7 Quali sono le attestazioni, le dichiarazioni e la documentazione da presentare per il rispetto del principio DNSH in caso di un progetto congiunto?

Il rispetto del principio DNSH riguarda l’attività economica agevolata, pertanto interessa il progetto nella sua interezza, comprendendo i diversi partecipanti a un progetto congiunto in misura di quanto attinente a ciascuno.

La dichiarazione sul rispetto del principio è recata nel modulo di domanda accompagnato dal piano di sviluppo, sottoposti dal soggetto capofila come soggetto rappresentante del partenariato progettuale, in caso di progetti congiunti. A tal fine, ciascun soggetto partecipante dichiara di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell’intervento e di averne tenuto conto ai fini dell’elaborazione della proposta progettuale, come da dichiarazione dei requisiti di accesso da allegare alla domanda.

A sostegno delle dichiarazioni fornite e del piano di sviluppo presentato, le schede di autovalutazione dei contributi e di autovalutazione degli impatti, come riportato in calce alle medesime, sono sottoscritte dai legali rappresentanti, che in caso di progetti congiunti riguardano tutti i soggetti proponenti, ivi compresi quelli degli organismi di ricerca co-proponenti. Gli elementi di merito relativi agli organismi di ricerca sono forniti in quanto applicabile in relazione alle attività riguardanti tali soggetti, tenuto conto che il progetto attiene l’attività economica delle imprese proponenti oggetto di ricerca e sviluppo e destinataria dei relativi risultati.

 

4. Spese e costi ammissibili

4.1. Sono ammissibili le spese e i costi che fanno capo a unità produttive diverse da quelle di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo?

No, sono ammissibili unicamente le spese sostenute nell’ambito delle unità produttive in cui viene realizzato il progetto di ricerca e sviluppo.

 

4.2. I soggetti che forniscono servizi di consulenza o prestazioni nell’ambito di un progetto di ricerca e sviluppo a valere sul DM 4 settembre 2025 e che, secondo quanto previsto dal paragrafo 1.c) dell’allegato n. 10 al decreto direttoriale, sono in rapporto di cointeressenza con il soggetto beneficiario, possono rendicontare esclusivamente i costi del personale? Con quali modalità devono essere valorizzati i costi relativi al personale di tali soggetti?

Come previsto dalle disposizioni inerenti i criteri per la determinazione dei costi e le modalità di rendicontazione di cui all’allegato n. 10 al decreto direttoriale, per consulenze si intendono “le attività, rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti. Tali documenti devono contenere il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l’impegno orario, il periodo di svolgimento, l’output previsto e il compenso fissato a fronte dell’attività”.

Inoltre, per quanto riguarda i servizi di consulenza prestati da terzi che sono in rapporto di cointeressenza è previsto che nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata (quali soci, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), il soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi di cui all’allegato 10.

Quindi, fermo restando che i servizi di consulenza devono riferirsi alle attività sopra riportate rivolte alla ricerca e alla progettazione, non sono previsti limiti in merito ai costi sostenuti dal consulente per lo svolgimento del servizio prestato. Nel caso in cui però lo stesso si trovi in rapporto di cointeressenza con il soggetto beneficiario, sarà necessario in particolare, in fase di rendicontazione, presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal “soggetto collegato” anche il rendiconto del “soggetto collegato” utilizzando, per il personale di quest’ultimo, i costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alla Tabella n. 1 del paragrafo a.1).

 

4.3. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal DM 4 settembre 2025 i servizi di consulenza prestati da soggetti con sede legale al di fuori dei territori eleggibili?

Si, fermo restando che i servizi di consulenza devono riguardare un progetto di ricerca e sviluppo da realizzarsi in unità produttive localizzate nel territorio nazionale e possono essere resi da fornitori di servizi di consulenza con sede legale sia sull’intero territorio nazionale che estero.

 

4.4. Qualora l'amministratore unico del soggetto proponente sia impiegato nelle attività del progetto di ricerca e sviluppo, i costi delle attività svolte possono essere imputati al progetto e a quale titolo? Qualora si tratti di altri amministratori, qual è la disciplina da seguire?

I costi per le attività svolte dall’amministratore unico nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo non sono ammessi. Per gli altri amministratori, i costi delle attività svolte possono essere ammessi in relazione a un incarico, conferito dal Consiglio di Amministrazione del soggetto beneficiario, relativamente ad attività di natura tecnica per le quali sia previsto nel medesimo incarico un compenso aggiuntivo rispetto al compenso spettante per la carica ricoperta.

 

4.5. Nel caso in cui un tecnico impiegato sul progetto sia dipendente dell’impresa e sia anche membro del C.d.A., ma non percepisce alcun compenso come amministratore, è necessario che abbia il conferimento dell’incarico con delibera del C.d.A. al fine di imputare i relativi costi alle spese del personale ammissibili al progetto?

Nel caso in cui un tecnico impiegato nel progetto sia membro del C.d.A. e dipendente a tutti gli effetti del soggetto beneficiario, e percettore di regolare busta paga, non è necessario che abbia il conferimento di un incarico da parte del C.d.A.

 

4.6. Sono ammissibili i costi effettuati nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo relativi a prototipi e a prodotti pilota? Quali sono le modalità di rendicontazione?

I costi relativi ai prototipi e a prodotti pilota realizzati nell’ambito del progetto sono ammissibili nel rispetto di quanto definito dal DM 4 settembre 2025 in merito alle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. A tal proposito, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera p) del DM, la ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l) rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi.

Ai fini dell’ammissibilità delle spese, ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del decreto direttoriale 27 ottobre 2025 il prototipo o il prodotto pilota realizzato nell’ambito delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora sia necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. In tale ipotesi, i relativi costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del prototipo stesso per le attività di ricerca e sviluppo rispetto all’ammortamento fiscale. In ogni caso, gli eventuali ricavi univocamente riconducibili all’utilizzo del prototipo, del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili.

I costi e le spese relativi alla realizzazione dei prototipi o prodotti pilota sono ammissibili nell’ambito delle categorie applicabili e secondo le disposizioni di cui all’allegato n. 10 al decreto direttoriale e rendicontati secondo i criteri stabiliti nel medesimo allegato.

 

4.7. Sono ammissibili, in sede di rendicontazione, schede di registrazione delle presenze del personale dipendente impiegato sul progetto di ricerca e sviluppo generate tramite sistemi di rilevazione presenze aziendali?

La generazione delle schede di registrazione delle ore prestate dal personale dipendente può avvenire attraverso sistemi di rilevazione presenze/rendicontazione aziendali ferma restando la conformità dei documenti presentati in sede di rendicontazione del progetto ai contenuti e agli schemi definiti nello schema di cui all’allegato “Schede di registrazione delle ore prestate dal personale per le attività di ricerca e sviluppo nell’ambito di progetti agevolati” delle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo. A tal fine, il sistema attraverso cui vengono generati i documenti deve essere in possesso di idonee certificazioni relative alle modalità di rilevazione delle presenze e di compilazione delle schede, tali da comprovare che i dati prodotti siano conformi alle ore risultanti dai registri presenze aziendali. Le schede devono, conformemente ai criteri per la determinazioni dei costi di cui alle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo, essere sottoscritte dal singolo addetto; tale sottoscrizione, che deve avvenire tramite firma elettronica avanzata o modalità equipollente, può essere generata anche a mezzo dei sistemi di rilevazione automatizzati, purché garantiscano la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità del documento e da ultimo, in maniera manifesta e inequivoca la riconducibilità della firma apposta all'autore. Le predette schede devono essere siglate dal responsabile organizzativo e dal responsabile del progetto, anche a mezzo di strumenti di firma elettronica avanzata ovvero di firma digitale conformi ai requisiti di legge, ivi inclusi eventuali casi di firme massive dei predetti responsabili. La documentazione, altresì, deve in ogni caso essere mantenuta in ottemperanza agli obblighi di conservazione di cui alle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo, e disponibile per i controlli dei competenti organismi.

 

4.8. Si richiede se siano ammissibili pagamenti effettuati a favore delle Pubbliche Amministrazioni con il sistema PagoPA, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), tenuto conto che tale sistema è attualmente obbligatorio per gli Enti Pubblici per tutti gli incassi a partire dal 28 febbraio 2021.

Come previsto dall’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017, a ultimo modificato dal decreto Semplificazioni n. 76/2020 convertito in legge n. 120 dell’11/9/2020, nel caso di pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni la modalità di pagamento tramite PagoPA  può essere adottata e ammessa, purché vengano fornite a supporto le evidenze che consentano la verifica della tracciabilità e riconducibilità del pagamento al titolo di spesa, e sia assicurato il rispetto dei vincoli sull’annullamento dei titoli di spesa in relazione al progetto agevolato.

I pagamenti potranno essere effettuati con le sole modalità (SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie) ammesse nel disciplinare dei criteri di ammissibilità e rendicontazione della spesa previsto dall’intervento.

 

5. Istruttoria e valutazione delle domande di agevolazione

5.1. Le domande di agevolazione come sono ammesse alla fase istruttoria del Soggetto gestore?

Come previsto all’articolo 9, del DM 4 settembre 2025, il Soggetto gestore procede all’istruttoria delle domande di agevolazione nel rispetto della posizione assunta dalle stesse nell’ambito di due graduatorie, distinte sulla base delle risorse di cui all’articolo 2, comma 3, del DM 4 settembre 2025; pertanto, l’ordine temporale di presentazione delle domande di agevolazione non determina alcun vantaggio o penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.

Le due graduatorie di accesso alla fase istruttoria sono formate in ordine decrescente, tenendo conto della limitazione sulle risorse finanziarie assegnabili  alle iniziative a valere sull’area di intervento n. 4 dell’allegato n. 3 del DM 4 settembre 2025 e sulla base del punteggio attribuito a ciascun progetto in relazione agli indicatori ii, iii, iv, e v del criterio di valutazione “caratteristiche del soggetto proponente” di cui alla lettera A, numero 3, dell’allegato n. 4 al DM 4 settembre 2025. In caso di parità di punteggio tra più progetti, prevale il progetto con il minor costo presentato. A conclusione dell’attività istruttoria, qualora nel corso delle verifiche emergano dei dati utili alla formazione della graduatoria difformi rispetto a quelli dichiarati dal soggetto proponente, la posizione in graduatoria stessa, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, viene rideterminata sulla base dei dati risultanti dalla predetta attività istruttorie.

 

5.2. Ai fini della valutazione della “qualità delle collaborazioni”, come vengono valutate le collaborazioni con Organismi di ricerca che partecipano in qualità di fornitori?

Le forniture di servizi di consulenza prestate dagli Organismi di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo, come stabilisce l’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2 del decreto direttoriale 27 ottobre 2025, vengono valutate soltanto se l’ammontare complessivo delle collaborazioni prestate dagli Organismi stessi sia almeno pari al dieci percento del costo ammissibile di domanda del progetto.

 

5.3. Che cosa si intende per collaborazione effettiva?

Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera g) del DM 4 settembre 2025, la collaborazione effettiva si configura tra almeno due soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione effettiva.

 

5.4. Se un soggetto proponente invia due o più domande di agevolazione, il limite di 0,6 di cui all’articolo 4, comma 7, del decreto direttoriale 27 ottobre 2025 ovvero il rapporto tra l’importo di costo ammissibile del progetto proposto a carico del singolo soggetto proponente e la media del fatturato di tale soggetto come definito all’articolo 5, comma 1, lettera a numero 3, sub v), del decreto direttoriale, è riferito ai costi del singolo progetto di ricerca e sviluppo o tiene conto della somma di tutti costi ammissibili dei progetti presentati dal medesimo soggetto proponente?

Il criterio di valutazione di cui all’articolo 4, comma 7, del decreto direttoriale 27 ottobre 2025, relativo al rapporto tra l’importo di costo ammissibile del progetto proposto a carico del singolo soggetto proponente e la media del fatturato di tale soggetto - calcolato come “valore della produzione” e definito all’articolo 5, comma 1, lettera a) numero 3, sub v) del decreto direttoriale - tiene conto della somma di tutti costi ammissibili dei progetti presentati dal singolo soggetto proponente anche in qualità di soggetto co-proponente.

 

5.4 bis. Se un soggetto proponente invia due o più domande di agevolazione richiedendo in ciascuna di esse la concessione di un finanziamento agevolato, il limite di 0,8 di cui all’articolo 4, comma 9, del decreto direttoriale … ottobre 2025 relativo al rapporto tra cash-flow e rata annuale del finanziamento  l’indicatore della capacità di rimborsare il finanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3, sub i), è riferito al finanziamento agevolato del singolo progetto di ricerca e sviluppo o tiene conto della somma di tutti i finanziamenti agevolati dei progetti presentati dal medesimo soggetto proponente?

Il criterio di valutazione di cui all’articolo 4, comma 9, del decreto direttoriale 27 ottobre 2025, relativo al rapporto tra cash-flow e rata annuale del finanziamento  l’indicatore della capacità di rimborsare il finanziamento definito all’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3, sub i) del decreto direttoriale, tiene conto della somma di tutti i finanziamenti agevolati dei progetti presentati dal singolo soggetto proponente anche in qualità di soggetto co-proponente.

 

5.5 Nel caso in cui due o più soggetti proponenti utilizzino il medesimo bilancio consolidato o il bilancio di un socio comune, ai fini del calcolo del limite di 0,6 di cui all’articolo 4, comma 7, del decreto direttoriale 27 ottobre 2025, bisogna tenere conto della somma di tutti costi ammissibili dei progetti presentati da tutti i soggetti proponenti che utilizzano i medesimi dati di bilancio?

No, la verifica del parametro di ammissibilità di cui all’articolo 4, comma 7, del decreto direttoriale 27 ottobre 2025, deve essere effettuata sui singoli soggetti proponenti, anche nel caso in cui uno o più degli stessi abbia fatto riferimento ai medesimi bilanci.

 

5.6 Esclusivamente per i soggetti proponenti “imprese” (e non per gli “Organismi di Ricerca”) la normativa prevede la valutazione della “solidità economico-finanziaria”. Quale documentazione deve esser presentata in domanda a tale riguardo?

Come prescritto all’art. 5 commi 2 e 3 del decreto direttoriale 27 ottobre 2025, ai fini della valutazione della “solidità economico-finanziaria”  dell’impresa proponente, così come definita al comma 1, lettera a), num. 3) dello stesso articolo del decreto direttoriale, è obbligatoria la presentazione di apposita Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (All.5 al medesimo decreto direttoriale) da compilare sulla base dei dati degli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda o, per le imprese che redigono bilanci secondo i principi contabili IAS/IFRS, sulla base di tali bilanci riclassificati secondo la IV direttiva CEE o ancora, per le imprese individuali e le società di persone, sulla base dei bilanci redatti secondo la medesima direttiva in conformità alle scritture contabili aziendali e alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data.

In alternativa all’utilizzo dei bilanci propri dell’impresa proponente è concessa la possibilità di utilizzare ultimi 2 bilanci approvati relativi a: bilanci consolidati del gruppo (se esistenti) di cui l’impresa proponente, alla data di presentazione della domanda, è a capo o di cui fa parte; bilanci di impresa partecipante al capitale sociale dell’impresa proponente con una quota, alla data di presentazione della domanda, non inferiore al venti per cento. In tale ultimo caso, come da art.3, comma 3, lettera d) del DM 4 settembre 2025, è prescritta anche la presentazione di specifica lettera di patronage con la quale la società che detiene la predetta quota di capitale sociale assume l’impegno alla regolare esecuzione dell’iniziativa proposta nonché l’impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore del soggetto proponente ed eventualmente revocate per una o più delle cause previste dalla normativa, comprensive degli eventuali interessi.

 

6. Agevolazioni concedibili

6.1 Qual è la misura delle agevolazioni concedibili ai sensi del DM 4 settembre 2025?

Ai sensi dell’articolo 6 del DM 4 settembre 2025 le agevolazioni possono essere concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, qualora richiesto, del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014, a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione.

In particolare, il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al:

  • 45 per cento per le imprese di piccola dimensione;
  • 35 per cento per le imprese di media dimensione;
  • 25 per cento per le imprese di grande dimensione.

Il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente ai soggetti elencati all’articolo 3, comma 1, del DM 4 settembre 2025 nel limite del 20 (venti) per cento del totale dei costi e delle spese ammissibili di progetto.

Per gli Organismi di ricerca, le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale pari al 50 per cento dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 25 per cento dei costi e delle spese ammissibili di sviluppo sperimentale.

  • Le citate intensità di aiuto possono essere aumentate per ciascun soggetto proponente, di 15 punti percentuali se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
  • il progetto di ricerca e sviluppo prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 (settanta) per cento dei costi ammissibili;
  • il progetto di ricerca e sviluppo è interamente realizzato nei territori delle regioni meno sviluppate;
  • il progetto di ricerca e sviluppo prevede la collaborazione effettiva tra un’impresa e uno o più Organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, nell’ambito del quale tali Organismi di ricerca sostengono almeno il 10 (dieci) per cento dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.

 

6.1 bis In un progetto congiunto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del contributo di cui all’articolo 6, comma 4, del DM 4 settembre 2025, per la fattispecie di cui alla lettera c) del medesimo comma 4, è possibile prevedere la partecipazione di più Organismi di ricerca che sostengono almeno il 5% dei costi ammissibili ciascuno?

Si, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del contributo nel caso di cui all’articolo 6, comma 4, del DM 4 settembre 2025, per la fattispecie di cui alla lettera c) del medesimo comma 4, è possibile prevedere la partecipazione di più Organismi di ricerca che sostengono almeno il 5% dei costi ammissibili ciascuno.

 

6.2. Quali sono le agevolazioni massime concedibili ai sensi del DM 4 settembre 2025 nel caso in cui la regione non cofinanzi l’Accordo per l’innovazione?

Il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili stabilito dall’articolo 6, del DM 4 settembre 2025 non varia in assenza del cofinanziamento regionale.

 

6.3. Gli Organismi di ricerca posso ricevere agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato?

No. Gli Organismi di ricerca non possono ricevere agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato.

 

6.4 Le agevolazioni concesse nell’ambito degli Accordi per l’innovazione sono cumulabili per le medesime spese e costi con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato?

Le agevolazioni previste dal DM 4 settembre 2025, in base a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 11, del medesimo decreto, non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che prevedono un divieto di cumulabilità e con quelle che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti “de minimis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

 

6.5 Le agevolazioni concesse nell’ambito degli Accordi per l’innovazione sono cumulabili per le medesime spese e costi con misure di agevolazione che non siano qualificabili come aiuti di Stato?

Le agevolazioni di cui al DM 4 settembre 2025 risultano fruibili unitamente a tutte le misure che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non siano da considerarsi aiuti di Stato secondo quanto disposto dalle amministrazioni competenti.

In ogni caso, il cumulo delle agevolazioni di cui al D.M. 4 settembre 2025 con le misure non classificabili come aiuti di Stato dalle amministrazioni competenti è consentito nel limite complessivo delle spese e dei costi sostenuti.

 

6.6 Le intensità massime di aiuto (ovvero le percentuali di contributo diretto alla spesa) previste dall’articolo 6, comma 1, del DM 4 settembre 2025 — pari al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese e al 25% per le grandi imprese — si applicano indistintamente sia alle attività di ricerca industriale sia a quelle di sviluppo sperimentale?

Sì. Per le imprese, le percentuali previste dall’articolo 6, comma 1, del DM 4 settembre 2025 non variano in funzione delle specifiche attività svolte nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo (ricerca industriale o sviluppo sperimentale).
Fanno eccezione gli Organismi di ricerca, ai quali le agevolazioni sono concedibili esclusivamente nella forma di contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale pari al 50 per cento dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 25 per cento dei costi e delle spese ammissibili di sviluppo sperimentale.
Le predette percentuali di aiuto possono essere aumentate di 15 punti percentuali, sia per le imprese sia per gli Organismi di ricerca, nel caso in cui è soddisfatta almeno una delle condizioni indicate all’articolo 6, comma 4, del DM 4 settembre 2025.

 

6.7 Le percentuali di contributo diretto alla spesa previste dall’articolo 6, comma 1, del DM 4 settembre 2025 possono esser oggetto di riduzione nel corso dell’istruttoria nel caso in cui l’impresa proponente richieda le agevolazioni anche nella forma del finanziamento agevolato tenendo conto delle intensità massime di aiuto prescritte dal regolamento (UE) 651/2014?

Le intensità massime di aiuto, calcolate in termini di % equivalente sovvenzione lordo (%ESL), sono riportate al comma 6 art. 25 del regolamento (UE) 651/2014. In riferimento al calcolo di tale equivalente e a solo titolo esemplificativo, una quota di finanziamento agevolato pari al 20% dei costi del progetto si traduce in una percentuale di equivalente sovvenzione lordo (ESL) variabile dal 6% al 10% in base all’attuale tasso di riferimento UE ed alla variabilità degli altri elementi indicati all’Allegato 9 al DD 27 ottobre 2025. Ai sensi dell’articolo 6, comma 9 del DM 4 settembre 2025, qualora la %ESL (calcolata considerando anche la quota di finanziamento e separatamente per attività di ricerca industriale e per attività di sviluppo sperimentale) superi la soglia prescritta a livello normativo, l’importo del contributo diretto alla spesa verrà ridotto fino a garantire il rispetto della predetta intensità massima.

 

7. Accordi quadro

7.1 Le risorse riservate con un Accordo quadro sottoscritto ai sensi dell’articolo 7 del DM 4 settembre 2025 possono essere destinate al sostegno di progetti da realizzare, anche in parte, al di fuori dei territori della regione/amministrazione sottoscrittrice dell’Accordo quadro specifico?

Le risorse riservate con gli Accordi quadro possono essere destinare esclusivamente al sostegno di progettualità da realizzare nei territori dell’amministrazione sottoscrittrice dell’Accordo quadro, salvo il caso che l’amministrazione non manifesti espressamente una volontà diversa.

 

7.2. È possibile agevolare un progetto di ricerca e sviluppo che prevede la realizzazione delle attività nelle aree delle amministrazioni che non hanno sottoscritto Accordi quadro?

Si, è possibile agevolare progetti di ricerca e sviluppo che prevedono la realizzazione delle attività nelle aree delle amministrazioni che non hanno sottoscritto Accordi quadro nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per il territorio nazionale.

A riguardo, il quadro finanziario complessivo delle risorse rese disponibili, tenuto conto degli eventuali apporti finanziari delle amministrazioni sottoscrittrici degli Accordi quadro e delle relative riserve, sarà reso disponibile sul sito internet del Ministero, nella sezione dedicata al presente intervento agevolativo (https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/accordi-per-l-innovazione), entro l’11 dicembre 2025. Nella medesima sezione sarà, altresì, reso disponibile il dettaglio delle aree di intervento che le singole amministrazioni sottoscrittrici degli Accordi quadro intendono sostenere.

 

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