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Risposte alle domande frequenti (FAQ) sui contributi per colonnine di ricarica elettrica


Indice

  1. Soggetti beneficiari
  2. Modalità di presentazione delle domande di richiesta del contributo
  3. Spese ammissibili e concessione delle agevolazioni
  4. Caratteristiche della infrastruttura di ricarica
  5. Esaminabilità della domanda

 

A. Soggetti beneficiari

1. Quali soggetti possono accedere al contributo?
Possono beneficiare del contributo per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica gli utenti domestici, ovvero persone fisiche residenti in Italia e condomìni in caso di posa in opera sulle parti di uso comune di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile.

2. Può presentare domanda il titolare di una ditta individuale o una Società?
No. Il titolare di una ditta individuale o una Società non figurano tra i soggetti beneficiari del contributo. Per imprese e PA saranno previste, nell'ambito del PNRR, altre forme di incentivazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

 

B. Modalità di presentazione delle domande di richiesta del contributo

3. Come si presenta la domanda di richiesta del contributo?
La domanda può essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma online, all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di apertura e di chiusura dello sportello. L'accesso potrà essere effettuato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Una volta effettuato l'accesso, si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.

A pena di improcedibilità, seguendo la procedura guidata del sistema informatico, devono essere inseriti i seguenti dati e, ove richiesto, deve essere allegata la seguente documentazione: 

  1. copia del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente; 
  2. copia del codice fiscale del condominio e del documento d’identità dell’amministratore pro tempore con dichiarazione dello stesso di essere in possesso dei requisiti di legge di cui all’articolo 71-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie ovvero del condomino delegato, per i condomìni fino a otto partecipanti, in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali; 
  3. delibera assembleare di autorizzazione dei lavori sulle parti comuni di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile corredata dalla dichiarazione dell’amministratore attestante che la medesima delibera non è stata impugnata nel termine di cui all’articolo 1137 del codice civile; 
  4. fatture elettroniche relative alle spese di cui all’articolo 3 del presente decreto, in formato XML (.xml), acquisite dal portale dell’Agenzia delle Entrate; solo nel caso in cui il soggetto emittente rientri tra i casi di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica ai sensi della normativa vigente, è ammessa la presentazione della fattura in formato analogico, unitamente a documentazione idonea a comprovare l’esonero del fornitore; 
  5. estratti del conto corrente rilasciati periodicamente dall’istituto bancario dai quali risultino i pagamenti connessi alle fatture di cui alla lettera d) o, in alternativa, elenco movimenti riportante timbro dell’istituto di credito e firma del funzionario incaricato su ogni pagina, attestanti la validità della documentazione prodotta. I pagamenti dei titoli di spesa oggetto di contributo devono essere effettuati mediante conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente mediante bonifico bancario, SEPA Credit Transfer, ovvero carta di credito o di debito intestata al beneficiario medesimo; Resta in ogni caso ferma la facoltà del Ministero, anche per il tramite del soggetto gestore, di richiedere gli estratti del conto corrente durante l’espletamento dei controlli di cui all’articolo 9, comma 1 del presente decreto; 
  6. dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37, redatta ai sensi della normativa vigente. rilasciata dall’installatore, attestante l’avvenuta installazione; 
  7. i dati del conto corrente, intestato al soggetto beneficiario, sul quale richiedere l’accreditamento del contributo; 
  8. un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, che deve risultare attivo per tutta la durata del procedimento;
  9. attestazione dei requisiti dell'infrastruttura di ricarica, che attesti che i dispositivi di ricarica rispettino i requisiti minimi di cui all’articolo 4 della Deliberazione ARERA del 15 dicembre 2020, n. 541/2020/R/eel e ss.mm.ii., nonché risultino inclusi nell’elenco ufficiale dei dispositivi di ricarica domestica, pubblicato sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., vigente alla data di presentazione della domanda.

In ogni caso, lo stato della domanda è consultabile nell’area riservata della piattaforma dedicata. 

4. Si possono presentare più domande di richiesta del contributo?
No. Ciascun soggetto beneficiario (persone fisiche e condomìni) può presentare una sola domanda.

5. Quali dati e documenti sono necessari per la domanda di richiesta del contributo da parte delle persone fisiche?
Per gli utenti privati, a pena di inammissibilità, sono necessari: 

  • il codice fiscale e il documento d'identità del richiedente;
  • copia delle fatture elettroniche relative all'acquisto e all'installazione dell'infrastruttura di ricarica;
  • estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alle fatture elettroniche relative all'acquisto e all'installazione dell'infrastruttura di ricarica; i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari oppure mediante SEPA Credit Transfer, oppure mediante carta di credito o di debito intestata al beneficiario del contributo;
  • idonea certificazione di conformità rilasciata da un installatore, che attesti l'avvenuta installazione dell'infrastruttura;
  • i dati del conto corrente sul quale richiedere l'accreditamento del contributo;
  • attestazione dei requisiti dell'infrastruttura di ricarica, che attesti che i dispositivi di ricarica rispettino i requisiti minimi di cui all’articolo 4 della Deliberazione ARERA del 15 dicembre 2020, n. 541/2020/R/eel e ss.mm.ii., nonché risultino inclusi nell’elenco ufficiale dei dispositivi di ricarica domestica, pubblicato sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., vigente alla data di presentazione della domanda.

6. Quali dati e documenti sono necessari per la domanda di richiesta del contributo da parte dei condomini?
Per i condomini, a pena di inammissibilità, sono necessari: 

  • codice fiscale del condominio ed estremi del documento d'identità dell'Amministratore pro tempore con dichiarazione di quest'ultimo di essere in possesso dei requisiti di legge di cui all'articolo 71-bis delle "Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie" o del condomino delegato per i condomìni fino a 8 partecipanti, in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali;
  • delibera assembleare di autorizzazione dei lavori sulle parti comuni di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile con la dichiarazione da parte dell'Amministratore che tale delibera non è stata impugnata nel termine di cui all'articolo 1137 codice civile;
  • copia delle fatture elettroniche relative all'acquisto e all'installazione dell'infrastruttura di ricarica;
  • estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alle fatture elettroniche relative all'acquisto e all'installazione dell'infrastruttura di ricarica; i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari oppure mediante SEPA Credit Transfer, oppure mediante carta di credito o di debito intestata al beneficiario del contributo;
  • idonea certificazione di conformità rilasciata da un installatore, che attesti l'avvenuta installazione dell'infrastruttura;
  • i dati del conto corrente sul quale richiedere l'accreditamento del contributo;
  • attestazione dei requisiti dell'infrastruttura di ricarica, che attesti che i dispositivi di ricarica rispettino i requisiti minimi di cui all’articolo 4 della Deliberazione ARERA del 15 dicembre 2020, n. 541/2020/R/eel e ss.mm.ii., nonché risultino inclusi nell’elenco ufficiale dei dispositivi di ricarica domestica, pubblicato sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., vigente alla data di presentazione della domanda.

7. Cosa succede se si presenta la domanda e i fondi sono esauriti?
In caso di insufficienza delle risorse finanziarie, dell'avvenuto esaurimento dei fondi è data pubblicità mediante avviso sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

8. Quale ordine viene seguito per assegnare gli incentivi?
Le domande presentate sono ammesse all'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione.

9. Viene inviata una ricevuta di avvenuta presentazione della domanda?
Sì. Al termine della compilazione corretta della domanda, il sistema informatico rilascia una ricevuta di registrazione

10. Il contributo viene erogato in un'unica soluzione?
Sì. Il contributo concesso a ciascun soggetto beneficiario è erogato in un'unica soluzione.

11. Entro quanto tempo si riceve il contributo?
Il contributo è concesso ed erogato dal Ministero a ciascun soggetto beneficiario in un’unica soluzione, con decreto di concessione ed erogazione, anche cumulativo, riferito a una pluralità di beneficiari individuati in apposito elenco, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

C. Spese ammissibili e concessione delle agevolazioni

12. Qual è l'ammontare del contributo concedibile?
Il contributo per l'infrastruttura di ricarica è pari all'80 per cento del prezzo di acquisto e posa, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente. Tale limite è innalzato a euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile.

13. Cosa si intende per “parti comuni condominiali”?
Si tratta delle parti comuni degli edifici condominiali individuate dagli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile, come ad esempio aree, impianti e spazi comuni destinati all’uso collettivo dei condomini.

14. Quali sono le spese ammissibili al contributo?
Il contributo è previsto per l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio; spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi; costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery).

15. Si può chiedere il contributo prima di sostenere la spesa?
No. Il contributo è previsto solo per gli acquisti e la messa in posa già effettuati.

16. È possibile acquistare l'infrastruttura di ricarica e non installarla?
No. Il contributo è previsto per l'acquisto e posa; il solo acquisto non è sufficiente per richiedere il contributo.

17. È possibile acquistare l'infrastruttura di ricarica pagando in contanti?
No. Per accedere al contributo, tutte le spese devono essere documentate ed effettuate con pagamento tracciabile.

18. Come posso scaricare copia della fattura elettronica?
Passo 1: accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate

Passo 2: servizio “Fatturazione elettronica”

19. Non riesco a reperire la fattura elettronica dall’area riservata presente sul sito dell’agenzia delle entrate. Posso caricare la fattura tradizionale?
La normativa prevede espressamente che alla richiesta di contributo siano allegate le fatture elettroniche relative alle spese sostenute. Qualora il richiedente non riesca a visualizzare le fatture elettroniche accedendo alla propria area riservata presente nel sito dell'Agenzia delle Entrate, potrà chiedere al proprio fornitore di fornirgli una copia in formato .xml della fattura elettronica d'interesse.

20. È possibile richiedere il Bonus Colonnine domestiche per le spese oggetto di domanda per cui non è stata emessa fattura elettronica?
La normativa prevede espressamente che alla richiesta di contributo siano allegate le fatture elettroniche relative alle spese sostenute. Tuttavia, nel caso in cui il soggetto emittente fattura rientrasse tra coloro che per legge sono esonerati dall'emissione di fattura elettronica, il richiedente potrà allegare la fattura tradizionale solo unitamente ad ulteriore documentazione attestante l'esonero del fornitore dalla fatturazione elettronica.

21. È possibile cumulare il Bonus colonnine domestiche con altri incentivi?
No, non è possibile presentare domanda per ottenere il contributo "Bonus Colonnine domestiche" se le spese sostenute sono state oggetto di precedenti agevolazioni.

22. Non ho l’estratto conto, posso caricare un documento alternativo per attestare gli avvenuti pagamenti?
Sì, in mancanza dell’estratto conto al momento della presentazione della domanda, sarà possibile allegare la richiesta di emissione dell’estratto conto per il periodo di riferimento inviata all’istituto di credito, ed una lista movimenti con evidenza dei pagamenti effettuati per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture di ricarica, riportante timbro dell’istituto di credito e firma del funzionario incaricato su ogni pagina, attestanti la validità del documento. Resta fermo che l’estratto conto potrà essere richiesto durante l’espletamento dei controlli di cui al decreto direttoriale 4 agosto 2026.

22bis. È possibile presentare una domanda di contributo per l’acquisto e l’installazione dell’infrastruttura di ricarica effettuata prima del 26 giugno 2026?
No. La normativa vigente individua espressamente il periodo di ammissibilità al “Bonus Colonnine Domestiche” e prevede che le spese oggetto della richiesta di contributo, compresa la prima fattura relativa alla spesa effettuata, siano sostenute successivamente al 26 giugno 2026, data di entrata in vigore del DPCM 10 giugno 2026.

22ter. Nel caso di fatture emesse da fornitori italiani, quale file deve essere allegato?
Per le fatture emesse da fornitori italiani è necessario caricare il file XML della fattura elettronica, che costituisce il documento fiscalmente valido trasmesso tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
Non sono sufficienti, se presentati da soli, i file in formato PDF, le copie di cortesia o altri documenti non corrispondenti alla fattura elettronica originale.
Si raccomanda pertanto di allegare il file con estensione .xml completo e leggibile, al fine di consentire le opportune verifiche amministrative e fiscali.

22quater. Come posso estrarre il file XML da una fattura in formato .xml.p7m?
L'estrazione può essere effettuata accendendo al servizio di “Estrazione contenuto firmato” (gazzettaufficiale.it).
In particolare, occorre:

  1. Accedere alla pagina indicata
  2. Selezionare il servizio “Estrazione contenuto firmato”
  3. Caricare il file con estensione .xml.p7m nella relativa sezione
  4. Cliccare sul pulsante “Sbusta”
  5. Scaricare il file estratto in formato .xml

Si precisa che la denominazione del file non deve contenere spazi, numeri o caratteri di altro tipo nel nome dopo l'estensione .xml .Di conseguenza, va caricato in piattaforma il primo file estratto.

22quinquies. Ai fini dell’accesso al contributo previsto dal DPCM 10 giugno 2026, da quale data sono ammissibili le spese? Come viene individuata l’annualità di riferimento nel caso in cui l’acquisto e l’installazione siano effettuati in anni diversi?
Il contributo è riconoscibile per acquisti effettuati a partire dal 26 giugno 2026, data di entrata in vigore del DPCM 10 giugno 2026. Pertanto, la prima fattura relativa all’acquisto dell’infrastruttura di ricarica non può avere data antecedente al 26 giugno 2026.
Tale requisito si applica all’intero periodo di operatività della misura, fino al 31 marzo 2030. Di conseguenza, un’infrastruttura acquistata prima del 26 giugno 2026 non può essere ammessa al contributo, anche qualora la relativa installazione venga completata in un’annualità successiva.
Per gli acquisti effettuati a partire dal 26 giugno 2026, qualora l’installazione sia completata in un anno successivo, la spesa potrà essere considerata ammissibile nell’ambito dello sportello relativo all’annualità in cui viene completata l’installazione.
Esempio: un’infrastruttura acquistata nel 2026, successivamente al 26 giugno, e installata nel 2027 potrà essere oggetto di richiesta di contributo nell’ambito dello sportello relativo all’annualità 2027, la cui apertura sarà definita con apposito successivo decreto.

 

D. Caratteristiche della infrastruttura di ricarica

23. Quali tipologie di infrastrutture di ricarica possono essere ammesse al contributo?
Le infrastrutture di ricarica devono essere nuove di fabbrica, di potenza standard, conformi ai requisiti minimi di cui all’articolo 4 della Deliberazione ARERA del 15 dicembre 2020, n. 541/2020/R/eel e ss.mm.ii., nonché risultare incluse nell’elenco ufficiale dei dispositivi di ricarica domestica, pubblicato sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., vigente alla data di presentazione della domanda.
Scarica il modulo “attestazione dei requisiti dell'infrastruttura di ricarica” (docx), da allegare in fase di compilazione della domanda, disponibile anche alla pagina “Presenta la domanda” (invitalia.it).

24. Una volta installate, chi può usare le infrastrutture di ricarica?
Nel caso di persone fisiche le infrastrutture devono essere ad esclusivo uso privato e non accessibili al pubblico. Nel caso di condomini, le infrastrutture devono essere destinate all'utilizzo collettivo da parte dei condòmini e non accessibili al pubblico.

25. Per problemi tecnici o informazioni sulle disposizioni attuative a chi è possibile rivolgersi?
Sulla pagina web del sito dedicato alla misura, saranno indicati gli orari e le modalità di contatto del soggetto gestore Invitalia a cui è possibile rivolgersi per problemi tecnici o informazioni sulle disposizioni attuative.

25bis. Sul sito del GSE sono presenti due elenchi (GDC e NO GDC): quale devo considerare?
È sufficiente che il dispositivo sia presente in uno dei due elenchi – dispositivi idonei alla sperimentazione GDC (Gestione Dinamica del Carico) oppure NO GDC – per essere considerato ammissibile. Non è necessario che il dispositivo figuri in entrambi contemporaneamente.
Di seguito i link utili per consultarli:

 

E. Esaminabilità della domanda

26. In cosa consiste la fase di esaminabilità?
In tale fase Invitalia procede alla verifica della completezza delle informazioni e dei dati inseriti, nonché della correttezza formale della domanda presentata e dei documenti allegati, con particolare riferimento ai requisiti di accesso.

27. Quando la domanda è dichiarata improcedibile?
La domanda è dichiarata improcedibile qualora, in sede di verifica istruttoria, risulti il mancato rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal decreto direttoriale 4 agosto 2026.

28. In caso di improcedibilità della domanda è possibile presentare una nuova domanda associata allo stesso codice fiscale?
Sì, in caso di improcedibilità della prima domanda di contributo, in deroga a quanto previsto dall’art. 6 comma 4 del decreto direttoriale 4 agosto 2026, è consentita, nei limiti delle risorse disponibili, e fino al 31 gennaio 2027, termine di chiusura dello sportello per l’annualità 2026, la presentazione di una sola ulteriore domanda di contributo. Nel caso in cui anche la seconda domanda di contributo risulti improcedibile, non è consentita la presentazione di ulteriori domande.

 

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