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Risposte alle domande frequenti (FAQ) in relazione alle richieste di chiarimento pervenute sull’applicazione della Direttiva (UE) 2021/2118 


 

Indice

 

1. Per i mezzi con caratteristiche inferiori a una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h o a un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h (come stabilito dall’articolo 2, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184) c’è l’obbligo di stipulare polizza rc auto?

2. I veicoli fermi e chiusi in aree private (coperte o scoperte), come ad esempio un’autorimessa o un garage / box privato o un cortile o un giardino, sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la RC auto?

3. Quali sono le deroghe all’obbligo di copertura assicurativa previste dall’art. 122 bis del Codice delle assicurazioni private relative all’inidoneità alla circolazione del veicolo?

4. I veicoli non ancora immatricolati sono soggetti all’obbligo rc auto?

5. I veicoli immatricolati destinati alla vendita (usati) e al noleggio sono soggetti alla polizza RC auto?

6. Chi può usufruire dell’istituto della sospensione della polizza assicurativa introdotto dal nuovo art. 122-bis del Codice delle assicurazioni private?

7. È possibile riattivare la copertura assicurativa prima della fine del periodo di sospensione?

 


 

1. Per i mezzi con caratteristiche inferiori a:
una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h o
a un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h (come stabilito dall’articolo 2, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184)
c’è l’obbligo di stipulare polizza rc auto?

No, non rientrando nella definizione di veicolo, tali mezzi non sono soggetti a tale obbligo e, in caso di sinistri, non è prevista copertura del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica la legge 25 novembre 2024, n. 177 ha stabilito l’obbligo assicurativo per tale tipologia di veicoli. Successivamente, la circolare del MIMIT e del MIT del 17 aprile 2026, precisa che le compagnie di assicurazione dovranno offrire le polizze per la copertura Rc auto dei monopattini obbligatoriamente dal 16 luglio 2026.

 


2. I veicoli fermi e chiusi in aree private (coperte o scoperte), come ad esempio un’autorimessa o un garage / box privato o un cortile o un giardino, sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la RC auto?

Sì, in quanto rientrano pienamente nella nuova definizione di veicolo introdotta dalla direttiva 2021/2118/UE, per la quale l’obbligo assicurativo è legato non più alla circolazione del veicolo, bensì alla funzione dello stesso e a prescindere dal fatto che la circolazione possa avvenire all’interno di aree pubbliche o private.

 


3.  Quali sono le deroghe all’obbligo di copertura assicurativa previste dall’art. 122 bis del Codice delle assicurazioni private relative all’inidoneità alla circolazione del veicolo?

Occorre distinguere due fattispecie:

 

A. Inidoneità definitiva alla circolazione dal punto di vista tecnico

 L’art. 122-bis, comma 2, prevede la deroga all’obbligo assicurativo nel caso in cui il veicolo non sia idoneo all’uso come mezzo di trasporto, inclusa l'ipotesi in cui il veicolo sia privo di parti essenziali, che lo rendano, in maniera stabile, inidoneo per il suo utilizzo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti saranno identificate le parti essenziali dei veicoli la cui mancanza li renda, in maniera stabile, inidonei al loro utilizzo.

Inoltre, si sottolinea che un veicolo temporaneamente fermo, con motore guasto, in panne, o privo di benzina, resta soggetto all’obbligo assicurativo.

 

 B. Inidoneità alla circolazione dal punto di vista amministrativo

 Veicoli formalmente ritirati dalla circolazione, per i quali si rassegnano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti possibili ipotesi:

  • veicolo per il quale il proprietario ha chiesto la cancellazione dal pubblico registro automobilistico (PRA) ai fini della demolizione;
  • veicolo cancellato dal PRA come conseguenza della revoca o annullamento della carta di circolazione. Si tratta dei casi in cui viene accertato che il documento è stato rilasciato illegittimamente;
  • veicolo cancellato dal PRA ai fini dell’esportazione. In questo caso, avendo il foglio di via di cui all’art. 99 Codice della Strada per recarsi ai transiti di confine, il veicolo è ancora utilizzato conformemente alla sua funzione come mezzo di trasporto e, pertanto, rimane sottoposto all’obbligo assicurativo. Tuttavia, quando scade la validità del foglio di via il veicolo deve essere considerato formalmente e sostanzialmente ritirato dalla circolazione e, di conseguenza, non più soggetto all’obbligo assicurativo.

Nei casi di trasferimento di proprietà, demolizione o esportazione definitiva all'estero dei veicoli o nei casi di uso stagionale, il decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 57 prevede che, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'IVASS, potranno essere previsti schemi di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di durata infrannuale.

Veicoli per i quali è stato emesso un provvedimento adottato dall’autorità. Si tratta delle seguenti, esemplificative e non esaustive, ipotesi:

  • confisca;
  • sequestro amministrativo;
  • fermo amministrativo;
  • fermo fiscale;
  • sequestro penale;
  • sospensione dalla circolazione ai sensi dell’art. 80 comma 14 Codice della Strada per circolazione senza revisione;
  • ritiro della carta di circolazione;
  • sospensione della carta di circolazione;
  • ritiro delle targhe.

 


4.  I veicoli non ancora immatricolati sono soggetti all’obbligo rc auto?

I veicoli non ancora immatricolati non sono soggetti all’obbligo assicurativo, qualora, ad esempio siano trasportati sulle bisarche, o siano residenti in aree o piazzole di concessionari, case costruttrici o importatori. I veicoli non ancora immatricolati possono circolare solo se muniti di targa prova che prevede l’obbligo di assicurazione RC auto.

 


5.  I veicoli immatricolati destinati alla vendita (usati) sono soggetti alla polizza RC auto?

  • Se sono stati oggetto di “minivoltura”, contenuta nel Documento Unico (DU), non sono soggetti all’obbligo assicurativo rc auto poiché il proprietario cedente viene sollevato immediatamente da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, collegata alla proprietà e al possesso del veicolo. L’acquirente concessionario/venditore, che usufruisce dei benefici fiscali di cui all’art. 56, comma 6 del d.lgs. 446/1997, può porre legittimamente in circolazione il veicolo:
    • solo per finalità legate alla vendita (circolazione di prova ex art.1 d.l. n. 474/2001);
    • che sia munito di una targa prova;
    • se la responsabilità derivante dalla circolazione dello stesso sia coperta da una particolare polizza assicurativa che preveda la targa prova quale strumento di attribuzione della garanzia.
  • Se non sono stati oggetto di “minivoltura”, senza, quindi, la formalizzazione di mini-passaggio di proprietà, il proprietario cedente è ancora intestatario del veicolo e non sarà esente da ogni responsabilità sullo stesso e può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso e uso del veicolo. Pertanto, in tali casi, i veicoli sono soggetti all’obbligo assicurativo RC auto.
    Qualora il proprietario del veicolo richieda la sospensione della polizza RC auto (in base alla procedura prevista dal d.lgs. 184/2023), il veicolo potrà essere posto in circolazione solo se la responsabilità derivante dalla circolazione dello stesso sia coperta da una particolare polizza assicurativa che preveda la targa prova quale strumento di attribuzione della garanzia.
    Nei casi di trasferimento di proprietà (oltre che nei casi di demolizione o esportazione definitiva all'estero dei veicoli o nei casi di uso stagionale) il decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 57 prevede che, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'IVASS, potranno essere previsti schemi di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di durata infrannuale.

 


6.    Chi può usufruire dell’istituto della sospensione della polizza assicurativa introdotto dal nuovo art. 122-bis del Codice delle assicurazioni private?

 La sospensione della polizza può essere richiesta per tutti i veicoli soggetti all’obbligo di assicurazione per la RC auto e, pertanto, non è limitata ai casi di circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria (ai sensi dell’art. 122 comma 3, CAP).

La sospensione può essere richiesta dai soggetti legittimati sopra specificati per effetto di una formale comunicazione all’impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il termine di sospensione può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualità (11 mesi per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri).

 


7.    È possibile riattivare la copertura assicurativa prima della fine del periodo di sospensione?

 Sì, i soggetti che hanno richiesto la sospensione, possono chiedere la riattivazione della polizza assicurativa in qualsiasi momento, anche prima della scadenza del periodo per il quale è stata richiesta la relativa sospensione, con l’invio di una formale comunicazione all’impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con un preavviso di dieci giorni (cinque per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri).

Il preavviso sopra specificato non si applica nei casi di riattivazione della polizza in seguito a spossessamento involontario del bene (es. furto).

 

Nota

 

Per l'applicazione della Direttiva (UE) 2021/2118 vedi anche:

  • Decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 - Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.
    Pubblicato in G.U. n.290 del 13-12-2023
  • Decreto legislativo  27 marzo 2026, n. 57 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184.
    Pubblicato in G.U. n.96 del 27-04-2026

 

 

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