Risposte alle domande frequenti (FAQ) sull’applicazione dell’art. 15-bis del Codice del consumo in materia di c.d. “shrinkflation”
D: In considerazione del fatto che la disposizione in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati (articolo 15-bis del codice del consumo di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) ha subito delle censure da parte della Commissione europea, che ha avviato una procedura di infrazione (n. 2025/4000), si chiede di conoscere l'effettiva applicabilità della norma (che nel testo vigente si applica a decorrere dal 1° luglio 2026).
R: Si premette che la necessità di regolare il fenomeno del riporzionamento dei prodotti ed il correlato aumento del prezzo per unità di misura (c.d. shrinkflation) è un intervento normativo che ha il prioritario obiettivo di tutelare i consumatori, rendendo trasparenti ed effettive le informazioni rese agli stessi, pienamente condiviso a livello europeo e, peraltro, in linea con analoghi interventi già adottati da altri Paesi europei quali la Francia e la Romania.
La Commissione europea, nell’ambito della procedura di notifica obbligatoria di norme tecniche che possono generare possibili ostacoli alla libertà di circolazione dei beni all’interno dell’Unione europea, ha tuttavia rilevato alcuni profili di criticità rispetto alla formulazione della norma che possono renderla in potenziale contrasto con la normativa europea. Nello specifico, la Commissione UE ha rappresentato che il previsto obbligo di apporre un’etichetta specifica sulla confezione del prodotto - contenente l’informazione sul riporzionamento del prodotto - posto esclusivamente in capo al produttore (chepotrebbe essere collocato in altro Stato membro), rischia di essere sproporzionato rispetto ad altri mezzi ritenuti più in linea con le norme europee.
Preso atto di tali condivisibili osservazioni, in data 15 aprile 2026, è stata notificata alla Commissione europea una nuova formulazione della norma con la quale, nel recepire le indicazioni della stessa Commissione, si prevede che le informazioni al consumatore siano rese - in modo chiaro e visibile - direttamente dal commerciante al dettaglio nel punto vendita. Dal canto loro, i produttori (anche se di altri Stati membri) avranno l’obbligo di informare adeguatamente - anche per il tramite dei distributori all’ingrosso operanti in Italia - i commercianti al dettaglio dell’avvenuto riporzionamento dei prodotti.
Le modifiche previste, che non cambiano la sostanza dell’intervento quale quello di assicurare una piena tutela del consumatore e garantire che lo stesso sia informato in modo adeguato e corretto, consentono un maggiore equilibrio nella ripartizione degli obblighi che ricadono in capo ai produttori ed ai commercianti al dettaglio e assicurano la conformità della norma con i principi di libera circolazione dei beni e di proporzionalità dell’intervento.
Tanto premesso, nelle more dell’approvazione della nuova disposizione nei termini concordati con la Commissione UE e, anche al fine di prevenire contenziosi dinnanzi ai Giudici nazionali, si ritiene che la disposizione di cui all’articolo 15-bis del codice del consumo non debba essere applicata.