Questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari per la fruizione dei contenuti. Per maggiori informazioni leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Privacy Policy
Governo italiano
Seguici su
Cerca

Risposte alle domande frequenti sullo Sviluppo competenze specialistiche PMI

Aggiornamenti al 31 marzo 2026

 

1. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI SOGGETTIVI

Quesito: Chi può presentare domanda di agevolazione e quali requisiti deve possedere?
Risposta: Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI (micro, piccole e medie imprese) regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese, con almeno un bilancio approvato e depositato, ovvero che abbiano presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno una dichiarazione dei redditi. Le imprese devono disporre di almeno un’unità locale ubicata nelle sette regioni meno sviluppate: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tali regioni coincidono con la definizione normativa di “regioni meno sviluppate”.
Le imprese con sede legale all’estero possono partecipare, a condizione che dimostrino — alla data di richiesta della prima erogazione — la disponibilità di almeno una sede secondaria nelle regioni meno sviluppate.
Le società associate/collegate possono partecipare purché rispettino i requisiti di PMI e il requisito di indipendenza rispetto al soggetto fornitore del percorso di formazione.
La formazione deve interessare i lavoratori dipendenti impiegati nelle unità locali situate nelle sette regioni meno sviluppate.


2. SOGGETTI FORNITORI DEL PERCORSO DI FORMAZIONE

Quesito: Quali requisiti deve possedere il fornitore del percorso di formazione e quali vincoli si applicano in relazione alla sua sede, alla sua nazionalità e alla possibilità di ricorrere a più fornitori nell'ambito di uno stesso progetto?
Risposta: Il fornitore di formazione deve essere indipendente rispetto all’impresa proponente e possedere una comprovata esperienza negli ambiti e nelle tematiche di cui all’Allegato 1 del D.D. 26 gennaio 2026, dimostrabile attraverso l’elenco dei progetti realizzati almeno negli ultimi 3 anni, con indicazione di importi, oggetto e ambiti di applicazione (articolo 4, comma 2, lettera c) del D.M. 4 settembre 2025). Non risultano necessari né un accreditamento, né il possesso di specifiche certificazioni.
Il fornitore può avere sede in qualsiasi regione italiana o all’estero: non è richiesta la presenza nelle regioni meno sviluppate. I fornitori esteri sono ammessi e dovranno produrre la medesima documentazione prodotta dai fornitori italiani, in lingua italiana.
Il requisito di indipendenza fa riferimento all’assenza di rapporti di controllo o collegamento societario tra fornitore e impresa proponente.
Non è ammesso il ricorso a formatori interni all’impresa beneficiaria. I fornitori possono essere più di uno, purché tutti in possesso dei requisiti relativi all’indipendenza, alla terzietà e alla comprovata esperienza. Anche le Università possono essere considerati dei soggetti fornitori.


3. MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA FORMAZIONE

Quesito: In che modalità deve essere svolta la formazione? Sono ammesse modalità a distanza, miste o il training on the job?
Risposta: Le attività formative devono essere svolte esclusivamente in presenza, con contestuale compresenza fisica del docente e dei partecipanti. Non sono ammesse modalità a distanza, né sincrona, né asincrona, né mista.
Qualora l’impresa non disponga di locali idonei allo svolgimento dell’attività didattica, ovvero qualora la natura tecnico-specialistica della formazione richieda l’utilizzo di laboratori, impianti o attrezzature non disponibili presso le proprie sedi, le attività formative possono essere svolte presso la sede dell’ente formatore, del manager qualificato incaricato della docenza, o presso altra sede individuata come idonea dalla PMI.
Per i progetti sovraregionali è possibile prevedere un calendario distinto per ciascuna azienda partecipante, purché la formazione rimanga in presenza e il progetto integrato mantenga la propria coerenza complessiva in termini di organicità e consistenza. Non sono previsti limiti minimi o massimi di ore ma l’ammontare delle ore dedicate alla formazione e il numero del personale soggetto alla formazione influenzerà la formula per la determinazione dell’agevolazione concedibile/erogabile. La modalità “training on the job” non è ammissibile.


4. SPESE AMMISSIBILI, COSTI STANDARD E CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Quesito: Come funziona il meccanismo dell’opzione semplificata di costo (OCS) e come si calcola il contributo?
Risposta: L’importo totale ammissibile e rendicontabile per ciascun progetto è determinato esclusivamente tramite l’applicazione dell’opzione semplificata di costo (OSC), basata sulle tariffe orarie regionali riportate nell’Allegato 3 del DD 26 gennaio 2026.
La formula di calcolo è la seguente: Costo rendicontabile = Tariffa oraria complessiva (€) x N. ore di formazione x N. partecipanti.
La tariffa oraria è onnicomprensiva e copre tutte le voci di spesa ammissibili di cui al Decreto ministeriale 4 settembre 2025 (costo dei soggetti formatori, costi di esercizio inclusi affitto sala e viaggi, consulenza, personale in formazione ossia il costo della retribuzione versata a un dipendente per le ore in cui è impegnato nella formazione). Non sono ammesse modalità diverse di rendicontazione ovvero non sarà possibile rendicontare ulteriori costi differenti da quelli valorizzati mediante la formula di calcolo sopra indicata (a titolo esemplificativo e non esaustivo, non sarà possibile rendicontare il costo relativo alla garanzia fideiussoria).
L’importo minimo rendicontabile è di 10.000 € e quello massimo di 60.000 €.
Il contributo è pari al 50% del costo rendicontabile (massimo € 30.000,00) nel caso di PMI singola. Sarà pari al 70% del costo rendicontabile (massimo € 42.000,00) per micro/piccole imprese e pari al 60% del costo rendicontabile (massimo € 36.000,00) per medie imprese, in caso di progetti integrati sovraregionali.
In caso di progetto sovraregionale con imprese di dimensioni miste, la maggiorazione del contributo si applica in modo differenziato per ciascuna impresa: +20 % per micro e piccole, +10 % per medie.
Ai fini dell’erogazione del contributo non è necessario dimostrare il costo effettivamente sostenuto e pagato dalla PMI, ma sarà condizione essenziale giustificare e documentare le attività realizzate, come previste dal piano di formazione approvato, e il conseguimento dei risultati attesi per i partecipanti alla formazione.
Pertanto, in sede di rendicontazione, non sarà richiesto di presentare analiticamente tutti i titoli di spesa collegati al progetto e le prove dei pagamenti.
Tuttavia, è importante che i documenti di spesa e pagamento siano correttamente registrati nei sistemi di contabilità interna del beneficiario finale e tracciabili, in quanto, sebbene non richiesti ai fini della prova del costo sostenuto, potranno essere oggetto di verifiche, anche a campione, nell'ambito di controlli e audit da parte di Organismi nazionali e dell'Unione europea. A tal riguardo, in osservanza della normativa nazionale applicabile, è obbligatorio che i titoli giustificativi siano adeguatamente conservati e su di essi venga riportato il Codice CUP, trasmesso alle singole imprese in seguito alla presentazione della domanda di agevolazione, nonché tutti gli ulteriori elementi, eventualmente necessari, per la riconducibilità al progetto.
I lavoratori in Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) sono ammissibili ai percorsi formativi, limitatamente alle ore per le quali non è prevista la sospensione dell’attività lavorativa e purché impiegati presso unità locali nelle regioni meno sviluppate. Sono invece esclusi i lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), in quanto tale istituto è connesso a situazioni di crisi aziendale strutturale non compatibili con gli obiettivi della misura. La tariffa applicabile è quella regionale dell’Allegato 3 del DD 26 gennaio 2026, onnicomprensiva.
Le attività relative al programma di formazione devono essere avviate dopo la presentazione della domanda e concluse entro i termini previsti dal provvedimento di concessione. Il contratto con il fornitore di servizi deve essere sottoscritto successivamente alla medesima data; tuttavia, è possibile richiedere e acquisire preventivi in anticipo.


5. SPESE NON COPERTE DALL’INCENTIVO

Quesito: Il restante 50% del costo non coperto dal contributo può essere finanziato da altri fondi pubblici o deve essere necessariamente a carico dell'impresa?
Risposta: La misura prevede un contributo pari al 50% dei costi ammissibili (60% o 70% rispettivamente per le medie e per le micro e piccole imprese in caso di progetti integrati regionali), calcolati sulla base delle attività effettivamente realizzate tramite l’opzione di costo semplificata (OCS). Il restante 50% rappresenta la quota a carico dell'impresa, che può essere coperta indifferentemente con mezzi propri o con altri finanziamenti pubblici o privati.
Il cumulo con altri strumenti/agevolazioni è consentito dalla normativa, purché l’intensità complessiva di aiuto non superi l’intensità massima prevista dalla disciplina sugli aiuti di Stato caso per caso applicabile. In ogni caso, la somma delle agevolazioni non potrà comunque superare il 100% dei costi ammissibili.

6. FASE DI ATTUAZIONE E VARIAZIONI POST-CONCESSIONE

Quesito: Quali adempimenti sono richiesti ai fini dell'erogazione del contributo?
Risposta: Ai fini della rendicontazione è richiesta la presentazione della documentazione attestante lo svolgimento delle attività. La quantificazione dell’importo rendicontabile a fronte delle attività effettivamente realizzate avviene esclusivamente attraverso l’opzione di costo semplificato (OCS); non è, dunque, richiesta la presentazione di fatture o giustificativi di spesa ai fini dell’erogazione del contributo.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del D.D. 26 gennaio 2026, alla richiesta di erogazione deve essere allegata la seguente documentazione comprensiva di CUP, dei riferimenti alla misura e al progetto oggetto di agevolazione:

  • scheda descrittiva delle attività svolte con dettaglio dei partecipanti, dei moduli erogati e dei risultati raggiunti;
  • registri di presenza firmati dai singoli partecipanti;
  • timesheet delle singole risorse coinvolte (firmato dal lavoratore e dal responsabile di progetto);
  • copie dei contratti con i soggetti formatori/fornitori dei servizi di formazione;
  • materiale didattico ed eventuali prove fotografiche;
  • ulteriore eventuale documentazione a corredo ai fini del rispetto delle condizioni di ammissibilità e finanziabilità delle operazioni, secondo quanto indicato dal Ministero e/o da Invitalia.

Le agevolazioni sono erogate in massimo due SAL: il primo, richiedibile dopo il completamento di almeno il 50% delle ore previste; il secondo a completamento del percorso. È possibile richiedere un’anticipazione del 50% del contributo concesso, previa presentazione di fideiussione. Il SAL a saldo/unico deve essere trasmesso entro 30 giorni dalla data di ultimazione del percorso di formazione.
I nominativi dei partecipanti devono essere indicati nella scheda descrittiva allegata in sede di presentazione della domanda di incentivo. Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente a Invitalia.
In fase di rendicontazione, qualora il costo rendicontabile derivante dalla formula, di cui all’articolo 6, comma 3 del D.D. 26 gennaio 2026, dovesse essere inferiore a 10.000,00 €, si procederà con la revoca delle agevolazioni concesse.


7. PROGETTI INTEGRATI SOVRAREGIONALI

Quesito: Nel contesto dei progetti integrati sovraregionali, come si articola la presentazione della domanda tra le imprese partecipanti e quali conseguenze derivano dalla partecipazione individuale rispetto a quella in forma aggregata?
Risposta: Il progetto integrato sovraregionale non è subordinato all’appartenenza alla stessa filiera o settore, ma il progetto deve dimostrare che l’integrazione genera effettivi vantaggi competitivi per le imprese partecipanti. Non è, altresì, richiesta la costituzione di una ATI/ATS. La domanda è presentata dalla PMI capofila, referente unico nei confronti di Invitalia. La documentazione specifica di ciascuna co-proponente deve essere allegata alla domanda del capofila, che firma digitalmente la domanda di agevolazione. La formazione può svolgersi presso l’unità locale di ciascuna impresa (o altra sede idonea), con calendari distinti per azienda.
In caso di rinuncia in un progetto a 2 imprese, l’impresa residua viene valutata come progetto individuale, con perdita della maggiorazione (+20% micro/piccole, +10% medie). In un progetto a 3 o più imprese, il progetto rimane valido con maggiorazione per le imprese restanti, a condizione che permanga la sovraregionalità (attività in almeno due regioni diverse).
Una singola impresa può certamente presentare domanda in forma individuale senza alcuno svantaggio: i criteri di graduatoria (A, B, C, D, E) si applicano anche ai progetti individuali. La maggiorazione del contributo per i progetti sovraregionali è un beneficio aggiuntivo, non un prerequisito.


8. GRADUATORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Quesito: Come viene determinato il punteggio nella graduatoria di accesso alla fase istruttoria?
Risposta: La graduatoria di accesso alla fase istruttoria viene determinata secondo i criteri di cui all’Allegato 2 del D.D. 26 gennaio 2026.
Le premialità per rating di legalità e certificazione di parità di genere sono entrambi pari al +5% del punteggio complessivo. In caso di possesso di entrambi, la maggiorazione totale è del +10% sul punteggio, non sull’incentivo. Un punteggio più alto comporterà un posizionamento migliore all’interno della graduatoria di accesso alla fase istruttoria.
In caso di progetti integrati sovraregionali, le premialità vengono attribuite qualora almeno la metà delle PMI partecipanti sia in possesso delle relative certificazioni alla data di presentazione della domanda (articolo 4, comma 3 del D.D. 26 gennaio 2026).
Relativamente al criterio D di cui all’Allegato 2 del D.D. 26 gennaio 2026, l’appartenenza del soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda, ad un contratto di rete che abbia come oggetto lo sviluppo e il rafforzamento della filiera di appartenenza, dà luogo all’attribuzione di un punteggio in sede di formazione della graduatoria di accesso alla fase istruttoria pari a 3 punti. Nel caso di progetti integrati sovraregionali, il menzionato punteggio verrà attribuito a condizione che almeno il 50% dei soggetti facenti parte del progetto appartengano ad un contratto di rete.
Per quanto concerne il criterio E di cui all’Allegato 2 del citato D.D., lo svolgimento da parte del soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda, di un’attività economica primaria rientrante nella sezione C secondo la classificazione ATECO 2025 dà luogo all’attribuzione di un punteggio in graduatoria pari a 5 punti. Nel caso di progetti integrati sovraregionali, il citato punteggio sarà attribuito a condizione che tutti i soggetti facenti parte del progetto svolgano un’attività economica primaria rientrante nella sezione C secondo la classificazione ATECO 2025.
Il criterio B (rapporto discenti/organico) compensa parzialmente le imprese più piccole: un’impresa con pochi dipendenti che li coinvolge tutti può ottenere il punteggio massimo su questo criterio. Il criterio A (base organica assoluta) favorisce invece imprese più strutturate.
Le graduatorie saranno pubblicate entro 30 giorni dalla data di chiusura dello sportello di presentazione delle domande.


9. PROCEDURA DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA E DELEGA

Quesito: È possibile delegare un soggetto terzo alla compilazione e all'invio della domanda di agevolazione e come funziona l'accesso alla piattaforma informatica dedicata alla misura?
Risposta: Le imprese italiane possono delegare un soggetto terzo (consulente, ente di formazione) per la compilazione e l’invio della domanda tramite piattaforma. La firma digitale della domanda deve tuttavia essere apposta dal legale rappresentante della PMI (o della PMI capofila). La stessa persona può ricevere delega da più aziende.
Per le imprese italiane la registrazione avviene tramite SPID/CNS/CIE; per le imprese estere e per le co-proponenti la registrazione è effettuata manualmente alla data di presentazione della domanda di agevolazione. La modulistica sarà resa disponibile da Invitalia in anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione, mentre la pre-registrazione in piattaforma sarà fruibile dal 14 aprile 2026.
Il contratto con il fornitore deve essere sottoscritto dopo la presentazione della domanda (art. 4, comma 2, lett. d) del DM 4 settembre 2025). A valle della trasmissione della domanda di agevolazione, sarà generato il codice CUP, il quale sarà comunicato via PEC alle singole imprese proponenti. Nel contesto dei progetti integrati sovraregionali ciascuna impresa capofila/co-proponente avrà il rispettivo codice CUP, che dovrà essere riportato sul contratto con il fornitore, sui timesheet e sulle fatture relative alle spese ammissibili, anche se queste ultime non dovranno essere trasmesse a Invitalia in sede di rendicontazione.
Il percorso formativo deve essere avviato entro 6 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione e concludersi entro 12 mesi dalla medesima data (con eventuale proroga di ulteriori 6 mesi). I titoli delle azioni formative non devono coincidere esattamente con quelli dell’Allegato 1: è necessario che il contenuto rientri in uno o più ambiti e tematiche indicate nel suddetto allegato.


10. DIPENDENTI AMMISSIBILI ALLA FORMAZIONE

Quesito: Quali lavoratori possono partecipare ai percorsi di formazione?
Risposta: Possono partecipare ai percorsi di formazione esclusivamente i lavoratori dipendenti impiegati presso le unità locali delle imprese ubicate nelle regioni meno sviluppate. Sono ammissibili i lavoratori in CIGO, limitatamente alle ore per le quali non è prevista la sospensione dell’attività lavorativa e purché impiegati presso unità locali nelle regioni meno sviluppate. Sono invece esclusi i lavoratori in CIGS.
Con riferimento alle tipologie contrattuali, la normativa non prevede forme contrattuali specifiche per i discenti ammissibili: è sufficiente che questi ultimi siano dipendenti dell'impresa proponente. Sono pertanto esclusi i soggetti che, pur operando nell'ambito dell'impresa, non sono ad essa legati da un rapporto di lavoro subordinato, come i soci e gli amministratori non dipendenti e i lavoratori somministrati.
La messa in trasparenza delle competenze non è un obbligo previsto dalla disciplina della misura. Resta ferma la necessità di rispettare ogni altra normativa caso per caso applicabile.


11. POLIZZA ASSICURATIVA PER EVENTI CATASTROFALI

Quesito: La polizza assicurativa per eventi catastrofali è obbligatoria? Quando deve essere stipulata e come procede l’iter agevolativo in caso di mancata stipula?
Risposta: La stipula di una polizza assicurativa a copertura dei danni ai beni aziendali causati da calamità naturali ed eventi catastrofali è un requisito obbligatorio per tutte le imprese che intendono presentare domanda di agevolazione, indipendentemente dalla dimensione (micro, piccola o media impresa). Il predetto obbligo è richiamato espressamente all’articolo 3, comma 1, lettera g) del D.M. 4 settembre 2025 tra i requisiti di ammissibilità delle imprese beneficiarie, nonché all’articolo 3, comma 5, lettera g) del D.D. 26 gennaio 2026, che richiede la presentazione di apposita DSAN attestante l’assolvimento di tale obbligo in sede di domanda.
La polizza deve essere già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione: non è sufficiente l’impegno a stipularla successivamente.
La polizza deve coprire i beni aziendali iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale — immobili, impianti, macchinari e attrezzature — contro eventi naturali di tipo catastrofale (terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed eventi analoghi).
La mancanza della polizza alla data di presentazione della domanda costituisce causa di inammissibilità della domanda stessa. In sede di istruttoria, Invitalia verifica il possesso del requisito attraverso la DSAN presentata dall’impresa. L’assenza o la falsità della dichiarazione comporta la non ammissibilità al beneficio o, se già concesso, la revoca totale dell’agevolazione ai sensi dell’articolo 13 del D.M. 4 settembre 2025.


12. MODULISTICA

Quesito: È possibile consultare la modulistica per la presentazione della domanda di agevolazione?
Risposta: La modulistica, propedeutica allo svolgimento della fase di presentazione delle domande di agevolazione, è disponibile sul sito di Invitalia dedicato alla misura, nella sezione “Presenta la domanda” consultabile al seguente link: Presenta la domanda | Invitalia.

Questa pagina ti è stata utile?

'Non hai validato correttamente la casella "Non sono un robot"'
Torna a inizio pagina