Questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari per la fruizione dei contenuti. Per maggiori informazioni leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Privacy Policy
Governo italiano
Seguici su
Cerca

Note tecniche

Il Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs 259/2003) distingue tra due diverse tipologie di utilizzo delle reti Wi-Fi.

Uso privato

Non è prevista alcuna autorizzazione. Le apparecchiature sono comprese in quelle previste di libero uso ai sensi dell’art. 105, comma 1, lettera b del Codice delle comunicazioni elettroniche, così come modificato dall'art. 70 del D.Lgs. 70/2012. Per uso privato si intende che la rete deve essere utilizzata soltanto per trasmissioni riguardanti attività di propria pertinenza, con divieto di effettuare traffico per conto terzi (art. 101 del Codice).

Uso pubblico

Fornitura al pubblico dell’accesso W-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni: è il caso in cui si intenda installare uno o più access point W-LAN in uno spazio aperto al pubblico per fornire, ad esempio, il servizio di accesso alla rete internet. È necessario distinguere i seguenti casi:

Impresa che ha come attività principale la fornitura di servizi di comunicazione elettronica
È necessario il conseguimento dell'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico dell'accesso alla rete internet attraverso l’utilizzo delle frequenze RLan e HiperLan (cd wi-fi) (presupposto di essere già un Internet Service Provider - ISP) e deve essere presentata una ulteriore istanza:

  1. Istanza come da Allegato 13 bis all’art. 11 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, corredata della seguente documentazione amministrativa;
    • autocertificazione redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti che l’impresa è iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprensiva della dicitura relativa al nullaosta antimafia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenente all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità;
    • certificato o autocertificazione redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenenti all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità.

Presentazione domande

Le istanze devono essere presentate solo ed esclusivamente, previa registrazione, attraverso la procedura presente sul portale del Ministero al seguente link
Per i contributi dei relativi diritti amministrativi da corrispondere, vale quanto disposto dall'Allegato 12 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.
(VEDERE IL SEGUENTE LINK: https://www.mimit.gov.it/it/comunicazioni/servizi-alle-imprese/internet)

  • Impresa o esercizio commerciale che non ha come attività principale la fornitura di servizi di comunicazione elettronica
    Secondo quanto disposto dall'art. 10 del D.L 69/2013 e ss.mm.ii (cosiddetto Decreto "del fare") convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, in questo caso l'offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia Wi-Fi non richiede alcuna autorizzazione e non prevede l'identificazione dell'utilizzatore.

  • Pubblica amministrazione
    L'art. 9 del Codice delle comunicazioni elettroniche vieta espressamente a Stato, Regioni ed enti locali di fornire direttamente reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico se non attraverso società controllate o collegate. Per erogare questo tipo di servizi le pubbliche amministrazioni devono quindi rivolgersi a operatori autorizzati ai sensi dell'art. 11 del Codice.

Questa pagina ti è stata utile?

'Non hai validato correttamente la casella "Non sono un robot"'
Torna a inizio pagina