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Governo italiano

Aggiornamento a cura del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della Giustizia

Forme di fusione

La fusione di più società può essere effettuata in due modi:

  1. mediante la costituzione di una nuova società (fusione in senso stretto);
  2. mediante l'incorporazione in una società di una o più altre (fusione per incorporazione).

La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

 

Procedimento di fusione

Il procedimento di fusione si articola in tre fasi.

 

Fase 1

Nella prima fase, gli amministratori delle società che partecipano alla fusione devono redigere:

  • un progetto di fusione (2501 ter codice civile), dal quale devono in ogni caso risultare:
    1. il tipo, la denominazione o la ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
    2. l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
    3. il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro;
    4. le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
    5. la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
    6. la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
    7. il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
    8. i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.
  • la situazione patrimoniale delle società (2501 quater codice civile), secondo le norme sul bilancio di esercizio.
  • la relazione dell’organo amministrativo (2501 quinquies codice civile), che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

In questa prima fase, inoltre uno o più esperti, nominati dal presidente del tribunale tra i revisori, per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote (2501 sexies codice civile).

 

Fase 2

Nella seconda fase ciascuna società partecipante adotta la decisione in ordine alla fusione (2502 codice civile)  mediante approvazione del relativo progetto.

Se non previsto diversamente nell'atto costitutivo o nello statuto, la decisione viene adottata:

  1. nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili;
  2. nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto con deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria.

Dalla data in cui la deliberazione di fusione è depositata per l’iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese decorre il termine di sessanta giorni per l'opposizione dei creditori (2502 bis codice civile).

Subito dopo la conclusione della fase 2, con l'approvazione delle deliberazioni di fusione, gli amministratori non possono procedere subito alla stipula dell'atto di fusione. Infatti solo dopo sessanta giorni, o dopo che è stata respinta l'opposizione del creditore, si può procedere con la fase n. 3), ossia con la stipulazione e l'iscrizione nel registro dell'atto di fusione ad opera degli amministratori.

 

Fase 3

Nella terza fase, coloro che hanno la rappresentanza delle società partecipanti stipulano l'atto di fusione (2504 codice civile), che il notaio o gli amministratori della società risultante dalla fusione o di quella incorporante devono depositare in ogni caso per l'iscrizione, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove si trova la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.

 

Opposizione dei creditori

La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese. Entro tale termine i creditori possono proporre opposizione alla fusione. Il tribunale può decidere che la fusione abbia luogo nonostante l'opposizione dei creditori qualora ritenga infondate le ragioni alla base dell'opposizione o se la società ha prestato garanzia.

La fusione può essere attuata anche prima del decorso dei sessanta giorni nei seguenti casi:

  1. se risulta il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione o alla pubblicazione sul sito Internet della società;
  2. se risulta il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione degli esperti sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a loro tutela.

Anche i possessori di obbligazioni della società partecipanti alla fusione possono fare opposizione ad esclusione del caso in cui la fusione sia approvata dall’assemblea degli obbligazionisti (articolo 2503 bis codice civile)

 

Divieto di assegnazione di azioni o quote

La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.

La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.

 

Effetti della fusione

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni previste per l’atto di fusione ma nella fusione mediante incorporazione può essere anche stabilita una data successiva.

La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte per l’atto di fusione, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.

 

Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese

Alle iscrizioni nel registro delle imprese del progetto di fusione (2501 ter codice civile), della decisione di fusione (2501 ter codice civile) e dell’atto di fusione (2504 codice civile) conseguono i seguenti effetti (2448 codice civile):

  1. gli atti indicati sono opponibili ai terzi, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza prima della pubblicazione;
  2. per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

 

Invalidità della fusione

Una volta eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata. Si può però chiedere il risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.

 

Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento

Si verifica quando una delle società che partecipano alla fusione ha contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra e per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima diventa garanzia generica o fonte di rimborso di tali debiti.

In questo caso, gli atti devono avere dei contenuti aggiuntivi:

  1. il progetto di fusione deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione;
  2. la relazione dell’organo amministrativo deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere;
  3. la relazione degli esperti attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione;
  4. al progetto deve essere allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente.

A queste particolari fusioni non si applicano le disposizioni che riguardano l’incorporazione delle società interamente possedute e l’incorporazione di società possedute al novanta per cento.

 

Fusioni semplificate

Incorporazione di società interamente posseduta

Se dalla fusione deriva l’incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima, non è necessario che il progetto di fusione contenga:

  • il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro;
  • le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
  • la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili e non è prevista la relazione dell’organo amministrativo e la relazione degli esperti.

Inoltre l’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi in luogo degli organi assembleari ma devono essere rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni sulla pubblicità del progetto di fusione e, quanto alla società incorporante, quelle sul deposito degli atti presso la sede della società o la loro pubblicazione sul sito Internet della stessa. In ogni caso i soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono sempre chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata con decisione dell’assemblea dei soci secondo le regole generali previste dall’articolo 2502 primo comma codice civile (eventuale link a punto 2 del procedimento di fusione).

 

Incorporazione di società possedute al novanta per cento

Alla fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote, se viene concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, non è necessario applicare le disposizioni che riguardano la redazione della situazione patrimoniale, la relazione dell’organo amministrativo, la relazione degli esperti ed i deposito di tali atti.

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che sia l’organo amministrativo, per la società incorporante, a decidere questo tipo di fusione, con deliberazione risultante da atto pubblico, a condizione che:

  1.  siano rispettate le disposizioni sul deposito degli atti;
  2.  l'iscrizione o la pubblicazione nel registro delle imprese o sul sito Internet sia fatta, per la società incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata.

Anche per questo tipo di fusione vale la regola che consente ai soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale di chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante sia adottata con decisione dell’assemblea dei soci secondo le regole generali previste dall’articolo 2502 primo comma codice civile.

 

Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni

Se alla fusione non partecipano società per azioni e società in accomandita per azioni né società cooperative per azioni, non si applicano:

  1. il divieto di partecipazione alla fusione alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo (2501 secondo comma codice civile);
  2. il divieto di conguaglio in danaro superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni sul rapporto di cambio (2501 ter secondo comma);

Sono inoltre ridotti alla metà i seguenti termini:

  1. da trenta a quindici giorni il termine tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione (2501 ter quarto comma codice civile);
  2. da almeno trenta ad almeno quindici giorni il termine per il deposito degli atti in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione ovvero per la pubblicazione sul sito Internet prima della decisione in ordine alla fusione (2501 septies primo comma codice civile);
  3. da sessanta a trenta giorni il termine per l’eventuale opposizione dei creditori (2503 primo comma codice civile).

 

Documentazione necessaria

Nel documento disponibile al seguente link:

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Fusioni_Scissioni-all-2020.pdf

sono riportate tutte le indicazioni relative ai possibili casi di fusioni e scissioni, distinti in fase di progetto, di decisione e l’atto, con gli adempimenti connessi, anche verso gli altri Enti (previdenziali, assistenziali, tributari, ecc.).

 

Le autorità garanti della concorrenza competenti

  • CONSOB
    Via G. B. Martini, 3
    00198 Roma
    Fax: +39 06 8416703 - +39 06 8417707
    Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
    Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., nei casi in cui non si è in possesso di PEC.

 

Riferimenti normativi

Codice civile

  • Articolo 2448: Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese
  • Articolo 2501: Forme di fusione
  • Articolo 2501 bis: Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento
  • Articolo 2501 ter         Progetto di fusione
  • Articolo 2501 quater Situazione patrimoniale
  • Articolo 2501 quinquies Relazione dell’organo amministrativo
  • Articolo 2501 sexies   Relazione degli esperti
  • Articolo 2501 septies Deposito di atti
  • Articolo 2502: Decisione in ordine alla fusione
  • Articolo 2502 bis: Deposito e iscrizione della decisione di fusione
  • Articolo 2503: Opposizione dei creditori
  • Articolo 2503 bis: Obbligazioni
  • Articolo 2504: Atto di fusione
  • Articolo 2504 bis: Effetti della fusione
  • Articolo 2504 ter: Divieto di assegnazione di azioni o quote
  • Articolo 2504 quater: Invalidità della fusione
  • Articolo 2505: Incorporazione di società interamente possedute
  • Articolo 2505 bis: Incorporazione di società possedute al novanta per cento
  • Articolo 2505 ter: Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese
  • Articolo 2505 quater: Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni.

 

Casi particolari in deroga

  • fusioni bancarie art. 57 Testo Unico Bancario
  • assicurazioni private art. 201 Codice delle Assicurazioni private
  • Società quotate art 117 bis Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).

 

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