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Assegnazione contributi

In attuazione delle previsioni dell’articolo 1, comma 54, della legge 147/2013, il Ministero ha assegnato contributi in gestione ai confidi per la costituzione di fondi rischi, da utilizzare per la concessione di garanzie e finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese e ai professionisti.

In particolare, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 gennaio 2017 (nel seguito, decreto 3 gennaio 2017) sono state assegnate in gestione una prima tranche delle risorse complessivamente stanziate dalla predetta norma di legge, pari a 225 milioni di euro (nel seguito: contributo DM 3 gennaio 2017).

Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 7 aprile 2021 sono state assegnate in gestione le risorse residuate a seguito della chiusura del primo sportello (nel seguito: contributo DM 7 aprile 2021).

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 9 dicembre 2022, è stata prevista la possibilità per i confidi, al ricorrere di alcune condizioni ed entro certi limiti, di erogare credito agevolato a valere sulle risorse assegnate in gestione, in attuazione dell’articolo 1, comma 54, della legge 147/2013 (nel seguito: decreto 9 dicembre 2022).

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 agosto 2025 (nel seguito: decreto 8 agosto 2025), sono state stabilite le condizioni e i termini per la proroga della gestione dei contributi assegnati ai confidi ai sensi del citato decreto del 3 gennaio 2017, decorso il termine di scadenza di sette anni previsto, nonché le modalità di restituzione del contributo nei casi di mancata presentazione dell’istanza da parte dei confidi  o di diniego della stessa da parte del Ministero.

La presente pagina è dedicata alle informazioni sulla gestione degli interventi sopra descritti.

Tutti i riferimenti normativi citati sono consultabili nella sezione “Normativa nazionale” della presente pagina.

 

Proroga della gestione del contributo DM 3 gennaio 2017

Con decreto direttoriale n. 3458 del 22 dicembre 2025, in attuazione dell’articolo 6, comma 1, del decreto 8 agosto 2025, sono state definite:

  1. le procedure amministrative e gli schemi per la presentazione della richiesta di proroga;
  2. le procedure amministrative e gli schemi per la restituzione del contributo ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto 8 agosto 2025.

 

Soggetti richiedenti

Possono richiedere la proroga i confidi che:

  • hanno ottenuto il contributo DM 3 gennaio 2017;
  • alla scadenza del termine di gestione del contributo abbiano conseguito un indicatore pari o superiore a 2, inteso come rapporto tra il totale delle garanzie concesse su finanziamenti erogati a valere sul fondo rischi decreto 3 gennaio 2017 e l’importo del contributo decreto 3 gennaio 2017 concesso ed erogato al confidi. Per i confidi che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 9 dicembre 2022, abbiano concesso finanziamenti ai sensi dello stesso decreto, al numeratore del rapporto si aggiunge l’importo dei finanziamenti agevolati erogati a valere sul fondo rischi decreto 3 gennaio 2017 moltiplicato per un coefficiente pari a 3;
  • risultano iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB o nell’elenco di cui all’art. 112 TUB;
  • sono nel pieno esercizio dei propri diritti e non si trovano in stato di scioglimento, liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

Ai fini dell’adozione del provvedimento di proroga, il Ministero effettua inoltre le verifiche previste dal Codice antimafia e accerta la regolarità contributiva del confidi attraverso l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

 

Presentazione della richiesta di proroga

Le modalità di presentazione e di valutazione della richiesta di proroga sono stabilite dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale proroga

La richiesta di proroga può essere presentata al Ministero delle imprese e del made in Italy, a partire dal 1° gennaio 2026 ed entro 60 giorni dalla scadenza del termine di gestione del contributo, a pena di inammissibilità, utilizzando lo schema di seguito riportato.

Il modulo, completo degli allegati richiesti, deve essere trasmesso esclusivamente tramite la piattaforma informatica disponibile all’indirizzo https://attuazione.dgiai.gov.it/ - sezione “Attuazione Misure”, secondo le modalità indicate nella guida alla presentazione dell’istanza di proroga qui riportata.

 

Restituzione del contributo DM 3 gennaio 2017

Nei casi in cui il confidi non presenti l’istanza di proroga nei termini ovvero nei casi in cui la stessa sia stata negata, il confidi deve restituire il contributo DM 3 gennaio 2017, con le modalità ed entro i termini indicati agli articoli 6, 7 e 8 del decreto direttoriale proroga.

Nel seguito i modelli per la compilazione della documentazione da presentare ai fini della restituzione e la guida per la trasmissione della stessa al Ministero.

 

Gestione del fondo rischi

A decorrere dalla data di ricezione del provvedimento di proroga, i confidi utilizzano le risorse del contributo DM 3 gennaio 2017 oggetto di proroga per la costituzione di un nuovo fondo rischi.

Il nuovo fondo rischi è disciplinato dagli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto 7 aprile 2021, nonché dalle disposizioni del decreto 9 dicembre 2022.

I confidi già assegnatari del contributo DM 7 aprile 2021, utilizzano le risorse del contributo DM 3 gennaio 2017 oggetto di proroga per alimentare il fondo rischi già costituito con il contributo DM 7 aprile 2021, così da costituire un fondo rischi unico.

 

Attività di garanzia e agevolazione

Per l’attività di concessione di garanzie agevolate, la disciplina di riferimento è costituita dal decreto 7 aprile 2021, come modificato dall’articolo 6, comma 2, del decreto 8 agosto 2025.

Le agevolazioni sotto forma di garanzia sono concesse ai sensi ed entro i limiti dei Regolamenti “de minimis “applicabili e secondo le modalità previste dell’articolo 12 del decreto 7 aprile 2021.

Per la determinazione dell’intensità dell’aiuto è applicato il “Metodo nazionale di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese”, notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione C (2010) 4505 del 6 luglio 2010 e successivi aggiornamenti.

Per le informazioni sull’aggiornamento del fattore di rischio vai alla sezione dedicata agli Aiuti di stato concessi sotto forma di garanzie (determinazione del premio teorico di mercato di una garanzia e dell’ESL).

 

Attività di credito diretto e agevolazione

Per l’attività di concessione di credito diretto, la disciplina di riferimento è costituita dal decreto 9 dicembre 2022, come modificato dall’articolo 6, comma 3, del decreto 8 agosto 2025.

Le agevolazioni sotto forma di credito diretto sono concesse ai sensi ed entro i limiti dei Regolamenti “de minimis” applicabili e secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 6, del decreto 9 dicembre 2022.

Ai fini del calcolo dell’ammontare delle agevolazioni, in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), si applica la metodologia di cui alla Comunicazione della Commissione Europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). È utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione in termini di punti base, a seconda del rating delle PMI beneficiarie, conformemente a quanto previsto dalla predetta Comunicazione.

Per il calcolo dell’ESL in applicazione della metodologia di cui alla Comunicazione CE (2008/C 14/02), il confidi può utilizzare lo strumento di calcolo di seguito riportato.

 

Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA)

L’efficacia delle agevolazioni concesse è subordinata alla preventiva registrazione dell’aiuto individuale sviluppato a fronte della garanzia o del finanziamento agevolato nel competente Registro Aiuti di Stato. Si richiamano in particolare:

  1. Regolamento (UE) n.  2023/2831, in favore delle imprese che operano nei settori diversi dalla produzione primaria di prodotti agricoli e dalla pesca e acquacoltura - Registro Nazionale Aiuti (RNA), gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy;
  2. Regolamento (UE) n. 2024/3118, in favore delle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli - Registro SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), gestito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
  3. Regolamento (UE) n. 2023/2391, in favore delle imprese che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura - Registro SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura), gestito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Al fine di consentire l’attività di registrazione degli aiuti individuali, il Ministero ha proceduto, nella qualità di Autorità Responsabile delle misure di Aiuto, ai dovuti censimenti in ciascuno dei citati Registri aiuti con i seguenti riferimenti:

 

Intervento sotto forma di garanzia

RNA - CAR n. 35326

SIAN - CAR n. 14469

SIPA - CAR n. 10021

 

Intervento sotto forma di credito diretto

RNA - CAR n. 35327

SIAN - CAR n. 1008320 

SIPA - CAR n. 10044

 

Ciascun confidi, in accordo alla disciplina della misura agevolativa, ai fini dell’operatività del fondo rischi, dovrà accreditarsi ai Registri aiuti in qualità di soggetto concedente l’aiuto, mediante specifica richiesta (una per ciascun Registro Aiuti e per ciascuna forma di intervento) all’Ufficio competente, da trasmettere all’indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La richiesta deve riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Richiesta di accreditamento al Registro nazionale aiuti di Stato [se la richiesta riguarda il RNA]; al Registro aiuti di Stato SIAN [se la richiesta riguarda il Registro SIAN]; al Registro aiuti di Stato SIPA [se la richiesta riguarda il Registro SIPA] – CAR n. (indicare il CAR di riferimento come sopra riportato)”.

La richiesta dovrà contenere l’individuazione dell’Ufficio gestore del bando (il confidi) in relazione al quale verrà abilitato un unico soggetto in qualità di Amministratore Ufficio Gestore che potrà successivamente provvedere alla creazione delle ulteriori utenze necessarie al fine dell’alimentazione del Registro.

Nello specifico, nella richiesta è necessario inserire le seguenti informazioni obbligatorie:

Ufficio GESTORE

  • Codice Fiscale del confidi (Ente di appartenenza dell’Ufficio)
  • Denominazione Ente di appartenenza dell’Ufficio
  • Denominazione completa dell’Ufficio
  • Telefono di riferimento
  • mail di riferimento (indirizzo mail generale)
  • Link alla sezione “Trasparenza” del sito web ufficiale del confidi, predisposta al fine di adempiere agli obblighi in tema trasparenza previsti dal D.lgs. 33/2013, così come specificati dalla Determinazione ANAC n. 1134 dell’8/11/2017.

Utente AMMINISTRATORE

  • Codice Fiscale Utente
  • Nome e Cognome Utente
  • mail di riferimento (mail aziendale del soggetto)

Soltanto ai fini dell’accreditamento ai Registri Aiuti SIAN e SIPA, alla richiesta dovrà essere allegato il file Excel Template base (xls).

Una volta accreditati, i confidi potranno procedere a operare sui Registri Aiuti, secondo le regole di funzionamento degli stessi.

Per informazioni relative alle modalità di funzionamento dei Registri Aiuti, il confidi potrà fare riferimento alle Amministrazioni e agli Uffici competenti alla relativa gestione e ai canali di assistenza deputati.

 

Monitoraggio e controllo

Il Ministero effettua annualmente l’attività di controllo a campione sulla gestione del fondo rischi da parte dei confidi secondo le modalità previste dal Decreto direttoriale 27 giugno 2024.

I confidi devono trasmettere annualmente una relazione di monitoraggio sulla gestione del fondo rischi entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio e, comunque, non oltre il termine perentorio del 31 luglio di ciascun anno, secondo le modalità indicate nel citato decreto.

I modelli per la presentazione della relazione di monitoraggio per i confidi che hanno presentato e ottenuto istanza di proroga del contributo DM 3 gennaio 2017 saranno resi disponibili a breve nella presente pagina.

I confidi che gestiscono un contributo DM 3 gennaio 2017 il cui termine di gestione è ancora in corso, dovranno utilizzare i modelli disponibili alla sezione “Monitoraggio e controllo” della pagina “Misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi”.

I confidi che gestiscono solo il contributo DM 7 aprile 2021 dovranno utilizzare i modelli disponibili alla sezione “Monitoraggio e controllo” della pagina “Misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi”.

 

Procedure di recupero e spese legali

I confidi sono tenuti a porre in essere tutte le azioni necessarie al recupero dei crediti pubblici derivanti dalla concessione degli interventi agevolati a valere sul fondo rischi.

La disciplina delle azioni di recupero e delle transazioni connesse alla gestione degli interventi a valere sul fondo rischi, nonché le condizioni per l’addebito delle spese legali sostenute dai confidi, sono previste dal Decreto direttoriale 15 novembre 2024 - Modifica al Decreto direttoriale 3 aprile 2024 e dalla Circolare del 6 maggio 2025.

 

Restituzione del contributo DM 3 gennaio 2017 oggetto di proroga

L’attività di gestione del fondo rischi costituito con il contributo DM 3 gennaio 2017 oggetto di proroga termina il 31 dicembre del dodicesimo anno successivo a quello di adozione del provvedimento che dispone la proroga.

I confidi restituiscono al Ministero:

  1. le risorse del fondo rischi disponibili alla data di scadenza del citato termine, al netto delle perdite e delle spese legali addebitate e considerati, altresì, i recuperi effettuati dal confidi, entro i successivi 60 giorni;
  2. le risorse del fondo rischi che risultano disponibili, per effetto degli svincoli delle garanzie e dei rientri dei finanziamenti, al netto delle perdite subite e delle spese legali addebitate e considerati, altresì, i recuperi effettuati dal confidi, al 31 dicembre di ciascun anno successivo a quello di cui alla lettera a) e fino all’anno di completa definizione di tutte le posizioni, entro i successivi 60 giorni.

Per i confidi già assegnatari del contributo DM 7 aprile 2021, che utilizzano il contributo DM 3 gennaio 2017 oggetto di proroga per alimentare il fondo rischi già costituito, il termine finale di gestione del fondo rischi unico è quello previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto 7 aprile 2021 ovvero il 31 dicembre del quindicesimo anno successivo a quello di adozione del decreto di concessione del contributo DM 7 aprile 2021. Le modalità di restituzione sono disciplinate dallo stesso articolo.

Si riporta di seguito la normativa rilevante per la gestione dell’intervento.

Normativa UE

Normativa Nazionale

 

Trattamento dei dati personali

L’informativa qui riportata integra le disposizioni generali sul trattamento dei dati effettuate dal Titolare ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Per ulteriori dettagli si rimanda alle indicazioni fornite nella sezione Privacy.

 

Ufficio competente

Divisione V - Accesso al credito e interventi in capitale di rischio

 

Per informazioni, chiarimenti e quesiti di natura amministrativa e tecnica

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Solo per comunicazioni da effettuare nell’ambito dei procedimenti amministrativi legati alla gestione del fondo rischi

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