Sostegno a programmi di investimento

Con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 18 giugno 2025, adottato in attuazione delle disposizioni recate dall’articolo 1, commi 101 – 111, della legge di bilancio 2024 e dal successivo decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, l’intervenuto adempimento degli obblighi assicurativi a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali, è inserito tra i requisiti da valutare ai fini dell’accesso alle agevolazioni e dell’erogazione delle medesime.
Cos’è
L’intervento è finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore (legge 15 maggio 1989, n. 181).
La riforma della disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi, di cui all’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha previsto l’applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 sia nelle aree di crisi complessa, sia nelle situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione. In questo secondo caso si parla di aree di crisi non complessa.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, sono state stabilite le nuove modalità di accesso e funzionamento degli interventi per il rilancio delle aree di crisi industriale ai sensi della legge n. 181/89, in sostituzione della disciplina attuativa recata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 2019.
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy ministeriale 10 novembre 2023 è stata adeguata la disciplina attuativa di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2022 alle nuove disposizioni del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (GBER), da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023. (DM 24 marzo 2022 con testo consolidato al 15 dicembre 2023).
Con la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 2006 del 5 settembre 2025, che sostituisce la precedente circolare direttoriale 16 giugno 2022, n. 237343 e ss.mm.ii., sono state fornite nuove indicazioni di dettaglio per l’accesso alle agevolazioni, la presentazione delle domande e l’attuazione degli interventi. La circolare del 5 settembre 2025 si applica alle domande presentate successivamente alla data della sua adozione (5 settembre 2025), mentre per le domande già presentate resta ferma l’applicazione delle disposizioni recate dalla circolare direttoriale n. 237343 del 16 giugno 2022 e ss.mm.ii.
Con Avviso del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 5 settembre 2025 è stata disposta a partire dalle ore 12:00 dell’8 settembre 2025 la temporanea chiusura degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazione riguardanti programmi d’investimento localizzati nelle aree di crisi industriale di Gela, Livorno, Venezia e Massa-Carrara al fine di consentire il completamento degli adempimenti amministrativi necessari in ragione dell’adozione della nuova circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 2006 del 5 settembre 2025 .
Se stai cercando le informazioni sulla precedente disciplina relativa alla legge 181/99, vai alla sezione Interventi 2017-2020.
A chi si rivolge
Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite in forma di società di capitali, le società cooperative e le società consortili, sono altresì ammesse le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
Cosa finanzia
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che:
- prevedano la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione, progetti per la formazione del personale e, nel caso di programmi di investimento con spese ammissibili di importo superiore a 5 milioni di euro, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con spese complessive ammissibili non inferiori a 1 milione di euro; nel caso di programma d’investimento presentato nella forma del contratto di rete, i singoli programmi d’investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 400.000,00 euro;
- comportino un incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.
Le agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse, anche in combinazione tra loro, nella forma del contributo in conto impianti, del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (“Regolamento GBER”). Il finanziamento agevolato concedibile non può essere inferiore al 20 per cento degli investimenti ammissibili. Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono determinati in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato.
Come funziona
Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande, la concessione e l’erogazione delle agevolazioni sono affidati al Soggetto gestore Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, al quale vanno indirizzate le domande di accesso alle agevolazioni.
Normativa
- Avviso del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 5 settembre 2025
- Circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 2006 del 5 settembre 2025
- Decreto ministeriale 18 giugno 2025 - Adeguamento della disciplina degli incentivi di competenza della DGIAI all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali
- Testo consolidato circolare direttoriale 16 giugno 2022, n. 237343 (aggiornato al 21 dicembre 2023)
- Circolare direttoriale 21 dicembre 2023, n. 4242
- Decreto ministeriale 24 marzo 2022 (testo consolidato al 15 dicembre 2023)
- Decreto ministeriale 10 novembre 2023
- Circolare direttoriale 2 novembre 2023
- Decreto direttoriale 27 giugno 2022
- Circolare direttoriale 16 giugno 2022, n. 237343
- Decreto ministeriale 24 marzo 2022
- Art. 27 del decreto-legge n. 83/2012
Aree di crisi industriale complessa

Interventi attuati (legge 181/99) - Crisi complessa
Informazioni e contatti
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del soggetto gestore (Invitalia)
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Aree di crisi industriale non complessa

Interventi attuati (legge 181/99) - Crisi non complessa
Le aree di crisi non complessa riguardano i territori individuati dal decreto direttoriale 19 dicembre 2016. Con decreto direttoriale 24 febbraio 2017 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni.
Lo sportello, aperto alle ore 12.00 del 4 aprile 2017, è stato chiuso il 6 aprile 2017 a causa dell'elevatissimo numero di richieste ricevute, il cui fabbisogno espresso ha superato largamente la dotazione finanziaria disponibile.
Con decreto ministeriale 4 aprile 2018 è stato prorogato al 28 settembre 2018 il termine per l’utilizzo delle risorse a favore delle aree di crisi industriali non complesse mediante Accordi di Programma con le Regioni interessate.
Con decreto ministeriale 31 ottobre 2018 è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l’utilizzo delle risorse a favore delle aree di crisi industriali non complesse mediante Accordi di Programma con le Regioni interessate.
- Aiuti per aree di crisi industriale della Regione Toscana
- Aiuti per aree di crisi industriale di Brindisi
-
Aiuti per aree di crisi industriale del Territorio Salentino-Leccese
Informazioni e contatti
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