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Le vendite sottocosto sono particolari iniziative promozionali attraverso le quali un esercente vende uno o più prodotti a un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto.

Questa tipologia di vendita è disciplinata dal D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 (normattiva.it) che attua le disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (normattiva.it) e definisce modalità, limiti e obblighi di tali vendite, qualificate come forme di vendita straordinaria.

La normativa prevede che le vendite sottocosto possano essere effettuate nell’ambito di iniziative promozionali strutturate e nel rispetto di specifiche regole riguardanti:

  • la durata;
  • frequenza e numero di prodotti interessati;
  • obblighi di preventiva comunicazione al Comune;
  • adeguata informazione al consumatore.

La circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3528/C del 24 ottobre 2001 ha chiarito che la disciplina delle vendite sottocosto si applica agli sconti riferiti a specifici prodotti e adeguatamente documentati. Non rientrano invece in questa disciplina gli sconti generalizzati, le promozioni legate a programmi fedeltà o altre agevolazioni applicate alla clientela.

L'obiettivo della normativa è garantire trasparenza nei confronti dei consumatori, assicurare una corretta informazione sui prezzi e prevenire pratiche commerciali che possano alterare le condizioni di concorrenza sul mercato.

 

Ufficio competente

Dipartimento mercato e tutela

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