Sanzioni
Il Ministero, entro 90 giorni decorrenti dall'accertamento della violazione, notifica all'impresa promotrice e a quelle associate il processo verbale di sanzione pecuniaria.
L'impresa può far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere ascoltata. Il procedimento, descritto dalla legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni si conclude con l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o con l'archiviazione.
Tipologie sanzionatorie
1. Per operazioni a premio vietato
[art. 124, comma 1, del regio decreto legge 19/10/1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 05/06/1939, n. 973, come sostituito dall'art. 19, comma 5, lettera c), della legge 27/12/1997, n. 449, come sostituito dall'art. 12 comma 1, lett. o) del decreto legge 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 /06/2009, n. 77 ed infine sostituito dall’art. 1, comma 924, della legge 28/12/2015 n. 208].
- Sanzione che va da una a tre volte l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul montepremi e comunque non inferiore a € 2.582.28.
Qualora l’operazione a premio venga continuata dall'impresa nonostante la notifica del provvedimento interdittivo, la sanzione predetta è raddoppiata.
La sanzione è anche applicata nei confronti di tutti i soggetti che abbiano partecipato in qualunque modo all'attività di distribuzione di materiale dell’operazione a premio.
Se il pagamento avviene entro trenta giorni la sanzione è ridotta ad un sesto del massimo.
[art. 124, comma 4, del regio decreto legge 19/10/1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5/06/1939, n. 973, come sostituito dall'art. 19, comma 5, lettera c), della legge 27/12/1997, n. 449].
- Sanzione accessoria
[art. 124 , comma 1 , del regio decreto-legge 19/10/1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 05/06/1939, n. 973, come sostituito dall'art. 19, comma 5, lettera c), della legge 27/12/1997, n. 449, come in ultimo sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. o) del decreto legge 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24/06/2009, n. 77]:
Consiste nella pubblicazione, a spese del promotore, del provvedimento sanzionatorio. Spetta al Ministero, tenendo conto di un criterio di proporzionalità, in relazione al gravità della violazione e del principio di equivalenza dei mezzi di informazione nonché al livello di diffusione della manifestazione, individuare il mezzo di informazione più adeguato allo scopo, come ad esempio pubblicare il provvedimento sanzionatorio su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o su una determinata stampa periodica e/o avvalersi di altri mezzi di informazione.
Controlli
L'attività di controllo
Cos'è
Il Ministero verifica a campione o su segnalazione dei soggetti interessati il corretto svolgimento delle operazioni a premio.
A chi
Fermo restando la competenza specifica di altri Enti/Autorità relativamente ai casi di manifestazione vietata elencati all’art. 8 del d.P.R. n. 430/2001, il Ministero avvia la procedura di contestazione nei confronti delle imprese promotrici che abbiano violato:
- il d.P.R. n. 430/2001
- la tutela della fede pubblica
- i principi di concorrenza e di mercato nella forma di turbative
- il divieto di pubblicità di alcuni prodotti es. fumo e medicinali
Come
Il procedimento inizia con una comunicazione di avvio del procedimento per presunta violazione all'impresa promotrice e a quelle associate, mediante notifica eseguita nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento. La trasmissione dell’atto (firmato digitalmente) tramite PEC equivale a notifica eseguita nelle forme di legge.
L'impresa ha 15 giorni, decorrenti dal ricevimento dell'atto ministeriale, per produrre le proprie controdeduzioni. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni ovvero qualora esse non siano state trasmesse, il Ministero, accertata la violazione, emette il provvedimento di immediata cessazione della manifestazione se essa è ancora in corso. Avverso tale provvedimento è ammessa tutela giurisdizionale dinanzi al TAR o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o e 120 decorrenti dalla data in cui è avvenuta la notifica. Entro 90 giorni dall’accertamento della violazione l’ufficio procedente emette comunque il processo verbale sanzionatorio pecuniario. L'impresa può pagare in misura ridotta entro 30 giorni dalla notifica. Altrimenti essa può presentare scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 e seguenti della legge 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni e/o chiedere di essere ascoltata. L'Amministrazione, valutati gli atti in suo possesso, decide, entro cinque anni, ai sensi dell’art. 28 della citata legge n. 689/1981, per l'archiviazione o per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione. Avverso l'ordinanza di ingiunzione l'impresa può presentare ricorso al giudice competente per valore (giudice di pace o tribunale civile). Se la manifestazione è ormai conclusa, l'amministrazione emette esclusivamente il processo verbale sanzionatorio pecuniario.
Ultimo aggiornamento: 19 febbraio 2016