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Cos'è

L’arbitro assicurativo è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione a cui aderiscono imprese ed intermediari assicurativi.

È uno strumento alternativo alla negoziazione assistita e alla mediazione: in tal modo dette iniziative sono alternative tra di loro, ricorrendone i rispettivi presupposti, ai fini del successivo esperimento dell’azione giudiziaria.

Se la decisione dell’arbitro assicurativo è insoddisfacente, sia il consumatore che l’impresa e l’intermediario possono comunque sempre rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Il ricorso all’arbitro assicurativo può essere presentato a partire dal 15 gennaio 2026.

 

Modalità per proporre ricorso

Tale sistema di risoluzione delle controversie con le imprese e/o gli intermediari assicurativi è attivabile:

  • direttamente dal consumatore, senza la necessaria assistenza di un avvocato o di un procuratore;
  • attraverso procedura online, tramite un portale accessibile mediante sito appositamente dedicato;
  • con costi minimi, perché per la presentazione del ricorso è richiesto il versamento di un contributo di venti euro che sarà rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza con accoglimento in tutto o in parte del ricorso.

 

Condizioni necessarie

Prima di presentare un ricorso all’arbitro assicurativo è necessario:

  • aver preventivamente proposto un reclamo all’impresa o all’intermediario: dopo 45 giorni se non si è ricevuta risposta o se si è ricevuta una risposta non soddisfacente il consumatore può rivolgersi all’arbitro assicurativo;
  • che non siano passati più di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo all’impresa o all’intermediario;
  • che i fatti oggetto del ricorso non risalgano a più di 3 anni dalla data in cui è stato presentato il reclamo.

 

Controversie rimesse all’arbitro assicurativo

Le controversie rimesse alla cognizione dell’arbitro assicurativo sono quelle derivanti da un contratto di assicurazione ed aventi oggetto:

  • l'accertamento di diritti, anche risarcitori;
  • obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi;
  • l'inosservanza delle regole di comportamento previste dal Codice delle assicurazioni private.

Sono, invece, esclusi dalla cognizione dell’arbitro assicurativo:

  • i ricorsi relativi a fattispecie rimesse alla competenza della CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A. (ad esempio i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada, condotte dei periti, ecc.);
  • le fattispecie relative ai cc.dd. grandi rischi (corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, ecc.).

 

Decisione del ricorso

Il ricorso è deciso da un Collegio (arbitroassicurativo.org) composto da 5 componenti che rappresentano i diversi soggetti coinvolti nella controversia.

La procedura è gestita da una segreteria tecnica, istituita presso l’IVASS.

La decisione dell’arbitro assicurativo sul ricorso non è vincolante. Se, tuttavia, l’impresa e/o l’intermediario non la rispettano, la notizia dell'inadempimento è pubblicata sul sito dell’arbitro per un periodo di 5 anni e resta in evidenza per 6 mesi sul sito internet dell’impresa e/o dell’intermediario (o affissa nei locali in assenza di un sito internet). Pertanto, le decisioni assunte dall’arbitro assicurativo espongono l’impresa e l’intermediario assicurativo che non vi ottemperi a conseguenze di tipo reputazionale

Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela: le decisioni vengono adottate entro 180 giorni (prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 per le controversie particolarmente complesse).

 

Contesto assicurativo, bancario e finanziario

L’arbitro assicurativo si aggiunge alla gestione dei reclami svolta dall’IVASS, ampliando il ventaglio degli strumenti di tutela individuale a disposizione della clientela e garantendo al consumatore di servizi assicurativi gli stessi mezzi di protezione di cui godono gli utenti di servizi bancari e finanziari. Infatti, oltre all’arbitro assicurativo, sono già esistenti l'arbitro bancario finanziario (ABF), istituito dalla Banca d’Italia, per la risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari e l’arbitro per le controversie finanziarie (ACF), istituito dalla Consob, per la risoluzione delle controversie tra investitori "retail" e intermediari.

 

Istituzione dell’arbitro assicurativo

L’arbitro assicurativo è stato istituito con decreto del 6 novembre 2024, n. 215 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell'IVASS e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 6 del 9 gennaio 2025.

Il decreto ministeriale definisce:

  • i principi fondanti e l’articolazione primaria della disciplina relativa all’arbitro assicurativo;
  • i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati;
  • la natura delle controversie relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione.

L'arbitro assicurativo è costituito presso l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ed è previsto dall’articolo 141 del Codice del consumo e in attuazione dell’articolo 187.1 del Codice delle assicurazioni private che ha recepito l’art. 15 della Direttiva UE 2016/97 (Insurance Distribution Directive).

Il Provvedimento n. 106122 del 23 maggio 2025 rimette all’IVASS la competenza ad emanare disposizioni tecniche e attuative di dettaglio per alcuni aspetti di funzionamento dell’arbitro assicurativo.

Normativa

 

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