Che cosa sono
Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina.
L’obbligo di cui sopra è stato previsto dall’articolo 10, comma 1 della legge 8 marzo 2017, n. 24, (c.d. legge Gelli-Bianco) recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Il comma 6 del medesimo articolo 10 della legge Gelli-Bianco prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie.
Requisiti minimi delle polizze assicurative
Decreto ministeriale 15 dicembre 2023, n. 232
Il decreto ministeriale 15 dicembre 2023, n. 232 definisce:
- i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie;
- l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati;
- i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio;
- le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione;
- la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.
Il decreto definisce, altresì, l’efficacia temporale della garanzia assicurativa, nella forma claims made, ovvero operando per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo.
Il provvedimento obbliga l’assicuratore a tenere indenne la struttura sanitaria dai rischi derivanti dalla sua attività per la copertura della responsabilità contrattuale e per la copertura della responsabilità extracontrattuale degli esercenti la professione sanitaria. È proposto, inoltre, lo stesso livello di garanzia nei casi in cui l’esercente della professione sanitaria è scelto dal paziente, è dipendente della struttura o non dipendente dalla struttura, allo scopo di ampliare il livello di protezione del paziente in tutti i casi amministrativamente possibili.
Da ultimo, sono disciplinati gli obblighi di pubblicità e trasparenza in capo alle strutture e agli esercenti le professioni sanitarie, il cui rilievo va evidenziato anche ai fini dell’applicazione del sistema bonus-malus.
Diritto di recesso
Il decreto disciplina, inoltre, i limiti al diritto di recesso da parte dell’assicuratore. Infatti, quest’ultimo, in vigenza della polizza e nel periodo di ultrattività della stessa, non può esercitare il diritto di recesso dal contratto a seguito della denuncia del sinistro o del suo risarcimento. È riconosciuta, altresì, la possibilità in capo al medesimo soggetto di recedere dal contratto prima della scadenza solo in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente la professione sanitaria per numerosi sinistri, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.
Requisiti minimi di garanzia e condizioni di operatività delle misure analoghe - Fondo rischi e Fondo riserva sinistri
Le strutture sanitarie possono ricorrere, in alternativa al contratto di assicurazione, alle misure analoghe di copertura previste dalla legge, mediante assunzione diretta del rischio, previa apposita delibera approvata dai vertici delle strutture sanitaria che ne evidenzia, altresì, le modalità di funzionamento, eventualmente unitario, anche per la gestione dei processi di acquisto dei servizi assicurativi e le motivazioni sottese.
La struttura che effettua tale opzione deve costituire un Fondo specifico a copertura dei rischi che possono dar luogo a richieste di risarcimento accantonando un importo parametrato sulla tipologia delle prestazioni erogate. Sarà in questi casi fondamentale la stima del rischio “potenziale” al fine di verificare il limite di copertura adeguato a ciascuna struttura sanitaria.
In aggiunta, la struttura deve prevedere un Fondo riserva sinistri, il quale è invece costituito come “messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi a sinistri. Comprende l'ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte alle richieste di risarcimento presentate nel corso dell'esercizio o nel corso di quelli precedenti, relative a sinistri denunciati e non ancora pagati e relative spese di liquidazione”. A differenza del precedente, in questo caso il fondo sarà diretto a coprire non potenziali richieste di risarcimento bensì richieste di risarcimento già avanzate alla struttura sanitaria.
Entrata in vigore e data efficacia
Il decreto 15 dicembre 2023, n. 232 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 51 dell’1° marzo 2024, attuativo dell’articolo 10, comma 6 della legge Gelli-Bianco. Il Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, hanno adottato un regolamento che, nei suoi diciannove articoli, chiarisce gli aspetti salienti nella gestione del rischio clinico e disciplina i contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, specificandone i requisiti.
A partire dal 16 marzo 2024, data dell’entrata in vigore del decreto, le compagnie assicurative disporranno di 24 mesi per adeguare i contratti di assicurazione.
Normativa di riferimento
- Legge 8 marzo 2017, n. 24, c.d. legge Gelli-Bianco
- Decreto del 15 dicembre 2023, n. 232 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze