Quando un soggetto è vittima di un sinistro, può subire dei danni, che vengono definiti non patrimoniali.
La consolidata giurisprudenza della Cassazione[1], suddivide il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico e di danno morale.
Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Per danno morale si intende il danno da sofferenza soggettiva interiore ovvero il pregiudizio che non ha fondamento medico-legale, rappresentato dalla sofferenza interiore.
Le lesioni di non lieve entità, le cosiddette macrolesioni, sono le lesioni all’integrità psico-fisica, subite da un soggetto in conseguenza di un sinistro, per le quali sono riconosciuti tra i 10 e i 100 punti di invalidità permanente o temporanea.
Quando, invece, un soggetto subisce danni di lieve entità, con un’invalidità riconosciuta tra 0 e 9 punti, ci si riferisce alle cosiddette microlesioni.
Quando i danni derivanti da un sinistro provocano un’invalidità permanente o temporanea, cioè delle menomazioni all’integrità psico-fisica, attraverso una perizia medico-legale, vengono stabiliti i punti di invalidità permanente o temporanea, a seconda della gravità dei danni subiti e della permanenza o meno degli stessi. A tal proposito l’art. 138 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) prevede che, oltre alla tabella unica nazionale relativa al valore pecuniario da attribuire ad ogni punto di invalidità, sia emanato un decreto che adotti una tabella unica nazionale delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti, in modo che vi sia una standardizzazione per l’attribuzione dei punti di invalidità a seconda delle menomazioni subite.
Il Ministero si occupa di determinare il valore economico da attribuire ad ogni punto di invalidità che viene assegnato alle lesioni subite in conseguenza di due tipologie di sinistri:
- sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
- sinistri conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata.
Microlesioni
Ogni anno con decreto ministeriale vengono aggiornati gli importi per il risarcimento del danno biologico per le lesioni di lieve entità, le cosiddette microlesioni. I valori sono aggiornati in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), relativo al mese di aprile di ogni anno.
L’ultimo decreto adottato è il decreto ministeriale 18 luglio 2025.
DM microlesioni anni precedenti
- Decreto ministeriale 16 luglio 2024
- Decreto ministeriale 16 ottobre 2023
- Decreto ministeriale 8 giugno 2022
- Decreto ministeriale 9 gennaio 2019
- Decreto ministeriale 17 luglio 2017
- Decreto ministeriale 19 luglio 2016
- Decreto ministeriale 25 giugno 2015
- Decreto ministeriale 20 giugno 2014
- Decreto ministeriale 6 giugno 2013
Macrolesioni
Nel 2025 è stato emanato il DPR 13 gennaio 2025, n. 12, con il quale è stata adottata la Tabella Unica Nazionale (TUN), che stabilisce gli importi, che spettano ai soggetti danneggiati da un sinistro, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, biologico e morale, per lesioni di non lieve entità, le cosiddette macrolesioni, a seconda dei punti di invalidità permanente o temporanea che sono attribuiti.
Le tabelle sono state elaborate sulla base di una funzione matematica che ha tenuto conto della giurisprudenza che si è sviluppata in tema di risarcimento del danno non patrimoniale.
Per il calcolo dei valori dei risarcimenti determinati delle tabelle, il punto di partenza è il valore del punto base, che è lo stesso dell’importo utilizzato per la quantificazione dei risarcimenti per danni di lieve entità, cioè l’importo utilizzato per il primo punto di invalidità dei risarcimenti per microlesioni al primo anno di età e stabilito ogni anno dal decreto come sopra specificato.
A tale importo si applicano poi due coefficienti, uno che consente di aumentare il risarcimento in maniera più che proporzionale all’aumentare del grado di invalidità, mentre l’altro coefficiente tiene conto dell’età del danneggiato, determinando una riduzione del risarcimento all’aumentare dell’età.
Vi sono, inoltre, le tabelle del danno morale, costruite come maggiorazioni del danno biologico con tre scaglioni, minimo, medio e massimo, per ciascun punto di invalidità e ciascuna classe di età.
Il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 10 dicembre 2025 ha aggiornato, a decorrere da aprile 2025, gli importi per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata.
Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.299 del 27-12-2025 - Suppl. Ordinario n. 41.
Normativa di riferimento
- Decreto legislativo 22 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private, in particolare articoli 138 e 139
- Legge 8 marzo 2017, n. 24, Legge sulla responsabilità sanitaria
- DPR 13 gennaio 2025, n. 12, DPR Macrolesioni
- Decreto ministeriale 10 dicembre 2025 – Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità: aggiornamento importi
Note
[1] Si veda Cass. Civ. Sez. III Ordinanza n.8755/2019 e 7513/2018, Cass. Civ. n. 12408/2011, Cass. civ., Sez. III, Sentenza n. 15924/2022.