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 Cos’è

Il Fondo di Garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione (Fondo Broker) ha lo scopo di risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle compagnie assicurative / riassicurative non risarcito dal mediatore o che non sia stato indennizzato attraverso la sua polizza di responsabilità civile o quella sottoscritta dalla società in cui opera (di cui, rispettivamente, all’articolo 110, comma 3 e all’articolo 112, comma 3 del Codice delle assicurazioni private).

L’adesione al Fondo è obbligatoria per i mediatori di assicurazione e riassicurazione, altresì denominati “Broker” - cioè coloro che agiscono in qualità di intermediari su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione, iscritti nell’apposita sezione del Registro Unico degli intermediari assicurativi (di cui all’art. 109, comma 2, lettera b) del Codice delle Assicurazioni private).

Il Registro (ivass.it) è pubblicato da IVASS.

   

Modalità d’intervento

Possono accedere al Fondo di garanzia coloro che hanno subìto un danno patrimoniale causato dall’attività del broker e, in particolare:

  • gli assicurati privati o aziende;
  • le imprese di assicurazione o di riassicurazione

a condizione che il danno non sia stato già risarcito dal broker o indennizzato dalla sua polizza per la responsabilità civile o da quella della società in cui opera.

Il Fondo, infatti, interviene solo se il mediatore non ha risarcito o la polizza non copre il danno. L’intervento è sussidiario: prima si verifica la copertura assicurativa e, solo in assenza di indennizzo, interviene il Fondo che può anche agire legalmente nei confronti dell’assicuratore o del mediatore per recuperare quanto pagato, ove necessario.

 

Come presentare la richiesta di risarcimento

La richiesta di risarcimento può essere presentata utilizzando il modulo  che è possibile scaricare dal sito Consap.  

Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e spedito a Consap - inoltrando lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra modalità telematica idonea a garantire la certezza della ricezione - comprensivo della documentazione comprovante i fatti (sinistro, responsabilità del mediatore), della prova della richiesta di risarcimento al mediatore e degli altri documenti richiesti dal regolamento  in conformità a quanto stabilito dal Comitato di Gestione.

 

Per saperne di più

Per un ulteriore approfondimento sul tema, ed in particolare sulle procedure per il risarcimento, è possibile consultare il sito Consap – Sezione Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione (c.d. “Fondo Brokers”).

 

Gestione del Fondo

Il Fondo è stato istituito con la legge 28 novembre 1984, n. 792 (oggi abrogata in seguito all’entrata in vigore del Codice delle assicurazioni private), ed è stato costituito come patrimonio autonomo presso la Consap dall’articolo 115 del Codice delle Assicurazioni Private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) che lo disciplina.

Il Fondo è sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del made in Italy ed è amministrato da un Comitato nominato con decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy.

 

Nomina dei componenti del Comitato di gestione

La composizione del Comitato di gestione nonché e condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo, sono stabilite dal decreto 3 febbraio 2015, n. 25.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto ministeriale per un periodo di tre anni.

Fanno parte del Comitato:

  • un dirigente del MIMIT con funzioni di presidente;
  • un dirigente del Ministero dell’Economia e delle finanze;
  • un funzionario dell’IVASS;
  • un funzionario della CONSAP;
  • due rappresentanti degli intermediari iscritti nella corrispondente sezione del registro di cui all’art. 109, comma 2, lett. b) del Codice delle Assicurazioni private;
  • un rappresentante delle Imprese di assicurazione e di riassicurazione.

 

Funzioni del Comitato di gestione

Il Comitato adotta gli atti di amministrazione affidando le attività conseguenti alla CONSAP;  determina, in via generale, i documenti e gli atti che i danneggiati devono produrre per l’esame della richiesta di intervento del Fondo curandone la pubblicazione sul sito della CONSAP e richiede eventuali documenti integrativi rispetto a quelli presentati dal danneggiato; delibera sulle domande di risarcimento; delibera sul rendiconto finanziario ed approva la relativa relazione di accompagnamento; fornisce annualmente al MIMIT ogni elemento utile per la determinazione del contributo annuale dei mediatori.

 

Le attività del Ministero

In relazione al Fondo, il Ministero stabilisce con regolamento, sentito l’IVASS, le norme relative all’amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di intervento. Il contributo è determinato annualmente con decreto del MIMIT sentito l’IVASS ed il comitato di gestione.

 

Decreto di determinazione del contributo

Entro il 31 maggio di ogni anno il Ministro determina, con proprio decreto la misura del contributo dovuto dagli aderenti il contributo dovuto dagli aderenti al Fondo di garanzia per mediatori di assicurazione e riassicurazione, fissandolo in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite, anche al fine di garantire comunque la copertura degli oneri di funzionamento del Comitato.

A tal proposito per l’anno 2025, il decreto ministeriale del 1° agosto 2025 determina il contributo, che gli aderenti al Fondo di garanzia per mediatori di assicurazione e riassicurazione devono versare entro il 31 ottobre, fissandolo nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell’anno 2024.

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.188 del 14/08/2025.

 

Precedenti decreti di determinazione del contributo annuale

 

Vigilanza

Il Ministero ha la vigilanza sul Fondo e può chiedere, in qualunque momento, notizie e dati sulla gestione del Fondo stesso e disporre, ove lo ritenga necessario, accertamenti (art. 16 del decreto 3 febbraio 2015, n.25).

 

Normativa di riferimento

 

Vedi anche

 

 

 

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