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Cos’è

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia ha l’obiettivo di assicurare un supporto economico alle persone che subiscono danni causati da esercenti l’attività venatoria non identificati, non assicurati o assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta. 

Il Fondo è alimentato da un contributo versato annualmente, alla CONSAP, dalle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità venatoria.

La misura del contributo è determinata annualmente dal Ministero.

 

Modalità d’intervento

Possono accedere al fondo le vittime di incidenti venatori, che possono essere sia cacciatori che non cacciatori, inclusi i familiari delle vittime. Il Fondo risarcisce i danni nell’esercizio dell’attività venatoria per i quali vi è obbligo di assicurazione nei seguenti casi:

  • se l’esercente l’attività venatoria non è identificato: il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona che abbiano comportato la morte od un’invalidità permanente superiore al 20%. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • se l’esercente l’attività venatoria responsabile dei danni non risulta coperto dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile: il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare, per questi ultimi, sia superiore all’importo stabilito nel regolamento di attuazione (500,00 euro);
  • se l’esercente l’attività venatoria è assicurato con una compagnia in stato di liquidazione coatta (o vi sia posta successivamente): il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all’importo di 500,00 euro.

 

Come presentare la richiesta di risarcimento

La richiesta di risarcimento può essere presentata utilizzando il modulo (pdf) che è possibile scaricare dal sito Consap.

Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e spedito, comprensivo della documentazione necessaria per dimostrare i danni subiti, all’Impresa Designata competente per territorio, che provvederà all’istruttoria ed al risarcimento.  

Nella pagina del sito Consap Elenchi imprese si trovano gli indirizzi delle Imprese Designate a cui inviare le richieste di risarcimento e chiedere aggiornamenti sullo stato della pratica.

 

Per saperne di più

Per un ulteriore approfondimento sul tema, ed in particolare sulle procedure per il risarcimento, è possibile consultare il sito Consap – Sezione fondo di garanzia per le vittime della caccia.

 

Gestione

Il Fondo è stato istituito con legge n. 157 del 1992, abrogata con l'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private (decreto legislativo 7 settembre, n. 209) che lo disciplina, oggi, agli articoli 302 e seguenti.

Il Fondo è sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del made in Italy ed è amministrato da Consap (Concessionaria esercizi assicurativi pubblici spa), con l'assistenza di un apposito Comitato.

Il Comitato è presieduto dal presidente o, in sua vece, dall'amministratore delegato della CONSAP, che ne sono membri di diritto.

Fanno parte del Comitato:

  • due rappresentanti del Ministero delle Imprese e del made in Italy;
  • un rappresentante dell'(IVASS);
  • il dirigente della CONSAP, coordinatore delle attività del Fondo caccia;
  • un rappresentante delle imprese di assicurazione e riassicurazione con qualificata esperienza nel settore delle assicurazioni private designato dall'Associazione di categoria più rappresentativa sul piano nazionale;
  • un rappresentante dei consumatori designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

 

Le attività del Ministero

Il Ministero si occupa, in relazione al Fondo, soprattutto di tre aspetti: vigilanza, nomina dei componenti del Comitato e determinazione del contributo annuale

 

Vigilanza

Il Ministero può chiedere al Fondo, in qualunque momento, notizie e dati sulla gestione del Fondo stesso e disporre, ove lo ritenga necessario, accertamenti (art. 30 del decreto 28 aprile 2008, n.98)

 

Nomina dei componenti del Comitato di gestione

Le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo, nonché la composizione del relativo Comitato di gestione, sono stabilite dal decreto 28 aprile 2008.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto ministeriale per un periodo di tre anni.

L'ufficio di segreteria del Comitato è composto da due membri, di cui un funzionario del Ministero e un dipendente della CONSAP.

 

Decreto di determinazione del contributo annuale

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro determina, con proprio decreto e tenuto conto dei risultati dell’esercizio riportati nel rendiconto della gestione dell’anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell’anno successivo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia.

A questo proposito, per l’anno 2026, è stato adottato il decreto del 22 dicembre 2025.

Precedenti decreti di determinazione del contributo annuale

 

Normativa di riferimento

  • Decreto legislativo, 7 settembre 2005, n. 209
    Codice delle assicurazioni private

  • DM 28 aprile 2008, n.98
    Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

 

Vedi anche

 

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