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Cos’è

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) è stato istituito per risarcire i danni conseguenti a incidenti stradali, causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui manchi la copertura assicurativa del veicolo che ha causato l’incidente (ad esempio, perché non identificato o non assicurato).

Il Fondo è alimentato da un contributo versato ogni anno dalle imprese assicuratrici, determinato annualmente dal Ministero.

 

Modalità di intervento

Il Fondo risarcisce i danni alle persone e alle cose. Sono previste però modalità di intervento differenti a seconda delle cause della mancata copertura assicurativa. Di seguito vengono quindi descritti i casi previsti dalla normativa di riferimento.

Veicolo o natante non identificato
Sono risarcibili solo i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, è previsto un risarcimento anche per i danni alle cose, con una franchigia di 500 euro.

Veicolo o natante non coperto da assicurazione  
Sono risarcibili sia i danni alla persona che alle cose.

Veicolo o natante assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro sia assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a una procedura di liquidazione, o vi venga assoggettata in un momento successivo
Sono risarcibili sia i danni alla persona che alle cose.

Veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario
È il caso, ad esempio, del furto. Sono risarcibili sia i danni alla persona che alle cose, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà o che sono comunque inconsapevoli della circolazione illegale.

Veicolo, non assicurato, spedito nel territorio della Repubblica italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo avvenuto nel periodo intercorrente dalla data di accettazione di consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni.
Sono risarcibili sia i danni alla persona che alle cose.
Nota - Lo Spazio Economico Europeo comprende i 27 Stati membri dell’Unione europea e i 3 Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente al veicolo stesso
Sono risarcibili sia i danni alla persona che alle cose.

 

Come presentare la richiesta di risarcimento

 La richiesta di risarcimento può essere presentata utilizzando il modulo dedicato, che è possibile generare sul sito Consap, specificando:

  • la tipologia di danno;
  • la regione e la data di accadimento del sinistro;
  • il tipo di danno subito.

L’istruttoria e la liquidazione dei danni conseguenti a incidenti stradali causati dai veicoli (o natanti) ai quali si è fatto cenno sopra, sono curate da imprese assicurative designate dall’IVASS.

Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e spedito - comprensivo di tutti gli allegati - all’Impresa designata e a Consap per conoscenza.

Nella pagina del sito Consap "Elenchi Imprese" si trovano gli indirizzi (sede legale e pec) a cui inviare le richieste di risarcimento e chiedere aggiornamenti sullo stato della pratica.

Per saperne di più

Per un ulteriore approfondimento sul tema, ed in particolare sulle procedure per il risarcimento, è possibile consultare il sito Consap - Sezione Fondo di garanzia.

Gestione

Il Fondo è stato istituito con legge n.990 del 1969, abrogata con l'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), che lo disciplina, oggi, agli articoli 283 e seguenti.

Operativo dal 12 giugno 1971, il fondo è sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ed è amministrato dalla Consap (Concessionaria esercizi assicurativi pubblici spa) con l'assistenza di un apposito Comitato di gestione.

Il Comitato è presieduto dal presidente o, in sua vece, dall'amministratore delegato della Consap, che ne sono membri di diritto.

Fanno inoltre parte del Comitato:

  • due rappresentanti del Ministero delle Imprese e del made in Italy;
  • un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
  • un rappresentante dell'IVASS;
  • il dirigente della Consap, coordinatore delle attività del FGVS;
  • un rappresentante dei consumatori, designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

 

Le attività del Ministero

 Il Ministero si occupa, in relazione al Fondo, soprattutto di tre aspetti: vigilanza, nomina dei componenti del Comitato di gestione e determinazione del contributo annuale.

  • Vigilanza
    Il Ministero può chiedere al Fondo, in qualunque momento, notizie e dati sulla gestione del Fondo stesso e disporre, ove lo ritenga necessario, accertamenti (art.7 del decreto 28 aprile 2008, n.98).
  • Nomina dei componenti del Comitato di gestione
    Le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo, nonché la composizione del relativo Comitato di gestione, sono stabilite dal decreto 28 aprile 2008 n. 98.
    I componenti del Comitato sono nominati con decreto ministeriale per un periodo di tre anni.
    L'ufficio di segreteria del Comitato è composto da due membri, di cui un funzionario del Ministero e un dipendente della Consap.
  • Decreto di determinazione del contributo annuale
    Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro determina, con proprio decreto e tenuto conto dei risultati dell'esercizio riportati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

    A questo proposito, per l'anno 2026, è stato adottato il decreto ministeriale 22 dicembre 2025, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

 

Precedenti decreti di determinazione del contributo annuale

 

Normativa di riferimento

  • DM 28 aprile 2008, n.98
    Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

 

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