In seguito al verificarsi sempre più frequente di fenomeni naturali estremi, la legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i danni causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni per tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione al Registro delle imprese. Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole.
La stessa legge di bilancio attribuisce ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy di poter stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione. Il decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18 contiene il Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025.
Beni da assicurare
I beni oggetto della copertura assicurativa sono: terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali (si tratta delle immobilizzazioni indicate all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile) a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa.
Inadempimento dell’obbligo e sanzioni
La legge di bilancio per il 2024 stabilisce che dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione, dunque, è chiamata a dare attuazione a tale disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo sulle polizze cat nat in relazione alle proprie misure.
Con il decreto ministeriale 18 giugno 2025, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha adeguato la disciplina degli incentivi di competenza della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, stabilendo che l’accesso alle agevolazioni elencate nel decreto è consentito solo in caso di intervenuto adempimento dell’obbligo di stipula delle polizze cat nat di cui alla Legge di bilancio 2024.
In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione, l’IVASS provvede a irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.
Riassicurazione
Per contribuire all’efficace gestione del rischio da parte delle compagnie assicurative per la copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, SACE S.p.A. è autorizzata a concedere, a condizioni di mercato una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi, che gli assicuratori sono tenuti a corrispondere nel caso dei sinistri coperti da tali polizze.
Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti da tali coperture è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso.
Entrata in vigore
Dopo una prima proroga prevista dal DL milleproroghe 2025, il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 ha introdotto uno scaglionamento temporale rispetto al termine entro il quale le imprese hanno l’obbligo di stipulare la polizza cat nat, distinguendo la platea tra piccole, medie e grandi imprese:
- Per le grandi imprese (oltre 250 dipendenti) è confermato l'obbligo, già previsto dalla legislazione vigente, di stipulare la polizza entro il 31 marzo 2025. Il decreto ha introdotto, per questa tipologia di imprese, un periodo transitorio di 90 giorni, fino al 30 giugno, per consentire alle aziende prive di contratto di adeguarsi all’obbligo, mantenendo comunque l’accesso a eventuali incentivi o contributi.
- Per le medie aziende (da 50 a 250 dipendenti) entro il 30 settembre 2025;
- Per tutte le micro e piccole imprese l'obbligo è invece posticipato al 31 dicembre 2025.
Da ultimo, con il DL Milleproroghe 2026 (decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, attualmente in corso di conversione alle Camere), in relazione alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali è stato stabilito che:
- per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine è prorogato al 31 marzo 2026 (art. 15, comma 2);
- per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287), nonché per le imprese turistico ricettive, il termine indicato dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 per le piccole e microimprese è prorogato al 31 marzo 2026 (art. 16, comma 2).
In seguito alle richieste di chiarimento pervenute, sono state pubblicate delle Risposte alle domande frequenti (FAQ).
Presso il Mimit è stato istituito un apposito tavolo di monitoraggio dei fenomeni di mercato connessi all’attuazione dell’obbligo assicurativo, cui parteciperanno rappresentanti delle categorie produttive e dell’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
Normativa di riferimento
- Legge di bilancio 2024, 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1 commi 101 e ss
- Decreto-legge mille proroghe, 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15 art. 13
- Decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189, art. 1-bis
- Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, - Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali
- Decreto 30 gennaio 2025, n. 18 - Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
- Decreto ministeriale 18 giugno 2025 - Adeguamento della disciplina degli incentivi di competenza della DGIAI all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali
Vedi anche