Questo sito utilizza solo cookie necessari per la fruizione dei contenuti. Proseguendo la navigazione ne accetti l'utilizzo.

Privacy Policy
Governo italiano

Quanto dura la garanzia legale per i beni nuovi e per quelli di seconda mano?

Per i beni nuovi, la durata della garanzia legale è di due anni e tale durata decorre dalla consegna del bene. Per i beni usati, il venditore e il compratore possono accordarsi per prevedere un periodo di responsabilità minore, comunque, non inferiore ad un anno (Vedi art. 133 del Codice del consumo).

 

Chi risponde della riparazione del bene in caso di mancanza di conformità al contratto di vendita, ivi inclusi i difetti?

Il venditore risponde per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, pertanto, il consumatore deve sempre e comunque rivolgersi al venditore, che è l'unico soggetto con il quale ha realizzato un rapporto contrattuale. Il produttore dovrà rispondere in prima battuta dell’eventuale non conformità del bene consegnato al consumatore soltanto nella misura in cui possa dirsi anche “venditore”, ossia qualora eserciti forme dirette di vendita al consumo (Vedi art. 133 del Codice del consumo).

 

Entro quale termine il consumatore può far valere i difetti del bene acquistato?

La garanzia legale ha durata di due anni dalla consegna del bene e l’azione del consumatore diretta a far valere i difetti (non dolosamente occultati dal venditore) si prescrive, in ogni caso, nel termine di 26 mesi dalla consegna stessa (Vedi art. 133 del Codice del consumo).

 

Chi deve dimostrare la presenza o l'assenza di un difetto alla consegna e quanto tempo ha per farlo a partire dal momento della consegna stessa?

L’onere della prova è distribuito tra venditore e consumatore, in base al momento in cui i difetti si presentano. Si possono, infatti, verificare due diverse situazioni:

  1. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro un anno dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Pertanto, in questo caso spetterà al venditore dimostrare che il bene era pienamente conforme, cioè che il difetto lamentato dal consumatore è sopravvenuto successivamente alla consegna.
  2. Se i difetti si manifestano invece dopo un anno dalla consegna sarà il consumatore a dover fornire la prova che il difetto fosse presente al momento della consegna.
    Analoga disciplina trova applicazione anche per beni con elementi digitali.
    Per i beni con elementi digitali per i quali il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, l'onere della prova circa la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale entro il periodo di due anni dalla consegna (o il termine più lungo previsto dal contratto per la fornitura) spetta al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro i termini di cui sopra (Vedi art. 135 del Codice del consumo).

 

Quali soluzioni devono essere offerte dal venditore e a quali condizioni?

In presenza di un difetto di conformità, durante il periodo della garanzia legale, viene riconosciuto al consumatore, in primo luogo, il diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene (rimedi primari) per ottenere il “ripristino della conformità” senza spese; in alternativa, se ciò non è possibile in quanto i due rimedi primari non risultano praticabili, il consumatore può richiedere la riduzione proporzionale del prezzo o la risoluzione del contratto (rimedi secondari).

Esiste una gerarchia tra gli strumenti previsti a tutela del consumatore; infatti, si può ricorrere alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto soltanto nelle ipotesi previste dalla legge (Vedi art. 135-bis del Codice del Consumo).

 

Esistono organismi terzi deputati a fornire la prova del difetto?

Non vi sono organismi terzi deputati a fornire la prova del difetto.

 

Esistono ulteriori garanzie legali previste dal diritto nazionale oltre alla garanzia legale di conformità?

Il Codice Civile stabilisce, all’art. 1490, che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Mentre tale garanzia può essere derogata contrattualmente, la protezione offerta al consumatore dal Codice del Consumo non può essere in alcun modo ridotta dalla volontà delle parti (irrinunciabilità dei diritti riconosciuti al consumatore).

 

Il prodotto riparato/sostituito è coperto da una nuova garanzia

In via generale, è ritenuta possibile la reiterazione dei rimedi della riparazione/sostituzione per il periodo di garanzia legale; in particolare, si evidenzia che nel caso di beni complessi è tuttavia necessario distinguere le seguenti due differenti ipotesi:

  1. Se, durante il periodo di vigenza della garanzia legale, il consumatore esercita il rimedio della riparazione, con sostituzione, ad esempio, di un pezzo di ricambio, non comincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione biennale per la parte sostituita, ma continua a decorrere il termine relativo alla prima consegna del bene.
  2. Se, terminato il periodo di vigenza della garanzia legale, il consumatore faccia effettuare (a sue spese) una riparazione, con sostituzione, ad esempio, di un pezzo di ricambio, il pezzo sostituito sarà coperto dalla garanzia legale biennale a partire dal momento della consegna o dell'installazione.

 

Il consumatore può agire contro l'importatore o qualsiasi intermediario nella catena di approvvigionamento fino al produttore incluso?

Il venditore risponde per “qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene” e, pertanto, il consumatore deve sempre e comunque rivolgersi al venditore, che è l’unico soggetto con il quale ha realizzato un rapporto contrattuale. Il produttore potrà essere chiamato a rispondere in prima battuta dell’eventuale non conformità del bene consegnato al consumatore soltanto nella misura in cui possa dirsi anche “venditore”, ossia qualora eserciti forme dirette di vendita al consumo. Restano comunque ferme le ipotesi di responsabilità diretta del produttore previste da altre normative, quale, ad esempio, la responsabilità diretta del produttore nei confronti dei consumatori quando questi abbia subito un danno ingiusto a causa di un difetto di produzione (per qualsiasi approfondimento, si rinvia al Codice del Consumo, precisamente alla parte IV “Sicurezza e qualità dei prodotti”, titolo I “Sicurezza dei prodotti”, agli artt. 102 e ss.).

 

Riferimenti Normativi:

  • Codice del Consumo:
    • Articolo 133: (Responsabilità del venditore);
    • Articolo 135: (Onere della prova);
    • Articolo 135 bis: (Rimedi); 
  • Codice Civile:
    • Articolo 1490: (Garanzia per i vizi della cosa venduta).

 

Aiutaci a migliorare

Vai al sito Your Europe (apre nuova scheda)

Questa pagina ti è stata utile?

Non hai validato correttamente la casella "Non sono un robot"
Torna a inizio pagina