Il parere del 3 novembre 2015 risponde a quesito in materia di start-up innovative, in relazione all’applicazione dell’articolo 25, comma 2, lett. b) del D.L. 179/2012, con riferimento alla possibilità, in un momento successivo all’iscrizione in sezione speciale, di mutare il requisito senza che da ciò derivi una soluzione di continuità nell’iscrizione stessa.
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