Il parere risponde a un quesito in materia di startup di impresa, in particolare riguardo il caso di una società operante nell’ambito oggettivo della innovazione tecnologica, che non disporrebbe, tuttavia, del requisito soggettivo dettato dall’articolo 25, comma 2, lett. g) del D.L. 179 del 2012, che afferma «g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda », in quanto trattasi di s.r.l., già costituita, che si renderebbe affittuaria di un’azienda.
Parere 3 settembre 2015 (pdf, 224 kb)