Il parere dell'8 ottobre 2013 fornisce chiarimenti in relazione al caso di una società operante nell’ambito oggettivo della innovazione tecnologica, che non disporrebbe, tuttavia, del requsito soggettivo dettato dall’articolo 25, comma 2, lett. g) del D.L. 179 del 2012, che afferma «g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda ».
Allegato
Parere 8 ottobre 2013 (pdf, 197 kb)