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Il decreto, adottato in attuazione dell’articolo 18, comma 6, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, disciplina le condizioni per l’accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con riferimento alle operazioni finanziarie di crowdfunding per le imprese.

In particolare, il decreto stabilisce le modalità di accesso al Fondo, la misura massima della garanzia concedibile, le modalità di retrocessione all’investitore delle somme derivanti dall’eventuale escussione e liquidazione della garanzia, nonché le modalità di accreditamento al Fondo dei fornitori di servizi di crowdfunding.

Le disposizioni di cui al decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del comunicato che dà notizia dell’adozione del decreto ministeriale di approvazione delle modifiche alle Disposizioni Operative del Fondo, adottate dal Consiglio di gestione ai fini dell’adeguamento di tale disciplina operativa ai contenuti del decreto stesso.

Un comunicato relativo al decreto è  stato pubblicato nella GURI n. 34 dell’11 febbraio 2026.

 

Pubblicato sul sito il 3 febbraio 2026

 

 

 

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