Disposizioni attuative e materiali per l’applicazione della direttiva (UE) 2024/825
Con il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 di “Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione” è stata recepita la direttiva in questione che muove dall’intento di rafforzare i diritti dei consumatori, contrastando le pratiche sleali e rafforzando i presidi informativi posti a tutela di questi ultimi, contribuendo, al contempo, a un'economia circolare, pulita e verde.
In tale contesto sono stati previsti due nuovi strumenti informativi: l’Avviso armonizzato e l’Etichetta armonizzata, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960, che dovranno essere utilizzati a partire dal 27 settembre 2026.
Avviso armonizzato
Con l’avviso armonizzato – che è obbligatorio – i venditori di beni di consumo sono tenuti ad informare i consumatori dei loro diritti derivanti dalla garanzia legale. I venditori sono tenuti a esporre l'avviso armonizzato in modo visibile (ad esempio, in negozio, vicino alla cassa o, in caso di vendita online, sul sito web del venditore).
- Se stampato, non può essere di dimensioni inferiori al formato A4
- Se esposto in un negozio, può essere a colori o in bianco e nero
- Se visualizzato online, deve essere a colori.
L’Avviso esposto deve essere conforme al modello di cui all’allegato II-octies (Parte 1) del Codice del consumo.
- Scarica l'Avviso armonizzato (pdf)
- Ulteriori informazioni sul sito in italiano della Commissione europea.
Etichetta armonizzata
I produttori che scelgono di offrire una garanzia commerciale di durabilità volontaria, che va al di là di quella legale, devono utilizzare l'etichetta GARAN armonizzata a livello dell'UE.
La garanzia commerciale di durabilità è offerta dai produttori, senza costi aggiuntivi, per l'intero bene e per una durata superiore a due anni. L’etichetta deve essere esposta in modo visibile. Resta ferma la possibilità, tanto per i produttori quanto per i venditori, di offrire altri tipi di garanzie commerciali a condizione che ciò non confonda i consumatori circa la garanzia commerciale di durabilità offerta dai produttori attraverso l'etichetta GARAN dell'UE.
- Se stampata, non può essere di dimensioni inferiori a 95 x 100 mm e può essere a colori oppure in bianco e nero
- Se utilizzata online, deve essere a colori e può utilizzare un formato di visualizzazione annidato, espandibile al primo click o passaggio del mouse.
L’etichetta da utilizzare deve essere conforme al modello di cui all’allegato II-octies (Parte 2) del Codice del consumo.
- Scarica i format
- Ulteriori informazioni sul sito in italiano della Commissione europea.