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Con l’Ordinanza n. 22592/2025 del 15.12.2025, il T.A.R. Lazio ha disposto l’integrazione del contradditorio processuale relativo al giudizio in oggetto tramite la pubblicazione per pubblici proclami degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il Giudice in particolare ha previsto che “il Ministero ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell’elenco nominativo dei controinteressati) il testo integrale del ricorso, il testo della presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati”.

Al fine di adempiere a quanto disposto dal giudice amministrativo, si trasmette l’allegata documentazione pervenuta dal legale dell’impresa “ALI AEROSPACE S.p.A.” (All. 1), il ricorso presentato dalla predetta società (All.2) e l’Ordinanza n. 22592/2025 del 15.12.2025 summenzionata (All.3) ai fini della relativa pubblicazione sul sito web del Ministero.

Si specifica che il documento informatico presentato dal legale della società (cfr All. 1) è stato redatto così come indicato nei punti a.1) - a.5) dell’Ordinanza del TAR Lazio in questione.

Inoltre, si rappresenta che questa Amministrazione, così come previsto dal Giudice “c.1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita; c.2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell’avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un’apposita sezione denominata “atti di notifica”; c.3) dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati”.

Si comunica, infine, che la pubblicazione di cui trattasi dovrà essere effettuata nel termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, trasmessa dall’Avvocatura generale dello Stato il 17 dicembre 2025.

 

 

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