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Problemi con polizze, rimborsi assicurativi

Cos’è l’Arbitro Assicurativo?

È un sistema di risoluzione alternativo delle controversie tra clienti e imprese e/o intermediari assicurativi.
L’Arbitro Assicurativo decide la controversia sulla base della documentazione presentata dalle parti. Non è prevista la partecipazione delle parti alle riunioni del Collegio. La Segreteria tecnica dell’Arbitro Assicurativo, istituita presso l’IVASS, cura l’istruttoria dei ricorsi.

 

Quali controversie può trattare?

L’Arbitro Assicurativo è competente su questioni relative a contratti assicurativi già conclusi, come ad esempio:

  • sottoscrizione della polizza
  • interpretazione delle clausole
  • gestione del sinistro
  • liquidazione del danno
  • comportamento dell’impresa o dell’intermediario (es. nella distribuzione del prodotto)

Esempi pratici: una polizza sulla vita non liquidata, clausole contrattuali poco chiare, un rimborso negato per danni alla casa o all’auto.
Sono escluse: le controversie su contratti non ancora conclusi e quelle tra imprese o intermediari assicurativi che riguardano la loro attività professionale.

 

Perché scegliere l’Arbitro Assicurativo?

  • Semplice: la procedura si svolge online con un percorso guidato
  • Economico: costa solo 20 euro che verranno rimborsati al cliente in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso
  • Rapido: il ricorso si conclude in 180 giorni prorogabili al massimo di altri 90 in caso di complessità della questione sottoposta alla valutazione dell’Arbitro Assicurativo
  • Trasparente: in caso di mancato rispetto della decisione, il nome dell’impresa e/o dell’intermediario viene pubblicato on line (per 5 anni sul sito dell'Arbitro e per 6 mesi su quello del soggetto interessato) o, se il soggetto non ha un sito, viene affisso nei suoi locali commerciali
  • Accessibile: non è necessaria l’assistenza di un avvocato

 

Quando si può fare ricorso?

Prima di presentare il ricorso è necessario aver inviato un reclamo all’impresa o all’intermediario. Se l’impresa o l’intermediario non rispondono entro 45 giorni, ovvero se la risposta è insoddisfacente, il cliente puo presentare ricorso all’Arbitro.
Il termine per presentare il ricorso è di 12 mesi dall’invio del reclamo.

Il ricorso all’AAS funziona in alternativa ad altri strumenti come la mediazione o la negoziazione assistita ed è una condizione necessaria per potersi rivolgere al giudice ordinario.

 

Come si presenta il ricorso?

Il ricorso si presenta solo online su un portale dedicato disponibile all’indirizzo arbitroassicurativo.org
Può essere presentato dal cliente o da un delegato con procura, anche tramite una associazione di consumatori.

 

Come funziona la procedura?

  • Invio del ricorso: solo online, tramite portale dedicato (disponibile sul sito dell’Arbitro Assicurativo)
  • Comunicazione alle controparti: la Segreteria tecnica contatta l’impresa e/o l’intermediario
  • Istruttoria: la Segreteria tecnica raccoglie i documenti dalle parti, prepara il fascicolo e lo invia al Collegio per la decisione. Questa fase dura al massimo 90 giorni
  • Decisione: il Collegio decide entro 90 giorni dalla data in cui si è conclusa l’istruttoria, prorogabili una sola volta per un massimo di 90 giorni
  • Attuazione: la decisione dell’Arbitro Assicurativo non è vincolante come quella adottata dall’Autorità giudiziaria; tuttavia, il suo inadempimento è reso pubblico e ha un impatto reputazionale

 

Domande frequenti

  • Serve un avvocato? No, non è necessario
  • Quanto dura? 180 giorni (prorogabili in caso di complessità per altri 90 giorni)
  • Quanto costa? 20 euro per il cliente, rimborsati se il ricorso viene accolto anche solo parzialmente
  • Qual è il valore massimo della controversia?
    • Polizze vita:
      • fino a € 300.000 per contratti caso morte di puro rischio
      • fino a € 150.000 per altri tipi (es. prodotti di investimento assicurativo)
    • Polizze danni:
      • fino a € 25.000 in generale
      • fino a € 2.500 per danni da responsabilità civile (es. RC auto, RC sanitaria)
  • L’esito è vincolante? No, ma se l’impresa/intermediario non rispetta la decisione, il suo nome viene:
    • pubblicato per 5 anni sul sito dell’AAS
    • e per 6 mesi sul sito dell’impresa /dell’intermediario. In assenza di un sito la notizia è affissa nei locali commerciali

Se il ricorrente non è soddisfatto della decisione dell’AAS può sempre rivolgersi al giudice ordinario.


Nota bene

  • Il portale online per la presentazione dei ricorsi è disponibile sul sito dell’Arbitro Assicurativo
  • Il ricorso all’AAS è alternativo alla mediazione o alla negoziazione assistita

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