Risoluzione alternativa delle controversie – CONSOB

Di quali controversie si occupa?
L’ACF risolve le controversie tra risparmiatori e intermediari finanziari.
Tratta casi di violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione previsti nei confronti dei risparmiatori nello svolgimento delle seguenti attività:
- Servizi e attività di investimento
- Gestione collettiva del risparmio
- Offerte fuori sede di prodotti finanziari
- Distribuzione di prodotti di investimento assicurativi
- Servizi di crowdfunding
Esempi concreti: investimenti non in linea con le caratteristiche dell’investitore, informazioni carenti o ingannevoli, disservizi nella gestione del patrimonio o nella sottoscrizione di prodotti finanziari.
Non si possono presentare ricorsi se:
- è in corso una causa o un’altra procedura extragiudiziale o un procedimento arbitrale sugli stessi fatti
- c’è già stata una decisione ACF o una sentenza/arbitrato sulla questione
- non è stato presentato un preventivo reclamo all’intermediario
Cos’è l’ACF e chi lo gestisce?
L’Arbitro per le Controversie Finanziarie è uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie (ADR) istituito dalla CONSOB.
Rivolgendosi all’ACF è possibile attivare una procedura stragiudiziale di carattere decisorio, gestita interamente online e basata sulla documentazione fornita dalle parti, senza udienze.
Perché sceglierlo?
- Facile: tutto si fa online, con procedura guidata, semplice e intuitiva
- Gratuito: nessun costo per l’investitore
- Rapido: decisione entro 90 giorni (prorogabili di altri 90 in casi complessi)
- Efficace: anche se la decisione non è vincolante, la sua inosservanza ha un impatto reputazionale per l’intermediario inadempiente
- Accessibile: non è necessario un avvocato, ma è possibile fare ricorso personalmente o avvalendosi di un’associazione di consumatori. Per l’assistenza nell’utilizzo del portale è disponibile un contact center presso l’ACF (06/8477850)
Quando si può attivare?
Puoi ricorrere all’ACF se:
- hai inviato un reclamo all’intermediario sui medesimi fatti oggetto del ricorso e non hai ricevuto risposta entro 60 giorni, oppure
- la risposta ricevuta è insoddisfacente
Hai tempo 1 anno dalla data del reclamo per presentare ricorso all’ACF
Come funziona la procedura?
- Registrazione: sul sito acf.consob.it, l’investitore si registra e riceve le credenziali di accesso
- Presentazione del ricorso: attraverso l’area riservata, seguendo le istruzioni presenti nel sito, compilando i campi proposti dalla procedura guidata e caricando la relativa documentazione
- Scambio di deduzioni: l’intermediario risponde, il ricorrente può replicare
- Decisione: il collegio ACF valuta tutta la documentazione e decide con pronuncia motivata comunicandola alle parti
- Esito: entro 90 giorni dal completamento del contraddittorio (prorogabile solo in casi complessi)
Come presentare il ricorso?
- Registrati su acf.consob.it
- Accedi all’area riservata e segui le istruzioni presenti sul sito
- Compila i campi proposti dalla procedura guidata e allega i documenti richiesti
- Ricevi le comunicazioni online e controlla lo stato del procedimento in qualsiasi momento
Domande frequenti
- Cosa devo fare prima di trasmettere un ricorso all’ACF? È necessario trasmettere all’intermediario un reclamo sui medesimi fatti oggetto del ricorso
- Serve un avvocato? No, puoi scegliere di presentare il ricorso in autonomia oppure, ove necessario, puoi farti aiutare da un soggetto terzo, come ad esempio le associazioni dei consumatori
- Quanto dura? Circa 90 giorni dalla data di chiusura del contraddittorio tra le parti (prorogabili di altri 90 giorni per i casi complessi)
- Quanto costa? Nulla, per l’investitore la procedura è gratuita
- Quanto posso chiedere? Fino a 500.000 euro
- L’esito è vincolante? No, ma il tasso di adempimento è elevato (94% circa nel 2025) e se l’intermediario non adempie alla decisione subisce un danno reputazionale perché l’inadempimento viene segnalato:
- sul sito dell’ACF
- sul sito dell’intermediario
- su due quotidiani nazionali (di cui uno economico) mediante appositi annunci pubblicitari
Nota bene
- L’ACF può esaminare solo controversie su fatti avvenuti nei 10 anni antecedenti la data di proposizione del ricorso
- La decisione dell’ACF non preclude alle parti la possibilità di avviare sugli stessi fatti un procedimento giurisdizionale
- La procedura ACF sostituisce il tentativo di mediazione obbligatoria richiesto dalla legge per poter agire in giudizio
- Le FAQ aggiornate e la guida completa su come proporre un ricorso sono disponibili sul sito acf.consob.it