Questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari per la fruizione dei contenuti. Per maggiori informazioni leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Privacy Policy
Governo italiano
Seguici su
Cerca

Risoluzione alternativa delle controversie – CONSOB

Di quali controversie si occupa?

L’ACF risolve le controversie tra risparmiatori e intermediari finanziari.
Tratta casi di violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione previsti nei confronti dei risparmiatori nello svolgimento delle seguenti attività:

  • Servizi e attività di investimento
  • Gestione collettiva del risparmio
  • Offerte fuori sede di prodotti finanziari
  • Distribuzione di prodotti di investimento assicurativi
  • Servizi di crowdfunding

Esempi concreti: investimenti non in linea con le caratteristiche dell’investitore, informazioni carenti o ingannevoli, disservizi nella gestione del patrimonio o nella sottoscrizione di prodotti finanziari.


Non si possono presentare ricorsi se:

  • è in corso una causa o un’altra procedura extragiudiziale o un procedimento arbitrale sugli stessi fatti
  • c’è già stata una decisione ACF o una sentenza/arbitrato sulla questione
  • non è stato presentato un preventivo reclamo all’intermediario

 

Cos’è l’ACF e chi lo gestisce?

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie è uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie (ADR) istituito dalla CONSOB.
Rivolgendosi all’ACF è possibile attivare una procedura stragiudiziale di carattere decisorio, gestita interamente online e basata sulla documentazione fornita dalle parti, senza udienze.

Perché sceglierlo? 

  • Facile: tutto si fa online, con procedura guidata, semplice e intuitiva
  • Gratuito: nessun costo per l’investitore
  • Rapido: decisione entro 90 giorni (prorogabili di altri 90 in casi complessi)
  • Efficace: anche se la decisione non è vincolante, la sua inosservanza ha un impatto reputazionale per l’intermediario inadempiente
  • Accessibile: non è necessario un avvocato, ma è possibile fare ricorso personalmente o avvalendosi di un’associazione di consumatori. Per l’assistenza nell’utilizzo del portale è disponibile un contact center presso l’ACF (06/8477850)

 

Quando si può attivare?

Puoi ricorrere all’ACF se:

  • hai inviato un reclamo all’intermediario sui medesimi fatti oggetto del ricorso e non hai ricevuto risposta entro 60 giorni, oppure
  • la risposta ricevuta è insoddisfacente

Hai tempo 1 anno dalla data del reclamo per presentare ricorso all’ACF

 

Come funziona la procedura? 

  • Registrazione: sul sito acf.consob.it, l’investitore si registra e riceve le credenziali di accesso
  • Presentazione del ricorso: attraverso l’area riservata, seguendo le istruzioni presenti nel sito, compilando i campi proposti dalla procedura guidata e caricando la relativa documentazione
  • Scambio di deduzioni: l’intermediario risponde, il ricorrente può replicare
  • Decisione: il collegio ACF valuta tutta la documentazione e decide con pronuncia motivata comunicandola alle parti
  • Esito: entro 90 giorni dal completamento del contraddittorio (prorogabile solo in casi complessi)

 

Come presentare il ricorso? 

  • Registrati su acf.consob.it
  • Accedi all’area riservata e segui le istruzioni presenti sul sito
  • Compila i campi proposti dalla procedura guidata e allega i documenti richiesti
  • Ricevi le comunicazioni online e controlla lo stato del procedimento in qualsiasi momento

 

Domande frequenti 

  • Cosa devo fare prima di trasmettere un ricorso all’ACF? È necessario trasmettere all’intermediario un reclamo sui medesimi fatti oggetto del ricorso
  • Serve un avvocato? No, puoi scegliere di presentare il ricorso in autonomia oppure, ove necessario, puoi farti aiutare da un soggetto terzo, come ad esempio le associazioni dei consumatori
  • Quanto dura? Circa 90 giorni dalla data di chiusura del contraddittorio tra le parti (prorogabili di altri 90 giorni per i casi complessi)
  • Quanto costa? Nulla, per l’investitore la procedura è gratuita
  • Quanto posso chiedere? Fino a 500.000 euro 
  • L’esito è vincolante? No, ma il tasso di adempimento è elevato (94% circa nel 2025) e se l’intermediario non adempie alla decisione subisce un danno reputazionale perché l’inadempimento viene segnalato:
    • sul sito dell’ACF
    • sul sito dell’intermediario
    • su due quotidiani nazionali (di cui uno economico) mediante appositi annunci pubblicitari

 

Nota bene 

  • L’ACF può esaminare solo controversie su fatti avvenuti nei 10 anni antecedenti la data di proposizione del ricorso
  • La decisione dell’ACF non preclude alle parti la possibilità di avviare sugli stessi fatti un procedimento giurisdizionale
  • La procedura ACF sostituisce il tentativo di mediazione obbligatoria richiesto dalla legge per poter agire in giudizio
  • Le FAQ aggiornate e la guida completa su come proporre un ricorso sono disponibili sul sito acf.consob.it

Questa pagina ti è stata utile?

'Non hai validato correttamente la casella "Non sono un robot"'
Torna a inizio pagina