Questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari per la fruizione dei contenuti. Per maggiori informazioni leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Privacy Policy
Governo italiano
Seguici su
Cerca

Aziende, servizi

Cos’è la negoziazione paritetica?

La negoziazione paritetica (o conciliazione paritetica) è uno strumento di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, disciplinato da specifici Protocolli d'intesa sottoscritti da almeno un terzo delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale e un’azienda o associazioni di aziende, per la gestione di specifiche tipologie di controversie.
La procedura si fonda sulla presenza, in posizione di parità, delle associazioni dei consumatori, per conto del cliente, e di rappresentanti dell’azienda, in modo da garantire equilibrio, competenza e collaborazione tra le parti in assenza di asimmetrie negoziali.
Tra i vantaggi di questa specifica procedura vi è l’impegno dell’azienda a prender parte agli incontri e a ottemperare alle soluzioni individuate in virtù del Protocollo sottoscritto. Inoltre, la posizione di parità tra rappresentanti aziendali e rappresentati delle associazioni dei consumatori favorisce il confronto bilanciato e trasparente, garantendo una elevata efficacia nella composizione delle controversie.

 

Di che controversie si occupa?

Tale procedura è attivabile per controversie in materia di consumo. Ad oggi esistono diversi protocolli che permettono di avviare procedure nei settori dei trasporti (trasporto ferroviario e autostrade), dell’energia, del servizio idrico, delle telecomunicazioni, dei servizi postali e taluni servizi finanziari, del commercio elettronico.
Per attivare le procedure di conciliazione paritetica ci si può rivolgere agli specifici organismi iscritti negli elenchi ADR di competenza delle rispettive Autorità (per approfondimenti vedi in fondo alla pagina).

 

Perché sceglierlo?

  • Costo: il consumatore non paga alcun costo per l’attivazione della procedura
  • Facile: la procedura, semplice e senza particolari formalismi, può essere attivata sia online che offline
  • Rapido: la procedura è regolata da termini predefiniti e si conclude in media in un tempo inferiore rispetto alla durata massima di 90 giorni stabilita dal Codice del consumo
  • Accessibile: non serve un avvocato, ma si partecipa alla procedura mediante un rappresentante di un’associazione che garantisce specifiche competenze sui diritti e la tutela dei consumatori nei settori di consumo
  • Trasparente: un organo paritetico di garanzia sovrintende il funzionamento dell’organismo e ne coordina le relative attività
  • Efficace: gestione orientata alla soluzione concreta del problema.

 

Quando si può attivare?

Sebbene possano esserci delle differenze tra singole procedure, in generale la procedura si può attivare dopo aver inviato un reclamo all’azienda e:

  • non aver ricevuto risposta entro la scadenza prevista nel regolamento dell’organismo, oppure
  • la risposta ricevuta non risulta soddisfacente.

La previa presentazione di un reclamo è obbligatoria per poter presentare domanda di negoziazione paritetica.

 

Come funziona la procedura?

  • Presentazione della domanda: in autonomia o rivolgendosi ad un’associazione dei consumatori che abbia un protocollo attivo con l’azienda coinvolta nella controversia
  • Scambio di documentazione: l’organismo verifica l’ammissibilità della richiesta e raccoglie la documentazione necessaria. Una Commissione di conciliazione, composta da un rappresentante del consumatore e da uno dell’azienda, viene incaricata di gestire il caso. Entrambe le parti possono presentare documenti, prove e osservazioni
  • Esito:
    • Positivo: se si trova una soluzione condivisa, le parti sottoscrivono un verbale di accordo che ha valore di accordo transattivo (ex art. 1965 c.c.) e si impegnano a rispettarlo.
    • Negativo: viene redatto un verbale di mancato accordo e il consumatore può decidere se proseguire con altri strumenti (es. ricorso giudiziario).

 

Domande frequenti

  • Serve un avvocato? No, ma sei assistito da un’associazione dei consumatori
  • Quanto dura? In via ordinaria si conclude entro 90 giorni
  • Quanto costa? Gratuito per il consumatore
  • L’esito è vincolante? No, ma il verbale di conciliazione acquisisce efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 cod. civ.

Questa pagina ti è stata utile?

'Non hai validato correttamente la casella "Non sono un robot"'
Torna a inizio pagina