Con riferimento alla procedura per l’assegnazione ai FSMA in ambito locale della capacità trasmissiva delle reti locali di 1° e 2° livello, si pubblicano di seguito, in forma di FAQ, ed in attesa della pubblicazione delle ulteriori richieste di chiarimento ricevute ai sensi dell’art. 4, comma 10, del bando, le prime risposte relative alle richieste di chiarimenti pervenute.
Si precisa che, nei prossimi giorni, la pagina verrà aggiornata con la pubblicazione delle risposte alle ulteriori richieste di chiarimenti ricevute.
- Le emittenti con autorizzazione a carattere comunitario che richiedono l'opzione di accesso alla riserva qualora non rientrassero vanno direttamente a concorrere con gli altri partecipanti per la restante parte oppure vengono esclusi?
Le emittenti a carattere comunitario, che ne facciano richiesta, concorrono per la quota riservata di capacità trasmissiva. In caso di esaurimento della riserva, non concorrono con gli altri partecipanti per la restante parte.
ERRATA CORRIGE: vedi faq n. 151
- I giornalisti devono essere inseriti anche nel prospetto dei dipendenti oppure soltanto nel prospetto dei giornalisti?
Nella compilazione della domanda, i giornalisti dovranno essere inseriti unicamente nel prospetto giornalisti.
- Facendo riferimento ai dipendenti, per l’ipotesi che un dipendente nel corso del biennio abbia variato qualifica, si chiede se si debba inserire lo stesso nominativo due volte suddividendolo per forma contrattuale.
Si conferma che il nominativo debba essere inserito due volte, suddiviso per forma contrattuale, anche ove si tratti di apprendista a tempo indeterminato.
- Facendo riferimento ai dipendenti, per l’ipotesi che un dipendente nel corso dello stesso anno abbia cessato il rapporto di lavoro e sia stato successivamente riassunto, si chiede se si debba inserirlo due volte con date d’assunzione diverse.
Si conferma che l’interpretazione è corretta e che il nominativo debba essere inserito due volte, con le rispettive date di assunzione.
- In caso di un’autorizzazione FSMA ceduta ad altro soggetto precedentemente alla pubblicazione del bando, ma non ancora comunicata al MISE, chi deve presentare la domanda per FSMA nel relativo bando scadente il 21.09 p.v., il cedente attuale intestatario dell’autorizzazione FSMA o la società acquirente che ancora non ha volturato l’autorizzazione e non ha ancora comunicato l’acquisto?
Ai sensi dell’art. 2 del bando di gara la domanda può essere presentata solo dai soggetti titolari di autorizzazione per FMSA alla data di pubblicazione del bando. Poiché ai sensi dell’art. 6 della delibera AGCOM 353/11 la autorizzazione può essere ceduta solo “previo” assenso del Ministero, la società che non ha comunicato l’avvenuta cessione non è legittimata alla presentazione della domanda.
- In caso di un’autorizzazione FSMA, mediante conferimento di ramo d’azienda comprensivo di numerazione LCN, ad altro soggetto precedentemente la pubblicazione del bando, ma non ancora comunicato al MISE, chi deve presentare la domanda per FSMA nel relativo bando scadente il 21.09 p.v. l’attuale intestatario dell’autorizzazione FSMA o la società in cui nel proprio patrimonio è stato conferito il ramo d’azienda contenente la numerazione LCN, ma che ancora non ha volturato l’autorizzazione e non ha ancora comunicato il conferimento?
Ai sensi dell’art. 2 del bando di gara la domanda può essere presentata solo dai soggetti titolari di autorizzazione per FMSA alla data di pubblicazione del bando. Poiché ai sensi dell’art. 6 della delibera AGCOM 353/11 la autorizzazione può essere ceduta solo “previo” assenso del Ministero, la società che non ha comunicato l’avvenuta cessione non è legittimata alla presentazione della domanda.
- Può partecipare al bando un nuovo soggetto che acquista a seguito di cessione di ramo di azienda l'autorizzazione FSMA con attribuzione LCN assegnato, tenendo presente che la voltura è ancora in corso. Inoltre, in questo caso lo stesso deve considerarsi nuovo soggetto o FSMA esistente?
Qualora risulti da data certa che la cessione dell’autorizzazione sia intervenuta (in una con la cessione dell’operatore, o del relativo ramo di azienda) prima della pubblicazione del bando, e sia stata inoltrata istanza per la volturazione del titolo autorizzatorio prima della pubblicazione del bando, e il procedimento sia ancora pendente, è consentito al cessionario di presentare la relativa domanda: resta inteso che, in tal caso, l’effettiva partecipazione sarà subordinata all’esito del procedimento di volturazione.
ERRATA CORRIGE: vedi faq n. 152.
- Il soggetto che ha acquisito di recente, prima della pubblicazione del bando un'autorizzazione FSMA, può partecipare al bando?
Come si comporta il titolare in merito agli allegati dei dipendenti, dei giornalisti, dei costi sostenuti che ovviamente non ha avuto nel biennio 2019-2020?
Si conferma che la domanda dovrà essere presentata dal soggetto in capo al quale è vigente il titolo autorizzatorio alla data di pubblicazione del bando e che le dichiarazioni, relative ai vari parametri, dovranno essere relative al soggetto che presenta la domanda.
Le dichiarazioni relative a dipendenti e giornalisti devono essere riferite al biennio 2019-2020 e pertanto, nell’ipotesi che un soggetto non abbia avuto dipendenti e giornalisti, né sostenuto costi, in tale biennio non dovrà allegare documentazione.
- In seduta pubblica, è possibile formulare richiesta di capacità trasmissiva a regime inferiore a 1,5 Mbit/s?
No. A ciascun marchio potrà essere assegnata una capacità trasmissiva a regime che vada da 1,5 Mbit/s a 3 Mbit/s.
E’ fatto salvo il caso disciplinato dal comma 7 dell'art. 1, ossia, “nel caso di area tecnica non coperta integralmente da reti di secondo livello, i FSMA che nel biennio 2019/2020 abbiano trasmesso esclusivamente nel bacino relativo alle provincie di….., qualora ne abbiano fatta richiesta espressa nella domanda di partecipazione, che siano collocati utilmente in graduatoria e che intendano continuare a trasmettere in tale bacino, possono richiede all’operatore di rete aggiudicatario capacità trasmissiva al massimo pari a 1,5 Mbit/s, per ciascun marchio ed entro un limite complessivo di 3,5 Mbit/s, ad un prezzo riproporzionato, in base alla quota di popolazione coperta nel bacino di interesse, rispetto al prezzo praticato dall’operatore aggiudicatario dell’operatore di primo livello come indicato nell’offerta di servizio”.
- In fase di negoziazione è possibile richiedere una riduzione della richiesta di capacità trasmissiva formulata in seduta pubblica?
No. Non è ammessa nella fase di negoziazione una riduzione della richiesta di capacità trasmissiva rispetto a quella dichiarata e richiesta in seduta pubblica.
- È possibile inserire una porzione di banda inferiore a 1,5mgabit per la trasmissione nel caso di SD o è il minimo consentito?
No, 1,5 megabit è il minimo consentito, salvo il caso disciplinato dall’articolo 1, comma 7, del Bando.
- In circostanze particolari (si vuole trasmettere in SD, si è in possesso di apparecchiature di ultimissima generazione appositamente studiate per il low bit rate, un’oggettiva carenza di banda di primo e anche di secondo livello come nell’area tecnica 15, costi elevatissimi richiesti…), sarebbe possibile concordare con l’operatore di rete anche un fitto più basso di banda sotto il minimo previsto di 1,5 Mbit?
Si conferma la risposta data al precedente quesito, ovvero che 1,5 megabit è il minimo consentito, salvo il caso disciplinato dall’articolo 1, comma 7, del Bando.
- In considerazione che la delibera Agcom n. 39/19/COSN (con la quale è stato approvato l’attuale PNAF) stima che le prestazioni degli attuali Codec HEVC possano risultare in un bit rate di circa 2,5 – 3 Mbit/s per un programma in alta definizione (HD) e in un bit rate di circa 1 Mbit/s per un programma in formato standard (SD), si chiede di conoscere:
- se sia possibile formulare richiesta di assegnazione di una quantità di capacità trasmissiva a regime inferiore a 1,5 Mbit/s.
- se sia possibile richiedere qualsivoglia quantità di capacità trasmissiva a regime tra 1,5 Mbit/s e 3Mbit/s.
Si conferma la risposta data al precedente quesito, ovvero che 1,5 megabit è il minimo consentito, salvo il caso disciplinato dall’articolo 1, comma 7, del Bando.
È invece possibile richiedere qualsivoglia quantità di capacità trasmissiva a regime tra 1,5 Mbit/s e 3Mbit/s.
- Il valore della capacità trasmissiva che viene richiesto in fase di compilazione della domanda è vincolante?
Ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del Bando i soggetti partecipanti alla gara indicheranno in seduta pubblica la capacità trasmissiva richiesta nei limiti di quanto previsto dall’art. 1 comma 5. L’inserimento di detta capacità in fase di compilazione della domanda, secondo quanto richiesto dalla Piattaforma, non sarà in alcun modo vincolante.
- Quando verranno allineati i titoli abilitativi alla copertura di rete di primo e secondo livello alla cui capacità trasmissiva gli stessi soggetti dovessero accedere all’esito della selezione?
I titoli abilitativi verranno allineati a conclusione della procedura.
- L’art. 1, comma 8 dei bandi prevede, con riferimento alla riserva di capacità trasmissiva a favore delle emittenti comunitarie, che le stesse vengano selezionate, tra l’altro, “a condizione che si impegnino nella domanda di partecipazione ad un trasporto minimo di almeno 1 programma per un periodo non inferiore a 3 anni”. Inoltre, l’art. 3, comma 2 dei bandi prevede che, nelle domande finalizzate a chiedere l’accesso alla citata riserva debba essere allegato “l’impegno sottoscritto dal legale rappresentante della fondazione, associazione o società cooperativa a trasmettere almeno 1 programma per un periodo non inferiore a 3 anni”. Al riguardo si chiede di conoscere quale sia il significato di tale impegno, considerato che: (i) ogni FSMA può trasmettere un solo programma (il proprio), mentre con l’uso dell’avverbio “almeno” pare lasciarsi intendere che un FSMA comunitario possa (in ipotesi) trasmettere più programmi (cosa evidentemente impossibile anche sotto il profilo tecnico); (ii) l’uso all’art. 1, comma 8 delle parole “trasporto minimo” non è coerente con l’attività di un FSMA, bensì con l’attività di un operatore di rete; (iii) l’art.9 dei bandi già prevede precisi obblighi per tutti gli aggiudicatari della capacità trasmissiva sicché il suddetto obbligo di tre anni non appare giustificato.
L'articolo 1, comma 8, del bando deve essere interpretato nel senso che l'FSMA si deve impegnare a fornire un programma per un periodo non inferiore a 3 anni.
- Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera a) dei bandi si chiede se sia considerato o meno nuovo entrante un soggetto che richiede l’autorizzazione FSMA al momento della presentazione della domanda, laddove lo stesso sia sottoposto al controllo o sia collegato con un soggetto titolare di autorizzazione FSMA al momento della presentazione della domanda.
Non può essere considerato nuovo entrante, per tale intendendosi, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. b) del Bando, soltanto quel soggetto che al momento della presentazione della domanda non diffonda, né direttamente, né indirettamente (cioè tramite soggetti collegati o controllati) alcun marchio in nessun bacino locale del territorio italiano. Si precisa che ai fini della presente procedura la nozione di controllo e collegamento è quella prevista dai commi 14 e 15 dell’art. 43 del d.lgs. 177/2005 e ss.mm.ii.
- Si chiede di conoscere se ai fini di essere legittimati a trasmissioni in HD sia possibile chiedere quantità di capacità trasmissiva inferiore a 2,5 Mbit/s.
Si chiede inoltre di conoscere se l’indicazione in domanda di cui all’art.3, comma 3, lettera e) dei bandi sia vincolante ovvero se possa essere modificata in sede di seduta pubblica di cui all’art.6 dei bandi (tenuto conto che in tale sede occorre indicare la quantità di capacità trasmissiva richiesta e tenuto conto che in relazione alla posizione in graduatoria del singolo FSMA potrebbe residuare una capacità trasmissiva insufficiente per la trasmissione in HD).
La quantità minima di banda può essere utilizzata sia in HD che in SD, a scelta del fornitore. Si conferma, inoltre, che l’inserimento di detta capacità in fase di compilazione della domanda, secondo quanto richiesto dalla Piattaforma, non sarà in alcun modo vincolante.
- Si chiede di conoscere come debba essere documentata, ai fini della partecipazione alla procedura, la regolarità contributiva INPS e INPGI relativa al personale dipendente.
Le dichiarazioni relative ai dipendenti e ai giornalisti sono quelle richieste dalla procedura informatica per la presentazione della domanda.
- L’art. 3, commi II e e IV prevede (rispettivamente per i dipendenti non giornalisti e per i dipendenti giornalisti) che il criterio di ripartizione dei dipendenti “fra i diversi marchi è lasciato alla libera scelta del soggetto partecipante, fermo restando che il punteggio ottenuto per un marchio in relazione ad una singola area tecnica non può essere utilizzato per lo stesso marchio in una diversa area tecnica”. Al riguardo si ritiene che, al fine di evitare situazioni di irregolarità, tale ripartizione (operata sulla base della libera scelta del soggetto partecipante) debba essere, comunque, coincidente con la ripartizione già operata per il medesimo biennio 2019-2020 in altre procedure (es. procedimento per il riconoscimento dei contributi di cui al DPR n. 146/2017). Conseguentemente si ritiene che la libera scelta del partecipante riguardi i criteri che devono essere applicati sulla reale di ripartizione dei dipendenti tra i diversi marchi e che devono essere sempre identici in ogni procedura dove il criterio dei dipendenti abbia rilevanza. (Tale impostazione pare, peraltro, confermata da quanto previsto nell’allegato “A” ai bandi di gara dove, tra l’altro, si conferma che, nel caso in cui il medesimo soggetto presenti una pluralità di domande per più marchi, ovvero presenti domande in più aree tecniche, i dipendenti presenti in tali domande devono essere conteggiati tenendo conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate per i singoli marchi e/o aree tecniche). Si chiede di conoscere se la suddetta interpretazione del criterio di ripartizione dei dipendenti non giornalisti e dei dipendenti giornalisti di cui all’art. 3, commi II e IV dei bandi sia corretta.
Si conferma che le dichiarazioni relative ai dipendenti e a i giornalisti dovranno corrispondere a quanto autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000, per la graduatoria dei contributi di cui al DPR 146/2017.
- L’art. 3, comma V dei bandi prevede che il criterio di ripartizione dei costi ivi indicati fra i diversi marchi sia lasciato alla libera scelta del soggetto partecipante, fermo restando che il punteggio ottenuto per detti costi, per il marchio oggetto della domanda, in relazione ad ogni singola area tecnica, non possa essere utilizzato per lo stesso marchio in una diversa area tecnica. Al riguardo si ritiene che al fine di evitare situazioni di irregolarità, tale ripartizione (operata sulla base della libera scelta del soggetto partecipante) debba essere, comunque, coincidente con la ripartizione già operata in altre procedure per l’anno 2020 (es. procedimento per il riconoscimento dei contributi di cui al DPR n 146/2017). Conseguentemente si ritiene che la libera scelta del partecipante si riferisca solo ai criteri di ripartizione. Tali criteri devono essere applicati sulla reale ripartizione dei costi tra i diversi marchi e devono essere sempre identici in ogni procedura dove il criterio dei costi in questione abbia rilevanza. Si chiede di conoscere se tale interpretazione sia corretta.
Si conferma il principio stabilito con la risposta alla FAQ n. 20, ovvero che, anche quanto alla ripartizione dei costi, le dichiarazioni dovranno corrispondere a quanto autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000, per la graduatoria dei contributi di cui al DPR 146/2017.
- L’art. 3, comma VI, dei bandi prevede che, alla domanda di partecipazione debba essere allegata, a pena di esclusione, una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito attestante l’affidabilità finanziaria del partecipante, secondo il facsimile allegato al bando. Al riguardo si osserva che, in alcuni casi gli istituti di credito rilasciano tali dichiarazioni sulla base di testi standardizzati che possono avere un tenore letterale con qualche differenza rispetto al facsimile allegato al bando. Si chiede di conoscere se tali testi standardizzati possano, comunque, essere accettati.
Il modello allegato per la dichiarazione di affidabilità finanziaria è un fac-simile. Può pertanto essere utilizzato il modello previsto dalla singola banca, purché esso attesti l'affidabilità finanziaria del partecipante.
- Si chiede di conoscere come viene verificata la regolarità contributiva INPS e INPGI dei soggetti nuovi entranti.
Con le medesime modalità riservate ai FSMA esistenti in sede di rilascio di autorizzazione.
- Si chiede di conoscere come venga calcolato il punteggio dei dipendenti dei soggetti nuovi entranti ai fini della ponderazione sulla media degli anni 2019 e 2020.
La metodologia di calcolo è riportata nell'Allegato A del bando.
- In considerazione che la piattaforma per la presentazione delle domande non prevede (diversamente dalla piattaforma per le domande di cui al DPR 146/2017) un meccanismo automatico di calcolo delle posizioni dei dipendenti non giornalisti e giornalisti (che tenga conto, tra l’altro, della data di assunzione, della data della eventuale cessazione del rapporto, del tipo di contratto full time/ part-time, della percentuale dell’eventuale part-time, della percentuale di effettivo impiego per il marchio oggetto della domanda, tenuto conto di eventuali usi promiscui del dipendente tra diversi marchi, dell’ eventuale cassa integrazione, di eventuali contratti di solidarietà, ecc.) si chiede di conoscere quale dato debba essere riportato nel campo “tempo di occupazione” dei template della piattaforma.
La procedura informatica fornisce le indicazioni. In particolare, per tempo di occupazione, si intende la durata del contratto in mesi; nel campo percentuale di impiego, deve essere indicato il valore 100% nell’ipotesi in cui il contratto sia a tempo pieno (c.d. full time), il valore percentuale corrispondente nel caso di contratto a tempo parziale (c.d. part time: es. 50%, 75% etc.), il valore percentuale corrispondente alla effettiva ripartizione tra i vari marchi del lavoro del dipendente (es. se applicato al 33% al marchio X, si indicherà il valore 33% per detto marchio).
- Si chiede di conoscere se i costi per tecnologie innovative indicati nella domanda per un determinato marchio relativi ad una determinata area tecnica, possano essere indicati per lo stesso marchio in un’altra area tecnica.
Non è possibile, per lo stesso marchio, indicare in due diverse aree tecniche i medesimi costi.
- L’art. 6, comma 3 dei bandi stabilisce che nel corso della seduta pubblica ivi prevista, i soggetti partecipanti alla gara esprimano il proprio ordine di preferenza relativo alle reti per le quali hanno presentato domanda e indichino la capacità trasmissiva richiesta nei limiti di quanto stabilito dall’art. 1, comma 5 dei bandi. Si rileva, tuttavia, che nella piattaforma per la presentazione delle domande viene richiesto di compilare, in sede di redazione delle domande stesse, un campo relativo alla “capacità trasmissiva richiesta a regime” e di inserire al riguardo il valore della capacità trasmissiva richiesta. Si chiede, pertanto, di conoscere: (i) se si tratti di un errore di impostazione del software della piattaforma, ovvero in caso negativo (ii) quale valenza giuridica abbia la compilazione del citato campo relativo alla capacità trasmissiva richiesta a regime, rispetto alla indicazione in seduta pubblica che dovrà essere fornita ai sensi dell’art. 6, comma 3 e (iii) qualora le due indicazioni fossero difformi se prevalga quella resa nell’ambito della seduta pubblica di cui al sopracitato art. 6, comma 3 dei bandi.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del bando i soggetti partecipanti indicheranno in seduta pubblica la capacità trasmissiva richiesta nei limiti di quanto previsto dall’art. 1 comma 5. L’inserimento di detta capacità in fase di compilazione della domanda, secondo quanto richiesto dalla piattaforma, non è quindi necessario e comunque non sarà in alcun modo vincolante
- Nell'ipotesi in cui un dipendente abbia lavorato per 6 mesi e 20 giorni del biennio 2019/2020, come deve essere indicato all'interno del template con riferimento al numero dei mesi lavorati (6 mesi o 7 mesi)?
La risposta è 7 mesi. Si considera, infatti, mese intero la frazione superiore a quindici giorni di calendario come riportato nell'Allegato A del bando di gara.
- Nel caso di assunzione di un dipendente entro il 15 del mese o di licenziamento dopo il 15 del mese, come deve essere approssimato il parametro tempo occupazionale? Il mese quando occorre considerarlo per intero o meno?
Si conferma che si considera mese intero se il periodo lavorativo supera i 15 giorni di calendario.
- Nel caso di aspettativa facoltativa di un dipendente nel biennio considerato, i mesi in questione come vanno computati? Cosa occorre indicare nel template?
I mesi di aspettativa facoltativa non concorrono ai fini dell’attribuzione del punteggio.
- Alla luce di quanto disposto dall’art. 3, comma 4, punto i) del bando, secondo cui il FMSA deve allegare alla domanda di partecipazione il “numero di dipendenti effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi occupati nel biennio 2019-2020 con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPS, ed indicazione per ciascuno di essi della data di assunzione, qualifica, mansione, tempo di occupazione e tipologia di contratto”, si chiede conferma che il FSMA che presenti domanda al bando per più marchi e più aree tecniche sia obbligato a ripartire i propri dipendenti tra tali marchi e tali aree tecniche sulla base della loro effettiva applicazione nel biennio 2019 – 2020 e, quindi, in conformità a quanto dichiarato dal FSMA (a valere sulle procedure relative alla formazione delle graduatorie per emittenti televisive e radiofoniche commerciali e comunitarie) nelle domande eventualmente presentate per il medesimo biennio, i medesimi marchi e le medesime aree al fine di ottenere i contributi del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione ex d.P.R. n. 146/2017.
Si conferma che le dichiarazioni relative ai dipendenti e ai giornalisti dovranno corrispondere a quanto autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000, per la graduatoria dei contributi di cui al DPR 146/2017.
- All'articolo 2, comma 1, lettera b, del bando si definisce come nuovo entrante chi, al momento della domanda, non diffonde alcun marchio in ambito locale. È corretto ritenere che si prendano in considerazione solo le emittenti televisive e quindi un editore radiofonico che non diffonda alcun marchio televisivo può utilmente partecipare come soggetto nuovo entrante FSMA locale televisivo?
Si conferma, nel rispetto di quanto previsto dal bando in relazione ai soggetti nuovi entranti (art. 2 comma 1 lett. b)
- In relazione al fatto che noi siamo una emittente comunitaria e che vorremmo accedere alla riserva di capacità trasmissiva a noi destinata, che tipologia di documentazione bisogna presentare?
Per accedere alla riserva di capacità trasmissiva di cui al comma 8 art. 1 del Bando, il FSMA a carattere comunitario, deve specificare nella domanda di partecipazione di voler accedere a detta riserva e di impegnarsi ad un trasporto minimo di 1 programma per un periodo non inferiore a 3 anni. Si tenga inoltre presente che la procedura informatica fornisce tutte le indicazioni necessarie per la presentazione della domanda e l’allegazione della relativa documentazione.
- C’è una modalità differente di partecipazione riservata ai comunitari?
Si veda quanto esposto nella FAQ 33, cui si rinvia.
- Per i comunitari era stato detto che i listini fossero differenti rispetto quelli standard pubblicati che sarebbero altrimenti proibitivi per chi come noi non ha sostentamenti di tipo pubblicitario importante, c’è già una idea di prezziario a noi dedicato?
Per le emittenti comunitarie è prevista espressamente una riserva di capacità trasmissiva, mentre non sono previsti benefici di ordine economico. In caso di accesso alla fase di negoziazione commerciale il partecipante contratterà direttamente con l'operatore di rete aggiudicatario il prezzo della capacità trasmissiva, in base all’offerta di servizio allegata al Bando.
- Durante la compilazione della domanda in riferimento al criterio a1) si devono inserire tutti i dipendenti occupati nel biennio 2019/2020 applicati all'attività di FSMA del marchio per il quali si presenta la domanda, oppure siccome i giornalisti sono ricompresi nel criterio a2) evitiamo di metterli anche nell'elenco relativo al punto precedente?
Si conferma la risposta fornita nella FAQ n. 2, ossia che nella compilazione della domanda, i giornalisti dovranno essere inseriti unicamente nel relativo prospetto.
- Con riferimento all’articolo 1.7, si chiede se l’operatore di rete di primo livello destinatario di richiesta di capacità trasmissiva a prezzo riproporzionato abbia il dovere o la facoltà di accogliere la richiesta di trasporto?
Nel caso di aree tecniche non coperte integralmente da reti di secondo livello, qualora nella fase di negoziazione siano ammessi FSMA di cui all’art. 1 comma 7 del Bando essi avranno diritto a negoziare con l’operatore di rete, entro il limite di 1,5 Mbit/s, a condizioni economiche riproporzionate rispetto a quelle previste nell’Offerta di servizio. Ad un tale diritto dell’FSMA, corrisponde un relativo obbligo (e non mera facoltà) in capo all’operatore di rete.
- Con riferimento all’articolo 1.8., si chiede se il MISE fornirà un modello di dichiarazione di impegno ad un trasporto minimo di almeno 1 programma per un periodo non inferiore a 3 anni come ha fatto per la dichiarazione di istituto di credito?
No, non verrà fornito alcun modello di dichiarazione di impegno.
- Con riferimento all’articolo 3.2.d), si chiede se - per soggetti che abbiano in corso pratiche amministrative non ancora definite (i.e. volture ecc.) - sia corretto ritenere che l’indicazione degli estremi dell’autorizzazione possano essere sostituiti dalla copia della richiesta presentata corredata da attestazione di avvenuta ricezione da parte del MISE?
Richiamato tutto quanto esposto nelle FAQ 5., 6., 7. e 8 per i soggetti che abbiano in corso pratiche amministrative di voltura dell’autorizzazione, non ancora definite, qualora risulti da data certa che la cessione dell’autorizzazione sia intervenuta prima della pubblicazione del bando, sia stata inoltrata istanza per la volturazione del titolo autorizzatorio prima della pubblicazione del bando, e il procedimento sia ancora pendente, è consentito al cessionario di presentare la relativa domanda di partecipazione al Bando FSMA, allegando copia della istanza inoltrata al Mise e dell’atto di cessione da cui risulti la data certa del trasferimento. Resta inteso che, in tal caso, l’effettiva partecipazione sarà subordinata all’esito del procedimento di volturazione.
- Con riferimento all’articolo 3.4. si chiede se sia corretto che tutti i documenti indicati al punto 3.4 devono essere contenuti in appositi allegati alla domanda e non nella stessa domanda?
Si conferma che la procedura informatica permette di allegare tutti i documenti richiesti.
- Con riferimento all’articolo 3.4. i) e iii), si chiede se i dipendenti ed i giornalisti dichiarati devono essere corrispondenti a quelli risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPS e l’INPGI, ciò significa che i detti riepiloghi devono essere allegati alla domanda a cura del partecipante, oppure che il partecipante allega un semplice elenco e sarà poi il MISE a verificare la corrispondenza presso gli enti previdenziali?
Si conferma che il partecipante deve allegare l’elenco dei dipendenti e giornalisti con dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 secondo le indicazioni della procedura informatica. Il MISE effettuerà presso gli enti previdenziali le verifiche sulle dichiarazioni rilasciate.
- Con riferimento agli articoli 3.4. ii) e iv), si chiede se il partecipante alla procedura oggetto dei bandi prende parte anche alle graduatorie dei contributi di cui al DPR 146/2017, considerato che tutte le dichiarazioni in entrambe le procedure sono rese ai sensi del DPR 445/2000, è corretto ritenere che il numero di dipendenti e giornalisti dichiarati nei bandi in oggetto dovrà essere corrispondente a quanto già dichiarato per il biennio 2019-2020 nelle graduatorie di cui al DPR 146/2017 per non incorrere in conseguenze di dichiarazioni mendaci?
È corretto. Le dichiarazioni dovranno corrispondere a quanto dichiarato per la graduatoria dei contributi di cui al DPR 146/17. Si veda anche quanto esposto nelle FAQ 20 e 21, cui si rinvia.
- Con riferimento all’articolo 4, si chiede se sia corretto ritenere che tutte le scadenze si intendono rispettate ove l’invio della comunicazione da parte del partecipante avvenga entro le ore 24 del giorno della scadenza?
Si conferma la correttezza dell’interpretazione.
- Nella schermata dei dati societari, viene richiesto di indicare la Matricola INPGI, nel caso una società non sia iscritta all’INPGI e quindi non abbia un numero da indicare cosa è consigliabile inserire?
Si deve inserire la sigla N/A.
- La Banca presso la quale abbiamo il conto corrente per la nostra associazione, già interpellata nelle scorse settimane in quanto era nota la necessità di ottenere il certificato di affidabilità finanziaria, ci ha risposto che utilizza solo un modello standard uguale per tutti ed è quello che può sottoscrivere. Ed infatti ce lo ha già sottoscritto alcune settimane fa.
Tale documento dice le stesse cose del modello presente sul Bando, ma in forma diversa. Chiediamo se può essere valida per la partecipazione al bando una lettera con il seguente testo:
CARTA INTESTATA
Per conto di chi spetta (indicazione presente sulla destra al posto dell'indirizzo del destinatario)
Luogo, data
ATTESTAZIONE
A richiesta dell'interessato e sulla scorta delle informazioni disponibili, si attesta che l'Associazione _________ con c.f. _________ avente sede in _________ via _________ intrattiene rapporti con questa Banca ed opera con serietà e correttezza.
La presente attestazione viene rilasciata senza assunzione di responsabilità e/o rischio da parte della Banca scrivente.
TIMBRO E FIRMA
Si conferma. Il modello allegato per la dichiarazione di affidabilità finanziaria è un fac-simile e può, pertanto, essere utilizzato il modello previsto dalla singola banca, purché esso attesti l'affidabilità finanziaria del partecipante.
- In caso di presentazione di più domande per più marchi e/o più regioni da parte dello stesso soggetto, si chiede se sia sufficiente acquisire una sola dichiarazione di affidabilità finanziaria e allegarla in copia in ogni domanda presentata, così come ogni altra eventuale documentazione che sia indispensabile allegare per lo stesso soggetto richiedente.
Si può allegare la stessa dichiarazione di affidabilità finanziaria per più domande riguardanti lo stesso FMSA.
- Si chiede se sia corretto ritenere che, per partecipare al bando FSMA, un nuovo soggetto entrante deve avere inoltrato una richiesta per domanda di FSMA secondo le procedure previste dalla Delibera 353/11/CONS?
Si conferma.
- Si chiede se, nel caso di assenza di dipendenti (comunitaria), sia sufficiente una dichiarazione?
No. E’ comunque necessario scaricare il template corrispondente previsto dalla procedura informatica e ricaricarlo vuoto.
- Se accedo al COMPILA BANDO (solo per guardare come è impostato e le varie parti da compilare) posso uscire e poi riaprirlo quando avrò pronti tutti i documenti per riempirlo nel tempo di due ore come indicato?
Sì. E’ possibile accedere alla sezione “COMPILA BANDO” per verificare quali informazioni e quali allegati devono essere inseriti per la compilazione della domanda. Nelle due ore consecutive di attività previste dalla procedura informatica, se non si chiude il browser non si perde quanto inserito. A conclusione della procedura è possibile stampare il pdf che viene generato per verificare la correttezza dei dati inseriti. Nel caso sia necessario apportare delle modifiche si deve rientrare nel portale e si devono inserire nuovamente tutte le informazioni richieste per la compilazione della domanda.
Per le domande di natura tecnica, scrivere a
- Per quanto riguarda i costi, le fatture relative all'anno 2020, sono le stesse abbinate al Bando Contributi MISE compilato entro il 1° marzo 2021. Le posso riutilizzare con stessa data di scannerizzazione (febbraio 2021) Oppure devono essere nuovamente scannerizzate ora e riallegate?
E’ possibile utilizzare ed allegare i file già allegati alla domanda di contributi ex DPR 146/2017
- La dichiarazione del commercialista dovrà essere firmata digitalmente o no?
La dichiarazione, di cui all’Allegato A, punto 1.3, qualora non fosse firmata digitalmente, dovrà essere accompagnata dal documento del dichiarante
- Per l'allegato B al bando di gara, gestendo vari conti bancari, per l’affidabilità finanziaria basta una sola banca o servono tutte?
È sufficiente la dichiarazione di affidabilità finanziaria di una sola banca.
- Per i dipendenti, che attualmente hanno una piccola percentuale dedicata alla messa in onda degli altri canali a noi assegnati (omissis), devo indicare la situazione odierna o quella che si verificherà al passaggio per cui facciamo il bando?
Le dichiarazioni relative ai dipendenti sono da riferire al biennio 2019-2020.
- Le dichiarazioni, articolo 3, di cui al punto 4/VIII e 5 devono essere due ben specifiche redatte a parte o incluse per ogni documento che presentiamo?
Le dichiarazioni sono presenti come checkbox all'interno della procedura informatica. Successivamente, la procedura produrrà un pdf con il resoconto della domanda, che dovrà essere firmato (digitalmente o in maniera olografa, in questo caso allegando copia del documento d’identità) dal legale rappresentate
- Con riferimento al bando con scadenza 21/9/2021 per la graduatoria dei FSMA, ho in corso una trattativa di acquisto di un’autorizzazione FSMA e di un LCN nella regione (omissis), il mio dubbio se acquisto nel mese di agosto posso partecipare io come soggetto giuridico nuovo? Se non avere dipendenti nel 2019 2020 comporta solo un punteggio più basso? Nella graduatoria incide la storicità del soggetto?
No, non può considerarsi nuovo entrante poiché ai sensi dell’Art. 2, comma 1, let. b), nuovo entrante è solo chi abbia richiesto l’autorizzazione FSMA al momento della presentazione della domanda.
Si conferma che l’assenza di dipendenti per il biennio 2019/2020 incide solo sul punteggio assegnabile al richiedente.
Nella graduatoria non incide la storicità del soggetto.
- Entrati nel portale dove fare la compilazione del bando troviamo la voce LCN in questo caso immaginiamo bisogna inserire il numero lcn attualmente in uso?
Si conferma.
- Richiesta di accesso a condizione economiche riproporzionate per trasmissione provinciale è solo riferita a chi vuole trasmettere nel solo bacino delle province di Catania e Siracusa e quindi nel nostro caso bisogna segnare la casella No visto che siamo regionali?
Si conferma.
- Nonostante la compilazione della domanda si presuma sia giusta, non si riesce a procedere. Nello specifico segnala sempre la presenza di errori, "file allegati con formato errato - che non si riescono a identificare.
Ulteriore quesito: i template csv, dipendenti/giornalisti/marchi, devono essere zippati? Deve essere zippata anche la dichiarazione della banca?
Gli allegati vanno inseriti seguendo le indicazioni presenti nella procedura informatizzata. Per le domande di natura tecnica, occorre scrivere a
- Relativamente alla “indicazione circa l’intenzione del fornitore di trasmettere a regime, il marchio oggetto della domanda in tecnologia SD o HD”, di cui all’art. 3, comma 3 lettera e), si chiede di sapere se con SD è da intendersi la codifica Mpeg2 e con HD la codifica Mpeg4 o se l’indicazione attenga alla intenzione del soggetto, a prescindere dall’impiego del formato Mpeg4/H264 o HEVC/H265, di utilizzare capacità trasmissiva per veicolare contenuti in Standard Definition TeleVision, ovvero maggiore capacità per trasmettere in High Definition TeleVision?
Con SD/HD è da intendersi la qualità video, non la codifica.
L'indicazione attiene all'intenzione del soggetto di trasmettere contenuti in SD o HD a prescindere dalla loro codifica video.
- Il bando prevede di poter indicare liberamente la percentuale d’utilizzo dei dipendenti al marchio, tale percentuale deve rispettare coerentemente quanto già indicato per il biennio 2019-2020 nella domanda per i contributi del DPR 146/2017 o può anche essere in contrasto con quanto già indicato?
Si conferma quanto già rappresentato in risposta alle FAQ 20 e 21, cui si rinvia.
- Gli allegati (art. 3 del bando) di cui ai punti 4.i. e 1.ii. devono essere resi con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante con tutte le indicazioni richieste? Oppure dobbiamo chiedere agli enti previdenziali INPS e INPGI di rilasciarci tale dichiarazione riepilogativa?
Si conferma che il partecipante è tenuto a rendere una autodichiarazione secondo le istruzioni di compilazione presenti nella procedura informatica. Non sono quindi richieste dichiarazioni riepilogative degli enti previdenziali.
Il MISE effettuerà presso gli enti previdenziali le verifiche sulle dichiarazioni rilasciate.
- Alla domanda deve essere allegato un file con l’elenco dei dipendenti effettivamente applicati all’attività di FSMA occupati nel biennio 2019-2020, com’è possibile indicare un dipendente che è stato cessato al 31/12/2019? È presente solo il campo data assunzione e non quello per la data cessazione.
Allo scopo è presente in campo "Tempo occupazione" nel quale occorre indicare il numero dei mesi effettivamente lavorati dalla data di assunzione.
- Qualora un FSMA entrasse in graduatoria, e firmasse il contratto per una regione limitrofa con altro bando, è prevista la possibilità di ampliamento delle trasmissioni alla rete del Veneto o meglio ad alcune province del Veneto? E se sì con che modalità? Se, viceversa, non fosse possibile, lo stesso operatore FSMA dovrebbe presentare direttamente domanda per la graduatoria del Veneto secondo il presente bando?
No, tale possibilità non è prevista. Il FSMA potrà trasmettere solo nelle Aree Tecniche per le quali ha stipulato il relativo accordo negoziale in esito alla procedura.
E’ necessario presentare domanda per ognuna delle Aree tecniche nelle quali si intende trasmettere il proprio marchio e partecipare alla relativa procedura.
- La lettera di affidabilità finanziaria può essere accettata come valida anche se redatta nel modello che alleghiamo alla presente in copia, poiché le banche ci hanno fatto presente che non si possono attenere ad un fac-simile, ma si attengono ad un'attestazione che esprime gli stessi concetti come, ad esempio, quella che si allega?
Come già illustrato in risposta alla FAQ n.45, il modello allegato per la dichiarazione di affidabilità finanziaria è solo un fac-simile e può pertanto essere utilizzato il modello previsto dalla singola banca, purché esso attesti l'affidabilità finanziaria del partecipante.
- In riferimento alla dichiarazione di affidabilità finanziaria, si richiede se sia corretto completare la frase "Su richiesta di _______" con il solo nome dell'associazione richiedente e non anche della persona fisica rappresentante, cioè ad esempio:
Su richiesta di Associazione __________, con sede legale nel Comune di _______ e, e più sotto, al posto di (impresa/società) indicare "impresa/associazione"
Si conferma.
- L'indicazione della capacità trasmissiva richiesta in domanda sarà vincolante oppure si potrà passare ad una quantità maggiore o minore senza particolari vincoli?
- Nel bando è specificato che la capacità trasmissiva richiesta debba essere dichiarata in sede di seduta pubblica (art. 6, comma 2), ma la piattaforma prevede l'inserimento già in fase di compilazione. Si chiede se il valore inserito nella fase di compilazione sia vincolante ovvero se possa essere modificato in sede di seduta pubblica.
Si conferma quanto indicato in risposta alla FAQ n.27, ossia che ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del Bando i soggetti partecipanti alla gara indicheranno in seduta pubblica la capacità trasmissiva richiesta nei limiti di quanto previsto dall’art. 1 comma 5. L’inserimento di detta capacità in fase di compilazione della domanda, secondo quanto richiesto dalla Piattaforma, non sarà in alcun modo vincolante.
Rispetto alla richiesta di capacità trasmissiva formulata in seduta pubblica, si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del Bando non è ammessa, nella fase di negoziazione, una richiesta di riduzione da parte del fornitore di servizi media.
- Per quanto riguarda la compilazione del bando, alla sezione MARCHIO dove si chiede la capacità trasmissiva, è presente una voce nella quale si chiede il numero di LCN con il quale si partecipa. Bisogna inserire il numero di LCN che si possiede adesso, oppure il numero di LCN al quale si aspira?
Si veda risposta alla FAQ n. 56, in cui si è chiarito che occorre inserire il numero di LCN attualmente autorizzato.
- Quale LCN deve indicare una società (nuovo soggetto entrante) che ha fatto istanza per autorizzazione FSMA ai sensi delibera 353/11/cons alla quale non ha ricevuto dal MISE la relativa autorizzazione e relativa numerazione LCN?
- Un’associazione che ha inviato di recente la domanda al MISE per diventare FMSA e non ha LCN cosa deve indicare nella domanda quando viene chiesto di inserire il numero di LCN?
Se non si dispone di un LCN si deve indicare il valore “0”
- Perché la quantità minima di banda di 1.5 mbit è identica per un marchio in SD e HD?
La quantità minima di banda può essere utilizzata indistintamente per contenuti in "formato video" SD o HD.
- Quanti dipendenti deve avere una società (nuovo soggetto entrante) per partecipare al bando FMSA di una regione?
Il Bando non richiede ai fini dell’ammissione alla procedura, una soglia minima di dipendenti.
- Le province di Terni e Perugia sono considerate un unico bacino provinciale?
No. Sono due bacini provinciali separati.
- Nel caso di dipendenti che hanno variato la loro percentuale di utilizzo collegata ad un determinato marchio dal 2019 al 2020, quale valore è corretto inserire nel template? È necessario inserire due volte lo stesso dipendente con le diverse percentuali per ogni anno?
Si conferma che è necessario inserire più volte lo stesso dipendente con percentuali diverse per ogni anno.
- Visto che così come cita il bando “La ripartizione dei dipendenti è lasciata a libera scelta del soggetto partecipante", la ripartizione dei dipendenti stessi è da intendersi indipendente da altre domande presentate in passato al Ministero o da presentare in futuro, nelle quali quindi i dipendenti possono essere distribuiti in altro modo?
Si veda quanto esposto nelle FAQ 20 e 21, cui si rinvia.
- Visto che così come cita il bando “la ripartizione dei COSTI è lasciata a libera scelta del soggetto partecipante", la ripartizione dei COSTI stessi è da intendersi indipendente da altre domande presentate in passato al Ministero o da presentare in futuro, nelle quali quindi i COSTI possono essere distribuiti in altro modo?
Si veda quanto esposto nelle FAQ 20 e 21, cui si rinvia.
- Nella compilazione della domanda, partendo dal presupposto che il fornitore di servizi già in possesso del marchio, non abbia alcuna spesa da inserire, per cui si allega il “template spese vuoto”, cosa si dovrebbe invece allegare dove vi è la richiesta delle ricevute delle spese, con dichiarazione resa da professionista?
La domanda nasce dal fatto che il sistema non avendo allegato nulla, ti segnale un errore poiché il file è mancante. Ma, a questo punto, da dove si recupera il file visto che all’interno del template zip scaricato appare solo il “template spese e l’esempio spese.csv?
Impostando il valore 0 per l'importo delle spese sostenute, è possibile non caricare nessun file sia per le ricevute che per la lista delle spese. Per ulteriori informazioni consultare le FAQ presenti al seguente indirizzo https://bandifsma.mise.gov.it/faq.
- Può un soggetto che ha acquisito un'autorizzazione di FSMA e relativa numerazione da altro fornitore in data successiva alla data di pubblicazione del bando presentare domanda per la formazione delle graduatorie utili alla richiesta di capacità trasmissiva?
No, vedi risposte alle FAQ 5, 6, 7, 8, cui si rinvia.
- In merito alla regolarità contributiva, è necessario che le emittenti si attivino con gli enti per richiedere quanto in oggetto? O procederà il Ministero d’ufficio a richiedere le regolarità contributive agli enti?
Si veda quanto risposto alle FAQ 19 e 23 cui si rinvia.
- In merito ai costi sostenuti nell’anno 2020 è possibile inserire una fattura di acconto per la fornitura di apparati per la trasmissione in HD (consegnati e montati nei primi mesi del 2021) saldata a dicembre 2020?
Si, è possibile.
- Un fornitore di contenuti comunitario senza dipendenti, dati auditel, etc. può partecipare alla domanda senza avvalersi della riserva di cui all'art 1 comma 7?
Si.
- Nella compilazione dei dati societari dove è richiesto il documento del legale rappresentante, va bene il formato pdf?
Si.
- La nostra banca ci ha rilasciato le attestazioni di affidabilità finanziaria per i bandi FSMA cui intendiamo partecipare. Ha però insistito (e non c’è stato verso di far fare altrimenti) a cambiare l’ultima frase come di seguito: “Si rilascia la presente, che non costituisce alcun impegno fidejussorio, come d’uso senza nostra responsabilità né garanzia, con preghiera di far uso discreto e riservato di quanto sopra”. Si può considerare buona al fine dei bandi questa modifica nell’attestazione che è necessaria a pena di esclusione?
Si.
- La nostra filiale dell'istituto __________ ci ha rilasciato in 24 ore l'attestazione, che però formalmente non corrisponde al fac-simile allegato al bando, in quanto la banca ha già i suoi modelli predisposti.
Vorremmo cortesemente sapere se la dichiarazione rilasciataci è sufficiente oppure deve essere fedele al fac-simile.
Vedi risposta alla FAQ 22, cui si rinvia.
- In merito alla dichiarazione di affidabilità finanziaria, una delle nostre banche ci ha risposto che dovrebbe aggiungere in fondo alla dichiarazione la seguente dicitura “quanto sopra senza la nostra responsabilità né garanzia”. Se per lei va bene procedo alla compilazione". Può andare bene o è meglio trovare la maniera di non scrivere ciò?
Vedi risposta alla FAQ n. 83.
- La storicità di un emittente ha valore nella graduatoria finale?
No, i criteri di formazione della graduatoria sono quelli indicati all'art. 5 del Bando.
- Nel conteggio dei dipendenti per il biennio 2019-2020, un’azienda che abbia utilizzato la cassa integrazione straordinaria (CIGS) con causale COVID-19 solo per alcune settimane deve considerare la stessa alla stregua della cassa integrazione ordinaria e quindi indicata come tipologia contrattuale nel documento CSV?
Si, è corretto.
- Il punto 10) delle linee guida definitive relative a "Formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale" prevede che "nelle aree tecniche in cui sono presenti province non coperte da reti di secondo livello," vi sia la possibilità per i FSMA di accedere alla capacità trasmissiva della rete di primo livello ad un prezzo riproporzionato alla copertura effettiva del biennio 2019-2020. Si evidenzia che nel bando non vi è traccia di questa opportunità, pur non essendo previste nell’area tecnica 4B reti di secondo livello.
Si veda il comma 7 dell'art. 1 del Bando. L'Area Tecnica 4b essendo costituita da un'unica provincia non ricade nelle condizioni in cui tale opportunità è prevista.
- L'acquisto di un nuovo marchio e relativo LCN può essere ricompreso tra le spese in tecnologie innovative sostenute nel corso dell'anno 2020?
No, non rientra nell’ambito delle spese in tecnologie innovative.
- Come deve essere compilato il template dei dipendenti (giornalisti e non giornalisti) da un soggetto nuovo entrante e come verrà valutato in termini di punteggio?
Per la compilazione, seguire la procedura informatica. Quanto alla valutazione in termini di punteggio, si veda l'articolo 5, comma 1, sub ii), ultimo periodo, del Bando.
- Per "riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPS/INPGI", ci si riferisce al relativo template da compilare?
Le posizioni INPS/INPGI devono essere fornite compilando gli appositi template csv e le matricole INPS/INPGI nella sezione Dati societari.
- Si chiede conferma che il limite minimo di 2,5 Mbit per HD previsto al punto 6. delle linee guida definitive sia decaduto in quanto non previsto nei bandi di gara.
Si conferma.
- Le istruzioni per la compilazione del file csv dei giornalisti scaricabili dal portale della domanda, alla voce “forma contrattuale” riporta solo due possibilità (ci: cassa integrazione e sol: contratto solidarietà). E’ corretto inserire un giornalista praticante apprendista con “app” e un giornalista con contratto regolare con “reg” analogamente ai dipendenti (non giornalisti)?
Si, l’interpretazione è corretta.
- L’articolo 8, comma 6, riporta che, qualora a seguito dell’intero scorrimento della graduatoria, residui ulteriore capacità trasmissiva, l’operatore di rete potrà negoziare l’utilizzo di detta capacità residua con i fornitori di servizi che abbiano già concluso accordi con gli operatori di rete.
È corretto intendere che chi ha già un accordo con un operatore di rete può contrattare con un altro operatore di rete più conveniente?
Poiché ciascuna rete locale viene aggiudicata ad un solo operatore, l’art. 8 comma 6 del Bando deve essere inteso nel senso che chi abbia già un accordo, potrà negoziare con l’operatore di rete l’utilizzo della sola capacità trasmissiva ulteriore che residui dopo lo scorrimento della graduatoria, fermo restando l’accordo già concluso così come le condizioni ivi stabilite.
- In domanda deve essere inserito il numero di mesi di rilevazione Auditel, ma nel campo relativo nel portale si possono inserire valori molto elevati, il campo non è limitato ai 24 mesi.
Il problema tecnico è stato risolto e il valore del campo è ora limitato a 24 mesi.
- Per l'impegno a trasmettere, per la dichiarazione possesso requisiti e per l'autocertificazione documenti (presenti a fine domanda) è sufficiente flaggare le relative caselle oppure è necessario inviare in altre forme della documentazione a controprova delle dichiarazioni o le dichiarazioni stesse sotto forma di atto di notorietà?
È sufficiente che le caselle relative alle dichiarazioni siano selezionate durante la compilazione della domanda.
- I bandi per la formazione delle graduatorie dei FSMA in ambito locale prevedono, a pena di esclusione vista la natura pubblica della concessione, che i concorrenti debbano rendere la dichiarazione di adesione ai codici di autoregolamentazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) DPR 146/2017 ovvero quelli in materia di televendite, sula tutela dei minori in TV, ed infine quello relativo alle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi. Ovviamente detta dichiar,azione deve essere veritiera, pena, a sua volta, l’esclusione anche ai sensi dell’art.75 DPR 445/2000.
Poniamo il caso che un FSMA sia stato sanzionato dall’AGCOM per un’accertata violazione delle disposizioni contenute nell’art.34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 secondo il quale “sono vietate le trasmissioni che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, e in particolare i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche…”.
Poiché la violazione del “Codice di autoregolamentazione TV e minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002, comporta, in ragione di quanto esposto, anche la non ammissione al presente bando, detta preclusione si ritiene applicabile solo se detta violazione si riferisce agli anni 2019-2020 o anche se riguarda periodi precedenti? In caso si ritengano rilevanti anche i periodi temporali precedenti al biennio di riferimento 2019-2020, può essere precisato fino a quando non deve essere stato violato il Codice a tutela dei minori per l’ottenimento di una concessione pubblica quale quella in oggetto?
Si conferma che a pena di esclusione si deve allegare la dichiarazione, anch’essa da rendersi ai sensi del DPR 445/2000, di adesione ai codici di autoregolamentazione di cui all'Art. 4, comma 1, lettera c) DPR 146/2017.
Non si conferma, invece, che eventuali illeciti sanzionati dall’AGCOM, ovvero violazioni del codice di autoregolamentazione costituiscano causa di esclusione dalla procedura.
- 5: Come viene stabilita la posizione in graduatoria tra i soggetti che non possiedono alcuno dei requisiti? In altre parole, se più partecipanti hanno punteggio zero perché non hanno dipendenti, non hanno giornalisti, non sono iscritti ad Auditel e non hanno investito in tecnologie innovative, in base a quali criteri viene ordinata in graduatoria la posizione di questi soggetti? E se si tratta di nuovi entranti, come si applica il premio del 15% a un eventuale punteggio pari a zero?
La posizione in graduatoria viene determinata applicando i criteri di cui al DPR 146/2017. Se per ciascun criterio il punteggio è pari a 0, il partecipante, compreso il nuovo entrante, sarà collocato nella posizione più bassa della graduatoria. Il premio del 15% può essere applicato solo nel caso di punteggio conseguito dal partecipante sia diverso da 0.
- Per chi come noi vuole aderire alla porzione destinata ai comunitari deve produrre ugualmente la dichiarazione capacità finanziaria della banca?
Sì.
- Domanda 3: Il contratto viene sottoscritto all’atto della negoziazione? Tale contratto è relativo alla sola fase di transizione? Che durata ha la fase di transizione? La durata minima di 3anni del contratto parte solo dopo il passaggio al DVB-T2/HEVC?
L’eventuale accordo viene sottoscritto in fase negoziazione dal FSMA con l’operatore di rete. Si rammentano le formalità di cui ai commi 2 e 7 dell’Art. 7 del bando.
AI sensi dell’Art 7 comma 7, l’accordo commerciale riguarda sia la fase transitoria, la cui durata è definita dalla Road Map, sia la fase a regime. La durata dell’accordo è lasciata alla libera negoziazione fra FSMA e operatore di rete. Si ricorda che la durata minima di 3 anni è da riferirsi ai soli FSMA a carattere comunitario che abbiano espressamente optato per la riserva di capacità trasmissiva di cui all’Art. 1, comma 8 del bando.
- In caso di una associazione senza scopo di lucro e senza dipendenti, se si va a punteggio zero si partecipa lo stesso, anche se naturalmente si ottiene la più bassa posizione in graduatoria, oppure si viene esclusi la possibilità di ottenere capacità trasmissiva?
Si veda risposta alla FAQ n. 98 cui si rinvia.
- La dichiarazione rilasciata da un istituto di credito attestante l'affidabilità finanziaria del partecipante è necessaria anche per i marchi a carattere comunitario?
Si veda risposta alla FAQ n. 99 cui si rinvia.
- Nel caso in cui un dipendente, nel biennio considerato, abbia avuto una variazione contrattuale (es. trasformazione contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, percentuale impiego, mansione, ecc.), nel template occorre indicare tale circostanza inserendo più righe per lo stesso nominativo?
Sì. Si veda risposta alle FAQ n. 3 e n. 74 cui si rinvia.
- Nell’allegato B al Bando relativo alla lettera di attestazione di affidabilità finanziaria viene indicato in più parti il termine impresa (affidabilità finanziaria dell’impresa, indicare il nome dell’impresa, indicare il nome dell’impresa/società/persona fisica, si tratta di impresa/società). Con riferimento ad un’Associazione culturale, non trattandosi di impresa, quale termine occorre indicare in sostituzione nella lettera di attestazione di affidabilità?
Si veda risposta alla FAQ n. 45 cui si rinvia.
- L'articolo 3.5 prevede che la domanda, le dichiarazioni e la documentazione allegate devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della Società. Con quali modalità avviene la sottoscrizione?
Si rammenta che devono essere seguite a tale fine le istruzioni fornite dalla procedura informatica e che qualora la domanda e le dichiarazioni non fossero firmate digitalmente sarà necessario allegare il documento del dichiarante.
- Si chiede cortese conferma che il punteggio finale di cui al punto 2 dell’allegato A del Bando escluda, per i soggetti nuovi entranti, il punteggio legato al parametro dei costi sostenuti nel 2020 per spese in tecnologie innovative. Nel caso non fosse confermata tale esclusione e quindi fossero conteggiate, anche per i soggetti nuovi entrati, le spese in tecnologie innovative del 2020, si chiede di precisare se i parametri e i punteggi utilizzati siano uguali a quelli utilizzati per gli FSMA
Si conferma che per i nuovi entranti non viene preso in considerazione il parametro relativo ai costi sostenuti per tecnologie innovative.
- Un operatore di Rete che si è aggiudicato la frequenza della Provincia di Messina, può fare richiesta di ampliamento per il bacino di Catania?
Quesito non pertinente in quanto non si riferisce alla presente procedura ma riguarda procedure relative alle modalità di esercizio del diritto d’uso di frequenze da parte degli operatori di rete aggiudicatari.
- Visto che è stato stabilito lo spegnimento del CH 51-53 entro il 18/12/2021, i nuovi operatori, per collegare i nuovi canali devono aspettare il mese di aprile 2022 oppure se i canali sono totalmente liberi possono già attivare, al fine di non lasciare gli operatori FSMA senza segnale?
Quesito non pertinente. Si veda risposta alla FAQ 107 cui si rinvia.
- Se ad un operatore viene assegnato un canale in una provincia e nella provincia limitrofa c'è il canale libero, solo limitatamente alla zona può essere richiesto un ampliamento?
Quesito non pertinente. Si veda risposta alla FAQ 107 cui si rinvia.
- Può andare in onda un FSMA nazionale su dei mux regionali?
Quesito non pertinente in quanto non si riferisce alla presente procedura.
- Le liberatorie dei vari fornitori possono avere data antecedente all'uscita del Bando?
Quesito non chiaro.
- Vorremmo sapere la scelta di adesione come operatore di rete cosa comporta a differenza dell'adesione alla riserva a disposizione? Ovvero perché scegliere una o l'altra?
Quesito non chiaro.
- Laddove un FSMA si impegnasse, così come prescritto dal bando, a garantire la diffusione del marchio per un triennio e poi invece, tenuto conto anche della situazione instabile in cui viviamo, non riuscisse ad onorare gli impegni (ad es. cessando la propria attività prima della scadenza durata minima stabilita) a quali conseguenze civili e penali andrebbe incontro?
Quesito non pertinente in quanto non si riferisce alla presente procedura bensì ad eventuali vicende successive afferenti all’accordo commerciale fra le parti.
- Un FSMA comunitario senza dipendenti in quanto associazione di promozione sociale, può partecipare al bando? inoltre avrà un punteggio inferiore rispetto agli altri? oppure sarà valutato diversamente in quanto APS
Sì, può partecipare al bando ed otterrà un punteggio in coerenza con i dati forniti. La natura di Associazione di Promozione Sociale non determina una diversa valutazione rispetto agli altri FSMA a carattere comunitario. Si ricorda che, un FSMA a carattere comunitario che opti per la riserva, di cui all’Art. 1 comma 8 del Bando, sarà selezionato esclusivamente sulla base i) e ii) dell’Art. 5, nel rispetto delle condizioni previste dal richiamato all’Art. 1 comma 8.
- Le fatture di costi - sostenuti per l’acquisto in leasing di attrezzature in tecnologie innovative (anno 2020) – possono essere inserite?
Si conferma.
- Nella domanda, alla sezione MARCHI, è riportato nuovo marchio SI-NO, ma la dicitura a spiegazione è stata invertita
Il portale è stato aggiornato con la spiegazione corretta.
- La mansione si intende quella prevista e formalizzata contrattualmente?
Si conferma.
- Ad ogni modifica intercorsa al dipendente, nel corso del biennio, in termini di qualifica, percentuale di impiego o utilizzo corrisponderà una diversa data di assunzione? nel qual caso sarebbe la data da cui ha efficacia la modifica?
Si confermano entrambi i quesiti.
- Nel caso in cui un dipendente abbia usufruito di un periodo limitato della cassa integrazione all’interno del biennio quale forma contrattuale va indicata? va modificato il tempo occupazionale o la percentuale di impiego?
Nel caso prospettato si dovrà indicare il periodo di cassa integrazione e quindi il tempo occupazionale. Si veda anche risposta alla FAQ n. 25 cui si rinvia.
- Nel file spese va allegata la dichiarazione resa da professionista iscritto all’albo dei commercialisti e/o revisori contabili?
Si conferma.
- Se nella descrizione della fattura è già indicato specificamente il marchio a cui fa riferimento l’investimento, è possibile allegare solo le fatture relative agli investimenti imputabili al marchio per cui si sta presentando la domanda? oppure vanno inserite tutte le fatture relative all’investimento complessivo relativo anche agli altri marchi?
Devono essere allegate solo le fatture imputabili al marchio per il quale si presenta la domanda.
- L’Istituto bancario che si rende disponibile alla redazione della dichiarazione, può modificarne alcune parti?
Si veda risposta alle FAQ n. 45 e n. 64 cui si rinvia
- In questo caso (con 1,5 mb), nel campo “tecnologia di trasmissione” andrà indicato SD (Standard definition) oppure HD (High definition)?
La scelta tra SD e HD è a discrezione del partecipante. Si veda anche risposta alla FAQ n. 18
- Al campo “Estremi dell’autorizzazione” richiesta all’inizio della domanda, è quello indicato alla voce “Prot. DGSCER/III/…. ” in testa al documento di autorizzazione fsma (nel nostro caso del 2010)?
Si conferma.
- Al campo “Auditel”, nel n° dei mesi, s’intende del biennio 2019/20 (quindi segnando 24 mesi), oppure dell’ultimo anno (quindi 12 mesi)? Si chiede questo poiché nella domanda non c’è alcun limite di numero di mesi, e noi siamo iscritti al rilevamento Auditel da decenni.
Deve essere inserito il numero totale di mesi di rilevamento Auditel del biennio 2019-2020, al massimo pari a 24. Si veda anche risposta al quesito n. 95 cui si rinvia.
- Nel campo “marchi”, dei due marchi che abbiamo oggi partecipiamo con 1 marchio solo, per ovvi motivi di praticità. Pertanto, il secondo marchio decade in automatico, oppure va fatto qualche genere di comunicazione?
Quesito non pertinente in quanto non si riferisce alla presente procedura.
- La scrivente è attualmente FSMA a carattere comunitario con n.2 dipendenti, qualora dalla procedura non dovesse risultare tra le beneficiarie della riserva di banda destinata alle emittenti comunitarie, ovvero della quota di capacità trasmissiva pari al 10% per la rete di primo livello e del 20% per la rete di secondo livello di cui all’art. 2, comma 2 lett. n) del decreto legislativo 177/2005 (TUSMAR) a causa della probabile presenza di emittenti con le stesse caratteristiche oppure di nuove emittenti che beneficiando del 15% di maggiorazione potrebbero ingiustamente scavalcare la scrivente nella graduatoria a formarsi..., il MISE ha previsto la possibilità di mettere a bando ulteriori risorse frequenziale per un ulteriore operatore di rete al fine di soddisfare tali richieste? ovvero nel caso in cui le frequenze a disposizione non dovessero risultare sufficienti a trasportare tutti gli FSMA che abbiano presentato domanda.
Quesito non pertinente. Le risorse frequenziali disponibili sono quelle previste dalla delibera AGCOM 39/19/CONS e successiva AGCOM 160/20/CONS.
- Nel caso di mancato accordo commerciale tra gli Operatori di Rete presenti e l'FSMA sarà possibile per un soggetto terzo, ad esempio il Comune nella sua qualità di ente locale, richiedere l'attivazione di un piccolo ponte ripetitore per renderne possibile seppur limitatamente a ricezione nel proprio territorio dell'FSMA così come la normativa prevedeva sino ad oggi?
Quesito non pertinente. In caso di mancato accordo commerciale tra operatore di rete e FSMA valgono le procedure previste dall’ art. 8 del bando di gara.
- Nell'offerta di servizio dell'operatore di rete locale nella sezione riguardante le condizioni economiche vi è la dicitura "corrispettivo massimo richiesto per la cessione di ...."significa che è facoltà dell'operatore di rete nella fase della trattativa, di applicare uno sconto al prezzo riportato anche per esempio in base alla natura dell'emittente (commerciale o comunitaria)? È corretta questa interpretazione?
Il prezzo indicato dall’operatore di rete aggiudicatario nella propria offerta di servizio deve intendersi come prezzo massimo. In caso di accesso alla fase di negoziazione commerciale il partecipante contratterà direttamente con l'operatore di rete aggiudicatario il prezzo finale della capacità trasmissiva, che potrà quindi essere oggetto di sconto.
- Per gli FSMA a carattere comunitario che intendano essere beneficiari della riserva di banda destinata alle emittenti di questa categoria, il punteggio è determinato esclusivamente dal numero dei dipendenti occupati?
Non si conferma, il punteggio in tal caso è determinato in base al criterio del numero dei dipendenti e dei giornalisti occupati nel periodo 2019/2020 (vedi Art. 1, comma 8 del Bando)
- L'FSMA a carattere comunitario, per lo stesso marchio, può presentare 2 distinte domande, per una chiedendo di beneficiare della riserva di banda destinata alle emittenti comunitarie e per la seconda, di essere valutato alla pari delle emittenti commerciali, potendo così avere più possibilità di trovarsi in posizione utile in graduatoria?
All’interno di un unico Bando (stessa area tecnica) ciò non è possibile.
- Ammesso che L'FSMA a carattere comunitario in possesso di 2 due marchi presenti due distinte domande per questa categoria e risulti utilmente collocato in graduatoria per entrambe i marchi, può decidere di rinunciare ad uno dei due, rinunciando semplicemente ad essere trasportato dall'Operatore di Rete?
Sì, è possibile.
- Una società ha un titolo abilitativo FSMA per un marchio a cui è stata attribuita una numerazione LCN e concorre al Bando per una determinata regione. Una modifica della numerazione LCN di questo tipo può avere implicazioni nel calcolo del punteggio per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi? Nel periodo che intercorre tra la pubblicazione dei Bandi e la partecipazione al Bando stesso il FSMA cambia la numerazione LCN (ad esempio per uno scambio di numerazione con altro LCN appartenente ad altro marchio sempre della stessa società).
No. La numerazione LCN non concorre alla formazione del punteggio finale.
- L’art.3, c.3 lettera e) del bando precisa che la domanda dovrà contenere l’indicazione circa l’intenzione del fornitore di trasmettere a regime, il marchio oggetto della domanda in tecnologia SD o HD. L’art.6 c.3 del Bando precisa che nell’ambito di una seduta pubblica i soggetti partecipanti alla gara indicheranno la capacità trasmissiva che intendono richiedere purché nei limiti di quanto stabilito dall’art.1, comma 5 del bando (ovvero una capacità trasmissiva a regime che vada da 1.5 Mbit/s a 3 Mbit/s. Se il FSMA in sede di domanda ha indicato l’intenzione a regime di trasmettere in tecnologia SD può, nell’ambito della citata seduta pubblica, richiedere una capacità trasmissiva a 3 Mbit/s?
Sì. Si veda risposta alle FAQ n. 13 e n. 18 cui si rinvia
- L’art. 3 c.4 lettera (i) del Bando precisa che nella domanda devono essere indicati il numero di dipendenti effettivamente applicati all’attività di fornitore di servizi media audiovisivi occupati nel biennio 2019-2020. Supponiamo a titolo di esempio che, nel secondo semestre del 2020 il titolo FSMA, il marchio ed il relativo LCN dell’operatore A vengano affittati come ramo d’azienda ad una società (già titolare di autorizzazione) che chiameremo operatore B, che diffonde i programmi con quel marchio e nello stesso bacino d’utenza. Alla cessazione dell’affitto del ramo d’azienda il tutto rientra nella titolarità del FSMA “locatore” “A”. In questo caso il FSMA “locatore” “A” in sede di domanda può indicare anche quei dipendenti applicati all’attività di fornitore di servizi media audiovisivi che per il secondo semestre 2020 facevano parte del ramo d’azienda affittato all’operatore “B”? In caso contrario, il FSMA, operatore “B”, che ha avuto in affitto il ramo d’azienda, in sede di domanda può indicare ai fini del calcolo del punteggio anche quei dipendenti applicati all’attività di fornitore di servizi media audiovisivi che per il secondo semestre 2020 facevano parte del ramo d’azienda affittato benché avessero lavorato per un marchio diverso da quello per cui sta partecipando?
Non si conferma. La normativa vigente, delibera AGCOM 353/11/CONS prevede, al capo II, art.6, comma 1., per lo svolgimento dell’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi, la sola cessione dell’autorizzazione a soggetti terzi e non l’affitto.
- Nella domanda devono essere indicati il numero di dipendenti effettivamente applicati all’attività di fornitore di servizi media audiovisivi occupati nel biennio 2019-2020. Nel caso in cui nel biennio 2019-2020 un soggetto partecipante abbia svolto altre attività oltre a quella di FSMA (come quella di operatore di rete oppure attività che nulla hanno a che fare con quella di FSMA), i dipendenti applicati a tali attività possono essere indicati nella domanda? Per “tempo di occupazione” come esplicitato nell’art. 3 c.4 lettera (i) del Bando, si intende la percentuale di tempo che il dipendente dedica all’attività FSMA, rispetto a quello dedicato ad attività diverse dal fornitore dei servizi dei media, oppure solo quella percentualmente dedicata a quel marchio rispetto ad un altro marchio per cui il soggetto presenta ulteriore domanda?
No. Possono essere indicati nella domanda solo i dipendenti che abbiano svolto attività legate esplicitamente al marchio per il quale si presenta la domanda. Per quanto riguarda il “tempo di occupazione” si veda la risposta alle FAQ n. 25 e n. 62 cui si rinvia.
- Caso di titolare di marchi a carattere comunitario per la Calabria con Lcn xx- yy-zz. il marchio con Lnc xx con bacino regionale sarà veicolato dall'operatore ---------- sul ch --, la domanda è gli Lcn yy e zz che hanno ricevuto il provvedimento di limitazione per il solo bacino provinciale di Reggio Calabria, su quale operatore dovranno appoggiarsi?
Quesito non pertinente in quanto non afferente alla presente procedura.
- Il titolare di un marchio con Lcn xx con bacino Roma e provincia, deve partecipare al bando regione Lazio? E' solo l'operatore ----- che può veicolare l'Lcn xx?
Quesito non pertinente in quanto non afferente alla presente procedura.
- In riferimento all' ART. 2 comma 2 del bando circa la non richiesta dei requisiti di ammissione previsti dall'art 4 DPR 146/2017, si intende la regolarità contributiva (Durc)?
Si veda risposta alle FAQ n. 19 e n. 23 cui si rinvia
- Per quanto riguarda i prospetti dei dipendenti che vengono richiesti per gli occupati nel biennio 2019/2020; considerato che nel nostro caso abbiamo utilizzato la cassa integrazione per un periodo parziale solo nel 2020, ho i seguenti dubbi: devo fare un modello unico per il biennio 2019/2020 o devo farne uno per ogni anno?
Si veda risposta alla FAQ n. 119 cui si rinvia.
- Nella forma contrattuale (REG./CI) devo indicare quella in essere ad oggi, quella al 31/12/2020, entrambe quelle che si sono verificate nel periodo di riferimento, o altro?
Quanto si è verificato nel periodo di riferimento relativo alla presente procedura, quindi nel biennio 2019-2020
- Abbiamo una giornalista in aspettativa per tutto il biennio, cosa dobbiamo indicare?
Si veda la risposta alla FAQ n. 30 cui si rinvia.
- Come calcoliamo la percentuale di impiego complessiva (su base annua o del biennio) in caso di cassa integrazione solo parziale durante l'anno 2020?
Si veda risposta alla FAQ n. 119 cui si rinvia
- Abbiamo una dipendente pubblicista fino al 14/01/2019, diventata giornalista il 15/01/2019 come ci comportiamo?
In considerazione del fatto che la qualifica di giornalista decorre dal 15 del mese la dipendente può essere dichiarata giornalista a partire da gennaio 2019.
- Nel caso di un soggetto NUOVO ENTRANTE quale è la corretta procedura da seguire ai fini della partecipazione al Bando?
Formulare a mezzo pec alla DGSCERP DIV. IV (
- La procedura informatizzata chiede di “Indicare l’eventuale partecipazione ad altre reti oltre quella/e di 1° livello”. È pertanto obbligatorio partecipare alla rete di 1° livello?
Si conferma, con la precisazione che, come previsto all’Art. 6, paragrafi 2 e 3 del Bando, ove un FSMA abbia presentato domanda per trasmettere il proprio marchio nell’ambito dell’area tecnica oggetto del bando su più di una rete è ammessa l’assegnazione di capacità trasmissiva alternativamente sulla rete di I o di II livello; sicché nell’ambito della seduta pubblica dovrà esprimere il proprio ordine di preferenza relativo alle reti per le quali ha presentato domanda.
- Presentando domanda per lo stesso marchio, per la stessa area tecnica, sia per la rete di primo livello e sia per la rete di secondo livello, se in fase di contrattazione non si dovesse raggiungere l’accordo con l’operatore di primo livello si potrà passare alla contrattazione con l’operatore di rete di secondo livello
Si conferma nei limiti in cui residui all’esito della fase negoziale di cui all’Art. 7 del Bando ulteriore capacità trasmissiva da associarsi secondo le modalità di cui al successivo Art. 8 (vedi in particolare commi 2 e 3).
- La nostra associazione con autorizzazione a carattere comunitario è autorizzata e trasmette per le provincie di Trieste, Gorizia e Udine. Il secondo livello copre solo Trieste e Gorizia. Pertanto siamo a partecipare al bando del primo livello ma, a differenza di quanto scritto sulla legge e sulle linee giuda, il bando parla riproporzionamento del prezzo a chi ha solo il bacino di Udine o Pordenone in palese contrasto con la legge e le linee guida. Vorremmo un chiarimento su tale punto al fine di evitare eventuali inutili ricorsi che noi odiamo. Riteniamo infatti questa situazione, come una vostra svista.
Per poter acceder al riproporzionamento del prezzo indicato nell’offerta di servizio nel caso di area tecnica non coperta integralmente da reti di secondo livello, è necessario, ai sensi dell’art. 1, co. 7 del bando FSMA, che nel biennio 2019-2020 il marchio sia stato trasmesso, sulla base della autorizzazione ministeriale, esclusivamente nel bacino relativo alle Province indicate nel suddetto comma o in parte di esse (ad esempio, è legittimato ad accedere al predetto riproporzionamento un soggetto che abbia trasmesso esclusivamente a Udine e Pordenone, o solo a Udine, o solo a Pordenone), in coerenza all’obbligo assunto dall’Operatore di rete aggiudicatario, ai sensi del comma 11 dell’art. 4 del Bando operatori di rete.
- Chiarimento circa le province indicate al comma 7 ovvero, il fornitore di servizi media che nel biennio 2019-2020 abbia trasmesso esclusivamente nei bacini indicati. si intende uno di essi oppure concorrono in somma anche più bacini tra quelli indicati? Ad esempio un soggetto intende, e richiede nella domanda, di trasmettere nel medesimo bacino quello di Bergamo, Como, Lecco, Monza-Brianza, Milano. In tal caso può chiedere all'operatore di rete un prezzo riproporzionato per le 5 province?
Si conferma. Per poter acceder al riproporzionamento del prezzo indicato nell’offerta di servizio nel caso di area tecnica non coperta integralmente da reti di secondo livello, è necessario, ai sensi dell’art. 1, co. 7 del bando FSMA, che nel biennio 2019-2020 il marchio sia stato trasmesso, sulla base della autorizzazione ministeriale, esclusivamente nel bacino relativo alle Province indicate nel suddetto comma o in parte di esse, in coerenza all’obbligo assunto dall’Operatore di rete aggiudicatario, ai sensi del comma 11 dell’art. 4 del Bando operatori di rete. Se ne ricava che, nel caso prospettato nel quesito, avendo il soggetto trasmesso esclusivamente nel biennio 2019-2020 in parte delle province indicate dal comma 1 art. 7, dovrà ritenersi legittimato ad accedere al predetto riproporzionamento.
- Il titolare di un marchio autorizzato come fornitore di servizi media audiovisivi che abbia presentato istanza nel mese di Dicembre 2018 (esattamente in data 06.12.2018) di riduzione del bacino autorizzato da regionale a provinciale, per la sola Provincia di Catania, il cui aggiornamento del provvedimento autorizzativo da parte della DGSCERP sia pervenuto soltanto in data 10.01.2019, ha diritto ad effettuare la richiesta del prezzo riproporzionato di cui all'art. 1 comma 7 del bando FSMA dell'area tecnica n. 17 - Sicilia?
Si conferma.
- Quando un FSMA a carattere comunitario esercita l'opzione per la riserva per le emittenti comunitarie, in caso la stessa si esaurisca per la richiesta di altri operatori che si posizionano più in alto in graduatoria, vorremmo sapere se tale FSMA escluso dalla riserva di capacità viene inserito automaticamente nella graduatoria generale, assieme a tutte le altre richiedenti oppure se viene escluso del tutto. In tal caso, chiediamo se è possibile formulare due domande per lo stesso marchio e per la stessa regione, una per partecipare alla riserva e l'altra per la partecipazione alla graduatoria complessiva.
La graduatoria è unica. Pertanto, in caso di esaurimento della riserva, il FSMA concorre con tutti gli altri FSMA. L’art. 1, comma 8 del Bando ha infatti l’obiettivo di riservare ai FSMA comunitari almeno il 10 per cento della capacità trasmissiva delle reti di primo livello (e il 20 per cento della capacità trasmissiva delle reti di secondo livello). Conseguentemente, una volta esaurita la riserva per i FSMA comunitari, questi concorreranno con gli altri FSMA in base alla posizione nell’unica graduatoria derivante dal punteggio conseguito.
Si veda anche la risposta alla FAQ n.1.
ERRATA CORRIGE FAQ 1
Le emittenti con autorizzazione a carattere comunitario che richiedono l’opzione di accesso alla riserva qualora non rientrassero vanno direttamente a concorrere con gli altri partecipanti per la restante parte oppure vengono esclusi?
Si veda la risposta alla FAQ n. 151 e la seguente riformulazione della risposta che conteneva errore materiale. Le emittenti a carattere comunitario, che ne facciano richiesta, concorrono per la quota riservata di capacità trasmissiva. In caso di esaurimento della riserva, concorrono con gli altri partecipanti per la restante parte.
Può partecipare al bando un nuovo soggetto che acquista a seguito di cessione di ramo di azienda l'autorizzazione FSMA con attribuzione LCN assegnato, tenendo presente che la voltura è ancora in corso. Inoltre, in questo caso lo stesso deve considerarsi nuovo soggetto o FSMA esistente?
Qualora risulti da data certa che la cessione dell’autorizzazione sia intervenuta (in una con la cessione dell’operatore, o del relativo ramo di azienda) prima della pubblicazione del bando, e sia stata inoltrata istanza per la volturazione del titolo autorizzatorio prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al bando, e il procedimento sia ancora pendente, è consentito al cessionario di presentare la relativa domanda: resta inteso che, in tal caso, l’effettiva partecipazione sarà subordinata all’esito del procedimento di volturazione. In tal caso l’FSMA non si considererà nuovo entrante.
- Vi scrivo per conto della mia nuova associazione culturale senza scopo di lucro che intende di partecipare al bando FSMA per operatore locale costituita da alcuni giorni. Mi sono recato presso Banca Intesa e Unicredit chiedendo loro di poter aprire un conto bancario e chiedere immediatamente la dichiarazione di attestazione di affidabilità finanziaria (necessaria a pena di esclusione per il bando FMSA Mise). Entrambe le banche mi hanno comunicato per le vie brevi l'impossibilità a rilasciare e sottoscrivere l'attestazione di affidabilità finanziaria in quanto per il suo rilascio sono necessarie delle movimentazioni contabili sul conto già esistente da diversi anni dalla data di apertura del conto - caratteristica che la mia associazione non possiede in quanto appena costituita. Ho anche specificato che se la mia Associazione non produrrà tale documentazione sarò escluso dal Bando del Mise pubblicato il 23.07.2021 e avente scadenza 21.09.2021 ai sensi art. 3 comma 4 sub VI ma le banche mi hanno comunicato la loro impossibilità a rilasciare tale documento per i motivi sopra esposti. Pertanto sono a chiedere chiarimenti al Ministero dello Sviluppo Economico anche perchè da tale bando saranno automaticamente esclusi tutti i soggetti nuovi entranti che vorranno partecipare al bando per FMSA recentemente costituiti. L'unica possibile soluzione che vedo è quella di esonerare i nuovi soggetti entranti a produrre tale documento o in alternativa consentire una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 a firma del legale rappresentante della società /associazione che dichiari l'affidabilità finanziaria.
La dichiarazione contenente l'attestazione di affidabilità finanziaria è richiesta a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 3 comma 4 punto vi) del Bando.
Per i soggetti nuovi entranti, la predetta dichiarazione di affidabilità finanziaria può essere rilasciata dalla Banca o dall’Istituto finanziario in favore della persona fisica avente la rappresentanza dell’associazione, società, impresa, ovvero che rivesta la qualità di socio e/o associato, purché, in tale ultimo caso, si impegni a garantire a titolo personale e solidale, l’affidabilità finanziaria del soggetto partecipante in nome e per conto del quale riceve la predetta dichiarazione.
In ogni caso, il partecipante che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, potrà provare la prova affidabilità economica e finanziaria mediante altro documento la cui idoneità verrà valutata dall'amministrazione.
- L’operatore, autorizzato come fornitore di contenuti per le sole province di Potenza e Matera, può chiedere all’operatore di rete di primo livello (Rai Way) la sola provincia di Potenza dato che i bandi di secondo livello per tale provincia non sono stati assegnati? o può fare richiesta per la sola provincia di Matera? Se può farlo per la sola provincia di Matera, è concesso a chi chiede tale bacino parità di accesso alla stregua degli altri operatori non venendo discriminata nella graduatoria dai numeri più importanti di chi opera in tutta la Puglia oltreché in tutta la Basilicata?
Non si conferma. Come rappresentato nella risposta alla FAQ n.148, a cui si rinvia, per poter acceder al riproporzionamento del prezzo indicato nell’offerta di servizio nel caso di area tecnica non coperta integralmente da reti di secondo livello, è necessario, ai sensi dell’art. 1, co. 7 del bando FSMA, che nel biennio 2019-2020 il marchio sia stato trasmesso, sulla base della autorizzazione ministeriale, esclusivamente nel bacino relativo alle Province indicate nel suddetto comma o in parte di esse (ad esempio, è legittimato ad accedere al predetto riproporzionamento un soggetto che abbia trasmesso esclusivamente a Foggia, Lecce, Taranto e Matera, o solo in parte delle predette Province), in coerenza all’obbligo assunto dall’Operatore di rete aggiudicatario, ai sensi del comma 11 dell’art. 4 del Bando operatori di rete.
- Quando nel bando, all’articolo 1, comma 7, si dice che i fornitori di contenuti che vogliono richiedere ad un operatore di rete di primo livello solo una delle province non servite da quello di secondo livello, possono farlo a condizione “che siano collocati utilmente in graduatoria” cosa si intende? Sarà stilata una classifica ad hoc per aree provinciali? Perché ovviamente un piccolo fornitore di contenuti che ha bisogno di coprire una sola provincia per rimanere in vita, non avendo altro modo, dato che non è previsto un operatore di rete di secondo livello per la provincia interessata, così come deve avere un prezzo parametrato alla sola Provincia servita (cfr. bando: «un prezzo riproporzionato, in base alla quota di popolazione coperta nel bacino di interesse») avrà anche una graduatoria parametrata alla sola provincia richiesta? Non è immaginabile che un fornitore di contenuti che concorre per una sola provincia, tra l’altro nel caso di specie, la più piccola essendo il materano composto da soli 31 piccoli comuni che nel loro insieme contano miseri 190.000 abitanti circa, sia messo in gara con chi compete alla copertura di due regioni intere che insieme cubano oltre 4 milioni e mezzo di abitanti. Dunque si chiede conferma per logica e giustizia, al fine di garantire parità di accesso a tutti gli operatori sia da un punto di vista economico che di requisiti, sul fatto che oltre al prezzo anche i requisiti per la formazione della graduatoria siano parametrati alla sola Provincia richiesta. Nel caso contrario si verrebbe a determinare un’ingiusta discriminazione per il fornitore dei contenuti a cui verrebbe di fatto interdetta la possibilità di operare, in assenza di operatore ad hoc di secondo livello, come per esempio avverrà nella stessa Regione, la Basilicata, per l’altra provincia, quella di Potenza, dove per un solo bacino, saranno previsti ben 2 operatori di rete di secondo livello, mentre per Matera nessuno. Anche perché ove si optasse per riparametrare solo il costo della capacità trasmissiva e non anche i punteggi per la formazione della graduatoria nella sola Provincia interessata, ci si ritroverebbe che nella provincia lucana di Matera avrebbero accesso solo fornitori di contenuti della Puglia che, stante i numeri di partenza più importanti (4 milioni gli abitanti pugliesi, contro i 190 mila della Provincia di Matera), i fornitori di contenuti lucani del posto non avrebbero nessuna possibilità di competere per la propria area geografica di appartenenza, subendo con ciò una ingiusta discriminazione e comprimendo il sacrosanto diritto del pluralismo della informazione locale. Ove non vi fosse una graduatoria riparametrata per area richiesta, ci si troverebbe di fronte a una palese violazione del principio del favor partecipationis e dinnanzi a un bando discriminatorio, così come normativamente statuito, già nella Costituzione Italiana, e da tutte le sentenze del Consiglio di Stato che ha più volte precisato che «non può legittimamente aderirsi all’opzione che comporterebbe l’esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l’ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale (in tal senso: Cons. Stato, V, 12 maggio 2017, n. 2232; Cons. Stato, V, 24 febbraio 2017, n. 869)» (Consiglio di Stato, V, 5 ottobre 2017, n. 4644); già in passato la massima valorizzazione del principio di partecipazione veniva ancor più in rilievo dalla Ad. Pl. n. 1/2003) del CdS che aveva ritenuto ammissibile l’impugnazione del bando, contenente clausole immediatamente escludenti, discriminatorie o connotate da un deficit di pubblicità, anche da parte di soggetti che, per l’inserimento di quest’ultime, non avevano neanche potuto proporre domande di partecipazione.
Non si conferma. Laddove nel Bando - al comma 7 dell’art. 1 – è stabilito che l’FSMA per poter accedere al riproporzionamento del prezzo, oltre a tutte le condizioni ivi previste, deve essere utilmente collocato in graduatoria, si intende dire che l’accesso al riproporzionamento del prezzo avverrà nei limiti della disponibilità trasmissiva detenuta dagli Operatori di rete. La graduatoria è unica e, pertanto, non verrà stilata una graduatoria separata per i soggetti di cui al comma 7 art. 1 del Bando. La previsione di cui all’art. 1 comma 7 del Bando, letta in combinato disposto all’art. 4 comma 11 del Bando Operatori di rete, mira proprio ad assicurare ai FSMA, che operano nelle aree sub-regionali ivi previste, non coperte da reti di secondo livello, la sostenibilità economica della propria attività (cfr. punto 10 delle Linee guida).
- Facendo riferimento alla Negoziazione Commerciale (Art.7) ed all’Offerta di Servizio di cui all’allegato 2 si chiede: poiché il corrispettivo massimo richiesto per l’intera fase di transizione è di 30.000€ (e di 25.000€ dopo la suddetta fase) e dovrebbe comprendere tutta la rete FVG, qualora l’interesse di trasmissione del FSMA sia di trasmettere solamente in determinate e non tutte le provincie, significa che la negoziazione prevede la riduzione del corrispettivo in modo proporzionale? E tale riduzione verrà applicata su base proporzionale rispetto alla popolazione residente? In pratica, può essere concordata una emissione non totale secondo la copertura della rete di 1 livello con riduzione del corrispettivo richiesto?
Come rappresentato nella risposta alla FAQ n.148, a cui si rinvia, ai sensi del comma 7 dell’art. 1 del Bando, nel caso di area tecnica non coperta integralmente da reti di secondo livello, un FMSA che nel biennio 2019-2020 abbia trasmesso il marchio, sulla base della autorizzazione ministeriale, esclusivamente nel bacino relativo alle Province indicate nel suddetto comma, o in parte di esse, può accedere al riproporzionamento del prezzo indicato nell’offerta di servizio, in coerenza all’obbligo assunto dall’Operatore di rete aggiudicatario, ai sensi del comma 11 dell’art. 4 del Bando operatori di rete. Ciò significa che, al ricorrere delle condizioni previste nel richiamato comma 7 dell’art. 1, ivi compresa l’utile collocazione in graduatoria, in fase di negoziazione l’FSMA avrà diritto al riproporzionamento del prezzo indicato nell’offerta di servizio; detto riproporzionamento del prezzo avverrà in base in base alla popolazione delle aree ristrette interessate.
- Facendo riferimento alla Negoziazione Commerciale (Art.7) ed all’Offerta di Servizio di cui all’allegato 2 si chiede: poiché il corrispettivo massimo richiesto per l’intera fase di transizione è di 98.000€ (e di 90.000€ dopo la suddetta fase) e dovrebbe comprendere tutta la rete del Veneto, qualora l’interesse di trasmissione del FSMA sia di trasmettere solamente in determinate e non tutte le provincie (o addirittura in parte di una provincia), significa che la negoziazione prevede la riduzione del corrispettivo in modo proporzionale? E tale riduzione verrà applicata su base proporzionale rispetto alla popolazione residente? In pratica, può essere concordata una emissione non totale secondo la copertura della rete di 1 livello con riduzione del corrispettivo richiesto?
Si veda risposta alla FAQ n. 156
- Vorrei sapere quanti posti saranno disponibili per la riserva per le emittenti comunitarie nei mux di primo livello. L'art. 1 comma 8 del bando parla del 10%, ma visto che non mi è chiaro se si tratta del 10% sulla banda di circa 25 Mbit disponibile nella fase di transizione oppure di quella di circa 36 Mbit/s nella fase a regime, vorrei sapere, in caso di slot richiesti da 1,5 Mbit/s si arrotonda per eccesso o per difetto tale 10%? Vorrei anche sapere se tale 10% corrisponde a 2,5 oppure a 3,6 Mbit/s. In caso avanzino ad esempio 0,6 Mbit/s per raggiungere il totale della riserva, verrà consentita la richiesta del valore residuo, oppure di uno slot in più, oppure tale spazio avanzato verrà messo nel calderone delle altre emittenti, fuori dalla riserva per le comunitarie?
Si chiarisce che, ai sensi del comma 8 art. 1 del Bando, il “10%” si riferisce alla capacità trasmissiva messa a disposizione dell’operatore di rete a regime con le modalità riportate da ciascun operatore aggiudicatario nella propria offerta di servizio. La quantità di capacità trasmissiva messa a disposizione per ciascun FSMA che si sia collocato utilmente in graduatoria, nei limiti di quanto previsto dal Bando, sarà oggetto del contratto stipulato con l'operatore di rete. Nel caso in cui la riserva di capacità trasmissiva per i FSMA a carattere comunitario non sia integralmente esaurita, si procederà ad interpellare gli FSMA a carattere comunitario che abbiano esercitato l’opzione per la riserva in base alla loro collocazione in graduatoria fino al completo esaurimento della capacità trasmissiva riservata.
Si veda anche la risposta alla FAQ n.1 e n. 151.
- Nella casistica di incorporazione per fusione tra due società che è avvenuta ad inizio 2021, i dipendenti del biennio 2019-2020 che dovranno essere indicati nella domanda saranno quelli della società incorporante o della società incorporata?
Per poter concorrere all’attribuzione del punteggio di cui al comma 1 lett. i) dell’art. 5 del Bando, occorre indicare il numero medio dei dipendenti occupati negli anni 2019-2020 effettivamente applicati all’attività di FSMA in relazione al marchio per cui si presenta la domanda. Ne consegue che in caso di incorporazione per fusione tra due società, avvenuta ad inizio 2021, ai fini dell’attribuzione del punteggio occorrerà indicare i dipendenti del biennio 2019-2020 della società intestataria dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di FSMA (che potrebbe essere quella incorporante ovvero quella incorporata).
- Nel caso di area tecnica non coperta integralmente da reti di secondo livello, la XXX che ha trasmesso sempre nel bacino relativo alle province di Catania, Siracusa e Messina e quindi non solo in quello relativo alle province di Catania e Siracusa (come previsto dal par. 1.7), rientra tra le emittenti che possono richiedere all’operatore di rete aggiudicatario capacità trasmissiva pari a 1,5 Mbit/s sulla rete di primo livello ad un prezzo riproporzionato? Considerato che l’area di servizio coperta dalla XXX è stata sempre relativa al bacino di Catania e provincia, mentre a Messina copre solo qualche Comune.
Non si conferma. Vedi risposta alla FAQ nr. 148 alla quale si rinvia.
- In caso di domanda di rete di 2° livello nel caso Lazio, dove il 2° livello non copre Latina e Viterbo, è possibile avere diritto di accedere per queste 2 province alla capacità trasmissiva della rete di 1° livello?
Premesso che è sempre possibile, nei limiti delle condizioni di ammissibilità della domanda, fare richiesta di partecipazione per l’assegnazione di capacità trasmissiva alla rete di I livello, nel caso di area tecnica non coperta integralmente da reti di II livello, per poter accedere al riproporzionamento del prezzo, ex art. 1 comma 7 del Bando, è necessario che l’FSMA abbia trasmesso, nel biennio 2019-2020, esclusivamente nel bacino delle Province ivi indicate (o in parte di esse), cioè, nella specie Latina e Viterbo, o solo Latina, o solo Viterbo.
- Riguardo l'art. 1 comma 7 si richiede di precisare che "Nel caso di area tecnica non coperta integralmente da reti di secondo livello, i fornitori di servizi media che nel biennio 2019-2020..." posso richiedere all'operatore di primo livello il prezzo proporzionato all'area coperta anche nel caso di emittenti di carattere comunitario (Area Toscana, provincia di Lucca, Comune di Camaiore).
Si conferma che anche i FMSA a carattere comunitario sono legittimati al riproporzionamento del prezzo, ex art. 1 comma 7 del Bando, purché ne ricorrano tutte le condizioni ivi previste. Si veda anche risposta alla FAQ n. 149.
- Dal contenuto del bando non si evince la durata delle autorizzazioni ottenute dagli FSMA utilmente collocati in graduatoria: dato che nella fase di negoziazione con gli operatori di rete la durata di un eventuale contratto di utilizzo della capacità trasmissiva potrebbe influenzare le condizioni economiche applicate, si chiede un chiarimento relativo a questo punto.
Si chiarisce che la durata dell’accordo (così come il prezzo) è lasciata alla libera negoziazione fra FSMA e operatore di rete, in caso di ammissione alla fase di negoziazione di cui all’art. 7. Si veda anche risposta alla FAQ nr. 100, a cui si rinvia.
- Stante la diversa impostazione letterale prevista tra l'art. 11 comma 4 del bando OdR_67_AT17_Sicilia_Liv1_N1 e l'art. 1 comma 7 del bando FSMA dell'area tecnica n. 17 - Sicilia, si chiede di precisare se un marchio autorizzato ad operare nel biennio 2019/2020 nelle sole province Catania e/o Siracusa, sia titolato a ricevere il prezzo riproporzionato, indipendentemente dalla collocazione utile in graduatoria.
Quanto previsto dall'Art. 1 comma 7 si applica nei limiti in cui il soggetto sia utilmente collocato in graduatoria, su cui vedi anche risposta alla FAQ n. 155 cui si rinvia.
- Dal contenuto del bando non si evince la durata delle autorizzazioni ottenute dagli FSMA utilmente collocati in graduatoria: dato che nella fase di negoziazione con gli operatori di rete la durata di un eventuale contratto di utilizzo della capacità trasmissiva potrebbe influenzare le condizioni economiche applicate. Si chiede inoltre quando scadono le vecchie autorizzazioni FSMA e se sia previsto un allineamento degli attuali titoli abilitativi ed eventualmente in che termini. Si chiede un chiarimento relativo a questo punto.
Si veda risposta alle FAQ n. 15 e n. 163
- Se una emittente ha un LCN che ha sempre coperto tutta la regione Calabria con il vecchio DTT, adesso con il nuovo, può avvalersi solo di operatori di rete che hanno frequenze di secondo livello provinciali?
Fermi restando i requisiti di partecipazione relativi alla diffusione del marchio, la partecipazione per la rete di I° o di II° livello, ove presente, è lasciata alla libera scelta del partecipante.
- La facoltà per un fornitore SMAV di chiedere all’operatore di rete di primo livello capacità trasmissiva a prezzo proporzionato all’ampiezza del bacino assentito nel biennio 2019-2020 e di ampiezza inferiore all’area tecnica in caso di assenza di reti di secondo livello, significa che l’operatore di rete di primo livello dovrà trasportare il fornitore SMAV solo nel bacino precedentemente raggiunto dal fornitore SMAV oppure che il fornitore SMAV sarà comunque trasportato in tutta l’area tecnica a prezzo ridotto?
Si veda risposta alla FAQ n. 156 cui si rinvia
- L’art. 2, comma 1, lett. b) dei bandi FSMA prevede, tra l’atro, che “E’ considerato soggetto nuovo entrante chi, al momento della domanda, non diffonde, né direttamente, né tramite altri soggetti controllati o collegati, alcun marchio, in nessun bacino locale del territorio italiano”. Sulla base di tale specifica, si condivide che la qualifica di “soggetto nuovo entrante” non riguardi solo il partecipante richiedente ex art. 3 delibera Agcom 353/11/CONS un’autorizzazione FSMA, ma ricomprenda anche il soggetto che abbia in corso la voltura, ai sensi del successivo art. 6 del medesimo Regolamento, di un titolo di tal fatta e non abbia in precedenza mai diffuso su frequenze digitali terrestri nessun marchio?
No, non si condivide. Si veda risposta alla FAQ n. 55 cui si rinvia
- La riserva del 10% destinata alle emittenti a carattere comunitario prevede in un’ottica di pluralismo di assegnare un solo LCN per operatore FSMA qualora esso sia detentore di più LCN che superino gli altri?
Esempio
Fornitore A lcn1 60 punti, lcn2 60 punti, lcn3 50 punti.
Fornitore B lnc1 55 punti
Fornitore C lcn1 40 punti.
In questo caso un solo soggetto rischia di portare via la capacità riservata agli altri due, andando a spazzare via gli altri soggetti. Proprio perché in spirito di tv comunitaria sarebbe dare la più ampia possibilità di continuità si chiede l'interpretazione.
Quesito non pertinente. L’LCN non è oggetto della presente procedura e non determina punteggio. Si precisa che la domanda di partecipazione è relativa al singolo MARCHIO.
- REGOLARITA' CONTRIBUTIVA: è necessario che le emittenti si attivino con gli enti per richiedere quanto in oggetto? O procederà il Ministero d’ufficio a richiedere le regolarità contributive agli enti?
Si veda risposta alle FAQ n. 19 e n. 23 cui si rinvia
- Un emittente proveniente da una Regione diversa in questo caso dalla Liguria può fare richiesta per avere più LCN di prima fascia oppure viene privilegiata l’emittente che ha storicamente l’LCN in quella regione? Per intenderci, un emittente può fare domanda per più LCN avendo i requisiti? Perché in questo caso le emittenti più piccole come la mia è sicuro che spariranno.
Quesito non pertinente in quanto la presente procedura attiene all’attribuzione di capacità trasmissiva e non all’attribuzione di LCN.
- Con riferimento al bando ministeriale per la formazione delle graduatorie dei FSMA dell'area tecnica n° 16 - Calabria, siamo a formalizzare la richiesta di informazioni circa le possibili opzioni offerte alla nostra emittente comunitaria XXX canale XX Uhf che trasmette in ambito locale (LCN XXX). Nostra intenzione sarebbe continuare a trasmettere nella compatibilità di costi per una tv comunitaria senza pubblicità ma, considerati i costi che vengono annunciati per sopravvivere, dobbiamo prendere in considerazione la procedura di rottamazione volontaria con le connesse implicazioni di natura economica.
Quesito non pertinente in quanto la presente procedura attiene all’attribuzione di capacità trasmissiva e non all’attribuzione di LCN. Si precisa che un FSMA a carattere comunitario può accedere alla riserva di capacità trasmissiva di cui all’ Art. 1, comma 8 (vedi risposta alla FAQ n. 33). Inoltre, l’Art. 1, comma 7, disciplina la possibilità di negoziare, da parte di un FSMA utilmente situato in graduatoria all’operatore assegnatario di una rete di I livello, la capacità trasmissiva richiesta ad un prezzo riproporzionato (vedi risposta alla FAQ n. 9).
- Nell'ipotesi in cui un soggetto usufruisca del prezzo riproporzionato di cui all'art. 1 comma 7 del bando FSMA della Sicilia, potrà mantenere l'autorizzazione in ambito provinciale (es. Catania e/o Siracusa) o trasmettendo su rete di primo livello dovrà essere autorizzato in ambito regionale?
Si veda risposta alla FAQ n.15
- Dai bandi attualmente emanati e dalle linee guida sull’assegnazione di capacità trasmissiva non si comprende se sia possibile per un FSMA chiedere successivamente l’assegnazione di capacità trasmissiva per altri ulteriori bacini.
No, non è possibile. La presente procedura prevede, come indicato agli art. 6-7-8 del bando di gara, l’assegnazione di tutta la capacità trasmissiva disponibile in ciascuna area tecnica.
- Il punto 10) delle linee guida definitive relative a "Formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale" prevede che "Nelle aree tecniche in cui sono presenti province non coperte da reti di secondo livello," vi sia la possibilità per i FSMA di accedere alla capacità trasmissiva della rete di primo livello ad un prezzo riproporzionato alla copertura effettiva del biennio 2019-2020. Si chiede di inserire nel bando AT4A relativo alla Provincia di Trento e nel bando AT4B per la Provincia Autonoma di Bolzano, analogamente a quanto previsto all’art. 7 punto 4 del bando AT03 Lombardia e Piemonte orientale, le condizioni previste all’art 10 delle linee guida ancorché la Provincia Autonoma di Bolzano dal punto di vista etnico e linguistico presenta una ripartizione in tre gruppi in cui quello italiano è minoritario rispetto al gruppo linguistico tedesco come evidenziato dall’allegato alla presente mail. Qualora vi fosse necessità di recuperare la copertura sub provinciale il dato potrebbe essere richiesto all’Ispettorato territoriale competente.
Si veda risposta alla FAQ n. 88 cui si rimanda.
- I soggetti che partecipano alla procedura devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali?
Sì.
- Un fornitore di servizi a carattere comunitario che nella domanda di partecipazione abbia indicato di voler accedere alla riserva di capacità trasmissiva di cui all’art. 1, comma 8, e che si trovi nelle condizioni di cui all’art.1, comma 7, può chiedere contestualmente il prezzo riproporzionato, in base alla quota di popolazione coperta nel bacino di interesse, rispetto al prezzo praticato dall’operatore aggiudicatario della rete di primo livello?
In sede di domanda tale facoltà non è prevista in quanto l’accesso alla capacità trasmissiva e la successiva negoziazione commerciale dipendono dal posizionamento in graduatoria del fornitore. Si veda anche risposta alla FAQ n. 162.
- Nel caso di associazione culturale senza scopo di lucro, titolare di autorizzazione per FSMA con carattere comunitario, non avendo dipendenti ma collaboratori occasionali pagati con ritenuta d’acconto, è possibile computare tale circostanza ai fini dei punteggi da attribuire (per i giornalisti e per i dipendenti)?
No. I collaboratori occasionali non possono essere inclusi nel computo dei dipendenti.
- La nostra società ha acquisito l'autorizzazione per un marchio/palinsesto (autorizzazione in corso di rilascio di assenso) nei primi di luglio del 2021. Non essendo un marchio nuovo entrante, ma nel contempo non essendo titolare della suddetta autorizzazione nel biennio 2019/2020 si chiede conferma che i dati da utilizzare nel calcolo sono quelli della nostra società e non quelli della cedente.
Non si conferma. Si veda risposta alle FAQ n. 7 e n. 8
- Mi riferisco alla Procedura FSMA, per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete locali (GU n.175 del 23-7-2021), cui, siamo interessati, essendo titolari, in forza dell’atto pubblico di acquisto del 13/03/2020, del canale in LCN XX, oggi denominato XXXX, con copertura regionale in Sicilia, per formulare richiesta di chiarimenti in ordine alla formazione delle graduatorie in questione. Esaminando il Bando de quo, rileviamo che la procedura prevede la partecipazione solo di due tipologie di soggetti, i vecchi operatori, che ovviamente devono fornire notizie ufficiali, dati attuali e storici dell’emittente audiovisiva anche con riferimento al biennio 2019-2020 o i nuovi operatori che devono fornire i dati relativi al loro corredo televisivo attuale. Per quanto ci riguarda XXXX trasmette ed opera esclusivamente in simulcast, mandando in onda-video esattamente ciò che va in onda sulla FM di XXXX; Conseguentemente, non produciamo alcuna programmazione e, pertanto, non necessitiamo di personale dedicato, limitandoci esclusivamente a trasferire il segnale audio sulla LCN XX, per il tramite del MUX digitale dell’operatore di rete XXX. Appare evidente che non possiamo collocarci tra i vecchi operatori, avendo acquistato la titolarità solo a marzo del 2020, ma ci risulta altrettanto difficile collocarci tra i nuovi operatori Tv, limitandoci ad andare in onda esclusivamente in simulcast con XXX. Necessitiamo, pertanto, considerata la particolarità della nostra posizione, di avere delle precise linee guida per la compilazione della relativa domanda
I requisiti per la partecipazione sono quelli indicati dall’art. 2 del bando di gara, mentre le istruzioni per la compilazione della domanda vengono dettagliatamente fornite dalla procedura informatica. Si rammenta che la mera trasmissione in simulcast della programmazione radiofonica non costituisce titolo alla partecipazione alla presente procedura.
- Cosa significa sugli allegati 2 al Bando, dove recita testualmente "le condizioni economiche richieste non potranno essere peggiorative rispetto a quelle praticate, in situazioni equivalenti, al momento della pubblicazione del presente bando di gara". se un FSMA che oggi trasmette ad un determinato costo, lo stesso in caso di assegnazione di capacità trasmissiva non può essere superiore al prezzo che attualmente paga.
Il prezzo indicato dall’operatore di rete aggiudicatario nella propria offerta di servizio deve intendersi come prezzo massimo. In caso di accesso alla fase di negoziazione commerciale il partecipante contratterà direttamente con l'operatore di rete aggiudicatario il prezzo finale della capacità trasmissiva, che potrà quindi essere oggetto di sconto. Si veda risposta alla FAQ n. 129
- L’art. 3, paragrafo 4, punto ii) del bando, al secondo periodo, prevede testualmente: “il criterio di ripartizione dei dipendenti fra i diversi marchi è lasciato alla libera scelta del soggetto partecipante, fermo restando che il punteggio ottenuto per un marchio in relazione ad una singola area tecnica non può essere utilizzato per lo stesso marchio in una diversa area tecnica”. Si chiede di confermare che il FSMA che intenda concorrere alla selezione per più marchi possa liberamente ripartire i propri dipendenti tra tali marchi a prescindere dalla loro effettiva applicazione nel biennio 2019 – 2020 e, quindi, a prescindere dalle ore di lavoro effettivamente prestate da ciascun dipendente nel periodo preso in considerazione dal bando (2019-2020) in favore del marchio oggetto della domanda di partecipazione.
Si veda risposta alla FAQ n. 20.
- Con riferimento all’art. 2 del Bando e, in particolare, alla lettera b) del comma I, riferentesi ai “soggetti nuovi entranti”, cosa si intende per diffusione tramite soggetti controllati o collegati? Un soggetto che trasmette per il tramite di altro soggetto appartenente al medesimo Gruppo societario (non in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c.) può partecipare come soggetto nuovo entrante? In particolare XXX S.r.l. (Società controllata al 100% dall’unico socio XXX S.p.A.) fornisce alcuni contenuti a XXX S.p.A. (anch’essa Società controllata al 100% dall’unico socio XXX S.p.A.), emittente televisiva già dotata di autorizzazione FSMA.
Si veda risposta alla FAQ n. 17 cui si rinvia.
- Se una consociata ha trasmesso in un FSMA della consociata deve inserire i dipendenti effettivamente utilizzati per la produzione dei contenuti trasmessi?
Quesito non chiaro.
- Si chiede di conoscere per quanti anni saranno legittimati ad operare i FSMA utilmente collocati nella graduatoria dell’area tecnica oggetto della domanda.
Si veda risposta alla FAQ n. 163
- L’art. 1, comma 6 dei bandi prevede che, con riferimento alla cessione della capacità trasmissiva nella fase di transizione, al fine di assicurare l’accesso alla stessa in modo equo e non discriminatorio a tutti i soggetti partecipanti, sia necessario riproporzionare detta capacità trasmissiva, utilizzabile nel periodo transitorio, rispetto alla capacità trasmissiva assentibile a regime. Si chiede di conoscere le modalità della procedura di riproporzionamento.
Le condizioni di cessione di capacità trasmissiva sono stabilite nell’accordo commerciale stipulato fra le parti.
- L’art. 1, comma 7 dei bandi prevede che, nel caso di area tecnica non coperta integralmente da reti di secondo livello, i FSMA che nel biennio 2019 – 2020 abbiano trasmesso esclusivamente nei bacini delle province non servite da reti di secondo livello, qualora ne abbiano fatto richiesta espressa nella domanda, che siano collocati utilmente in graduatoria e che intendano continuare a trasmettere in tale medesimo bacino, possano richiedere all’operatore di rete aggiudicatario, capacità trasmissiva al massimo pari a 1,5 Mbit/s per ciascun marchio ed entro un limite complessivo di 3,5 Mbit/s ad un prezzo riproporzionato, in base alla quota di popolazione coperta nel bacino di interesse.
Al riguardo si chiede di conoscere:
(i) se un FSMA che abbia trasmesso nel biennio 2019-2020 in tre province di una determinata area tecnica, due delle quali non sono coperte da reti di secondo livello nell’ambito del PNAF di cui alla delibera Agcom n. 39 /19/CONS, abbia diritto al suddetto prezzo riproporzionato quantomeno con riferimento alle citate due province non coperte da reti di secondo livello;
(ii) quale sia la quantità di capacità trasmissiva minima che possa essere richiesta ai sensi del suddetto art. 1, comma 7;
(iii) se possa essere richiesta una quantità di capacità trasmissiva superiore a 1,5 Mbit/s e, in caso affermativo, a quali condizioni;
(iv) come venga accertato il raggiungimento del limite complessivo di 3,5 Mbit/s.
(i) si veda risposta alla FAQ n. 148 cui si rinvia
(ii) una quantità inferiore o pari a 1,5 Mbit/s
(iii) no, non è consentito
(iv) il raggiungimento del limite complessivo di 3,5 Mbit/s viene accertato nella seduta pubblica di cui all’art. 6 del bando di gara.
- Con riferimento ai soggetti che presentano la domanda di partecipazione alla procedura quali titolari di una autorizzazione FSMA e di una numerazione LCN per alcune province dell’area tecnica cui la domanda stessa si riferisce (situazione molto ricorrente, specie nella ipotesi di soggetti che attualmente condividono numerazioni LCN tra 10 e 19 in una stessa regione), si chiede di conoscere come e quando verrà allineato il titolo abilitativo alla copertura della rete (di primo o di secondo livello) alla cui capacità trasmissiva gli stessi soggetti dovessero accedere all'esito della selezione.
Si veda risposta alla FAQ n. 15
- Con riferimento ai dipendenti non giornalisti e ai dipendenti giornalisti e ai dipendenti giornalisti si chiede di conoscere quale documentazione debba essere allegata alla domanda di partecipazione.
Si veda risposta alla FAQ n. 41
- Con riferimento ai costi per tecnologie innovative e alle relative fatture si chiede di conoscere se:
(i) occorra indicare l’importo imponibile (al netto dell’IVA) ovvero il totale fattura (comprensivo dell’IVA);
(ii) occorra indicare il numero e la data della fattura ovvero solo il numero della fattura;
(iii) sia necessario allegare, unitamente a copia delle fatture anche la documentazione (es. copia bonifici) comprovante il pagamento delle stesse.
Le modalità relative alla dichiarazione delle spese per tecnologie innovative sono indicate in dettaglio dalla procedura informatica.
- L’art.3 c.4 lettera i) del Bando precisa che nella domanda devono essere indicati il numero di dipendenti effettivamente applicati all’attività di fornitore di servizi media audiovisivi occupati nel biennio 2019-2020. L’ultimo capoverso del punto (ii) del medesimo comma 4 del Bando stabilisce che “…il criterio di ripartizione dei dipendenti fra i diversi marchi è lasciato alla libera scelta del soggetto partecipante, fermo restando che il punteggio ottenuto per un marchio in relazione ad una singola area tecnica non può essere utilizzato per lo stesso marchio in una diversa area tecnica”. Un soggetto che, alla data di pubblicazione del bando è già titolare di autorizzazione FSMA in ambito locale per un dato marchio, acquisisce nel frattempo un altro marchio (della stessa regione) e con questo partecipa al Bando. In questo caso si possono indicare i propri dipendenti come applicati all’attività FSMA nel biennio 2019-2020 per il marchio appena acquisito?
No. Non si conferma.
- Che cosa si intende per “effettivamente applicati”? In altri termini, a quali condizioni può ritenersi rispettato il prescritto requisito di bando relativo all’applicazione effettiva dei dipendenti per lo scopo de quo? Nella domanda devono essere indicati il numero di dipendenti effettivamente applicati all’attività di fornitore di servizi media audiovisivi occupati nel biennio 2019-2020. Con quale criterio il MISE provvederà a distinguere i dipendenti “effettivamente applicati“ da quelli che non sono “effettivamente applicati” all’attività di FSMA?
Per “effettivamente applicati” si intendono i dipendenti che abbiano svolto attività legate esplicitamente al marchio per il quale si presenta la domanda e, pertanto, possono essere dichiarati nella domanda di partecipazione. Il MISE effettuerà presso gli enti previdenziali le verifiche sulle dichiarazioni rilasciate.
- Posto che nessun fornitore di contenuti FSMA al momento è assegnatario di capacità trasmissiva per una o più aree tecniche su reti di 1° o 2° livello. cosa si intende richiedere di dover indicare nell'Art. 3 comma 3 al punto "C"?
Devono essere indicati gli elementi richiesti dalla richiamata previsione del bando coerentemente allo stato attuale della/e procedura/e.
- In caso di parità di punteggio, come viene data la priorità?
A riguardo si chiarisce che verrà pubblicata una integrazione al Bando (Art. 5, comma 5) in base alla quale in caso di parità di punteggio, ovvero di punteggio pari a 0, tra due o più partecipanti, si procederà al sorteggio durante la seduta pubblica di cui all’Art. 6 nonché, se del caso, durante la seduta pubblica di cui al successivo Art. 8 del Bando.
- In caso di FSMA che si trovino con pari punteggio, quale criterio sarà utilizzato per capire chi - a parità di punteggio - sta prima dell'altro?
Si veda risposta alla FAQ n. 194 cui si rinvia.
- In caso di FSMA che si trovino a punteggio zero, ovvero presumibilmente fuori graduatoria, e che in determinati casi potrebbero essere "chiamati", anche in fase post contrattazione, ad accettare prezzi di megabyte, con quale ordine si viene chiamati? ovvero, a parità di punteggio zero, quale richiedente risulta prima dell'altro?
A tal proposito si chiede se viene considerato l'ordine alfabetico, cosa del resto molto ingiusta, oppure se rifacendosi anche a fattispecie simili previste ALLEGATO A alla delibera n. 17/21/CONS viene considerato - nei casi limite di cui sopra - chi ha presentato prima la domanda.
In tale delibera l'Agcom aveva ipotizzato il criterio dell'ordine di presentazione delle domande, l'unica differenziazione possibile nella procedura riferita agli LCN; si ritiene, pertanto, se tale concetto possa applicarsi quale unico criterio ammissibile per capire chi collocare prima o dopo a parità di punteggio o con punteggio pari a zero, al fine di differenziare i FSMA stessi "nell'ordine di chiamata" per accettare o meno la capacità trasmissiva richiesta nello "scalare" della graduatoria di cui al bando.
Si legge testualmente nella delibera Agcom "la stessa verrà assegnata all’FSMA che ha presentato per primo la domanda di attribuzione al Ministero".
Si veda risposta alla FAQ n. 194 cui si rinvia.
- In Calabria non è stata assegnata la frequenza CH 42 bacino Catanzaro; come viene gestita questa situazione, nel senso; ci sarà una aggiudicazione prima che scade il bando FSMA; è la frequenza può essere oggetto di contrattazione per il bando FSMA in scadenza il 21/09/2021?
Nel caso di specie per la rete di II livello, n. 1, ch 42 nel bacino della provincia di Catanzaro è stata pubblicata la graduatoria per l’assegnazione dei diritti d’uso sul sito istituzionale. Il relativo Bando per la partecipazione alla presente procedura è in fase di integrazione.
- Considerato che al momento nella nostra regione NON è stato ancora assegnato il diritto d'uso per il mux di secondo livello, si chiede, volendo utilizzare preferibilmente il canale di secondo livello per ridurre i costi, ma non essendo ancora certi dell'effettiva assegnazione di tale diritto d'uso, se si possa partecipare all'attuale bando per il primo livello e poi, anche se utilmente collocati, si possa rinunciare in favore dell'utilizzo del secondo livello nel caso in cui si venga utilmente collocati anche in tale bando.
Eventuale ulteriore disponibilità di capacità trasmissiva verrà comunicata nei prossimi giorni tramite pubblicazione di una eventuale integrazione del Bando.
Si precisa che, come previsto all’Art. 6, paragrafi 2 e 3 del Bando, ove un FSMA abbia presentato domanda per trasmettere il proprio marchio nell’ambito dell’area tecnica oggetto del bando su più di una rete è ammessa l’assegnazione di capacità trasmissiva alternativamente sulla rete di I o di II livello; sicché nell’ambito della seduta pubblica dovrà esprimere il proprio ordine di preferenza relativo alle reti per le quali ha presentato domanda.
Si veda risposta alla FAQ n. 146 cui si rinvia.
- (n. 91) In sede di presentazione della domanda di partecipazione aI bandi FSMA, vi è la possibilità di scegliere di concorrere all’assegnazione anche alle reti di secondo livello. In talune Aree Tecniche (ad esempio la n. 3 Lombardia e Piemonte orientale), sono oggi disponibili solo reti di primo livello e quelle di secondo livello sono state rimesse nuovamente in gara con le recenti pubblicazioni del 23/07/2021. Si richiede, pertanto, se in tali casi la scelta espressa dall’FSMA di concorrere per l’assegnazione di capacità trasmissiva – gioco forza – solo per le reti di primo livello sia vincolante.
Si veda risposta alla FAQ n. 198 cui si rinvia.
- Nella pagina di compilazione della domanda, alla voce "indicare l'eventuale partecipazione altre reti oltre a quella di 1 livello" l'unica opzione selezionabile è "non si partecipa ad altre reti....", probabilmente in quanto il bando per il secondo livello per la nostra regione non è ancora stato assegnato. Noi in realtà vogliamo partecipare anche al futuro bando per la rete di secondo livello. Va bene lo stesso, e potremo partecipare anche alla rete di secondo livello anche se in questa domanda dobbiamo selezionare forzatamente l'unica voce esistente e cioè "non si partecipa ad altre reti...."?
Si veda risposta alla FAQ n. 146 cui si rinvia.
- ….. abbiamo dal 2010 l’autorizzazione come Fsma sulle provincie di Lecco, Como e Sondrio (Lecco e Como non coperte dal secondo livello) chiederemo il prezzo riproporzionato come art 1/7 del bando fsma appena pubblicato. Pertanto, chiederemo capacità trasmissiva di 1,5 mb come da limite contenuto nel bando.
Non si conferma. Si veda risposta alla FAQ n. 154 cui si rinvia.
- L’art. 5, comma III dei bandi prevede che, ai fini della graduatoria, si faccia riferimento, tra l’altro, al criterio dell’indice di ascolto giornaliero basato sui dati degli anni 2019 e 2020 e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati degli anni 2019 e 2020, per marchio nell’area tecnica cui la domanda si riferisce, rilevati dall’Auditel negli anni 2019 e 2020.
L’allegato “A” descrive poi i criteri di determinazione dei relativi punteggi.
Al riguardo si osserva che i dati di ascolto Auditel sono su base regionale e, pertanto, laddove le aree tecniche non corrispondono con le regioni (Area Tecnica n. 3 Lombardia, Piemonte orientale e prov. di Piacenza; Sub area tecnica 4a prov. di Trento; Sub area tecnica 4b prov. di Bolzano; Area tecnica n. 8 Emilia Romagna meno provincia di Piacenza; Area Tecnica n. 13 Abruzzo e Molise; Area tecnica n. 15 Puglia e Basilicata) non pare possibile disporre di un dato di ascolto Auditel.
Si chiede di conoscere come il Ministero intenda procedere al riguardo.
Per la determinazione del punteggio relativo al punto 1.2, criterio b), allegato A al Bando di gara il Ministero si avvarrà del supporto di Auditel.
- Nella casistica di un marchio che è stato acquisito da una società ad inizio 2021 i cui dati Auditel disponibili del periodo 2019-2020 sono quindi appartenenti ad un’altra società, è necessario indicare come “Numero mesi auditel” un valore pari a zero oppure si può indicare il valore corrispondente ai dati Auditel della società che ha ceduto il marchio?
Nella casistica indicata nel quesito, si possono indicare i dati auditel relativi al marchio della società cedente, purché la cessione sia avvenuta prima della data di pubblicazione del Bando FSMA e la relativa volturazione del titolo si sia già perfezionata, ovvero sia ancora in corso la relativa pratica amministrativa purché, in tale ultimo caso, l'istanza di volturazione sia stata trasmessa al Mise prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura.
- All’art. 5 c. 1 lettera iii. “Modalità e criteri di formazione della graduatoria” si fa riferimento ai dati Auditel. Nel caso in cui si partecipi contemporaneamente al bando AT4A relativo alla Provincia Autonoma di Trento e al bando AT4B relativo alla Provincia autonoma di Bolzano il dato Auditel utilizzato è il medesimo dato regionale per entrambi i bacini provinciali?
Si veda risposta alla FAQ n. 202
- In riferimento all’Art. 7.6: in caso di contenzioso tra operatore di rete e FSMA inerente la trattativa commerciale, la procedura viene sospesa in attesa della decisione?
No, la procedura non viene sospesa. Vale quanto previsto dall'Art. 7, comma 6 del bando di gara.
- Un operatore di rete può partecipare per ottenimento diritto d'uso fsma alla procedura attualmente in corso - Deve inoltrare la richiesta ai sensi della delibera 353/11/cons
Non si conferma. I soggetti ammessi alla procedura sono quelli indicati all'art. 2 del bando di gara, ossia soggetti titolari, alla data di pubblicazione del bando, di autorizzazione per FSMA ovvero soggetti nuovi entranti, che abbiano richiesto detta autorizzazione al momento della presentazione della domanda. E’ considerato soggetto nuovo entrante chi, al momento della domanda, non diffonde, né direttamente, né tramite altri soggetti controllati o collegati, alcun marchio, in nessun bacino locale del territorio italiano.
- Nel bando all'Art. 1 comma 7 è specificato “Una quota di capacità trasmissiva [...] è riservata ai fornitori di servizi media a carattere comunitario [...] ivi incluse le minoranze linguistiche".
Si chiede un chiarimento relativo a questo passaggio. Un FSMA commerciale che trasmetta unicamente nella lingua di una minoranza linguistica può accedere alla modalità di selezione ivi specificata e alla relativa quota di capacità trasmissiva? Tale scelta ha conseguenze su procedimenti futuri (es. prossimo bando LCN)?
Non si conferma. Gli unici soggetti ammessi alla riserva sono gli FSMA a carattere comunitario; sono quindi esclusi gli FSMA a carattere commerciale.
Ultimo aggiornamento: 14 settembre 2021