Domande e risposte su “Voucher digitalizzazione PMI” (Decreto 23 settembre 2014)
INDICE DELLE DOMANDE FREQUENTI
- Soggetti ammissibili
- Spese ammissibili
- Agevolazioni concedibili
- Cumulabilità
- Modalità e termini di presentazione delle domande
- Modalità e termini di presentazione delle richieste di erogazione
1.1 Quali soggetti possono presentare domanda di agevolazione, ai sensi del Decreto 23 settembre 2014?
Il Voucher può essere concesso in favore di micro, piccole e medie imprese (mPMI), costituite in qualsiasi forma giuridica, che risultano possedere, alla data della presentazione della domanda, i requisiti previsti all’art. 5 del decreto 23 settembre 2014.
1.2 Sono previste delle restrizioni in ordine ai settori di attività economica dei soggetti beneficiari?
Si. Possono beneficiare del voucher le imprese operanti in tutti i settori di attività economica ad eccezione di quelli esclusi dall’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 (aiuti “de minimis”) quali il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e acquacoltura. Tuttavia, qualora le imprese che operano in tali settori svolgano anche attività economiche ammissibili, le stesse possono beneficiare del Voucher a condizione che siano in possesso di un adeguato sistema di separazione delle attività o di un sistema contabile che assicuri la distinzione dei costi.
1.3 Gli studi professionali e, più in generale, i liberi professionisti possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni previste ai sensi del decreto 23 settembre 2014?
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese sono tenute al rispetto di tutti i requisiti individuati all’articolo 5 del decreto 23 settembre 2014, tra cui è previsto l’obbligo, alla data di presentazione dell’istanza di Voucher, di essere iscritti al Registro delle imprese. Pertanto, gli studi professionali e, più in generale, i liberi professionisti possono accedere alle agevolazioni solo qualora svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione della domanda, al Registro delle imprese.
1.4 Le associazioni o gli enti che, pur esercitando una attività economica, non risultano iscritti al Registro delle Imprese ma sono registrate unicamente presso il Repertorio Economico Amministrativo (REA) delle Camere di Commercio possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni previste dal decreto 23 settembre 2014?
No, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto 23 settembre 2014 possono presentare domanda di agevolazione esclusivamente le imprese che, indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime contabile adottato, risultano iscritte nel Registro delle Imprese.
Pertanto, i soggetti registrati unicamente presso il Repertorio Economico Amministrativo (REA) delle Camere di Commercio (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non rientrano tra i soggetti ammissibili alle agevolazioni in esame.
1.5 Un’impresa che ha avviato la procedura prevista dall’articolo 186-bis della legge fallimentare (concordato preventivo con continuità aziendale), può presentare domanda di accesso alle agevolazioni previste dal decreto 23 settembre 2014?
No, in quanto l’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto 23 settembre 2014, prevede che il soggetto proponente alla data di presentazione della domanda non deve essere sottoposto a una procedura concorsuale e non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
1.6 Cosa si intende per micro, piccola e media impresa?
Le imprese possono qualificarsi di micro, piccola o media dimensione secondo quanto stabilito dalla raccomandazione della Commissione europea (2003/361/CE) del 6 maggio 2003 come recepita dal decreto 18 aprile 2005.
I principali elementi utili per il calcolo della dimensione di impresa sono riportati nella tabella seguente:
Categoria di impresa | Effettivi: unità lavorative anno (ULA) | e | Fatturato annuo (in milioni di euro) | oppure | Totale di bilancio (annuo) |
---|---|---|---|---|---|
Microimpresa |
meno di 10 |
e |
≤ 2 |
oppure |
≤ 2 |
Piccola impresa |
meno di 50 |
e |
≤ 10 |
oppure |
≤ 10 |
Media impresa |
meno di 250 |
e |
≤ 50 |
oppure |
≤ 43 |
Si evidenzia inoltre che, ai fini del calcolo dimensionale, devono essere considerati i rapporti di collegamento e/o di associazione esistenti tra le imprese in esame secondo quanto previsto dal predetto decreto 18 aprile 2005.
Informazioni di dettaglio possono essere reperite nella sezione del sito dedicata alla dimensione aziendale.
1.7 Le reti d’impresa possono essere soggetti beneficiari del Voucher previsto dal decreto 23 settembre 2014?
Come previsto dall’articolo 5 del decreto 23 settembre 2014 possono essere destinatarie del voucher digitalizzazione le imprese costituite in qualsiasi forma giuridica (si veda anche la FAQ 1.1.). Pertanto, possono accedere alle agevolazioni anche le reti d’impresa dotate di soggettività giuridica (cd. reti-soggetto) iscritte al Registro delle imprese. Sono invece escluse dalle agevolazioni le reti d’impresa non dotate di soggettività giuridica (cd. reti-contratto).
1.8 Alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 sono previste delle restrizioni per le aziende che basano la propria attività sull'export di beni e/o servizi?
Il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico oggetto della domanda di Voucher non può essere diretto allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto direttoriale 24 ottobre 2017. Secondo tale disposizione, derivante dall’applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 che disciplina gli aiuti a titolo “de minimis”, le agevolazioni di cui al decreto 23 settembre 2014 non possono essere concesse per interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il sostegno ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d’impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all’estero o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione. Va evidenziato che nel suddetto regolamento “de minimis” è specificato che non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.
1.9 E’ possibile per i soggetti beneficiari del Voucher trasferire la sede operativa ove è prevista la realizzazione del progetto?
Le eventuali variazioni delle sede operativa intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Ministero, analogamente a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 per le variazioni conseguenti a operazioni societarie. Il Ministero, effettuate le opportune verifiche, potrà valutare il mantenimento delle agevolazioni a condizione che siano rispettate le disposizioni attuative dell’intervento agevolativo, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto all’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in tema di stabilità delle operazioni.
Il decreto direttoriale 14 marzo 2018 ha stabilito che le variazioni relative alle condizioni di svolgimento del progetto di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico, tra cui la variazione della sede operativa, intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni devono essere comunicate al Ministero esclusivamente nell’ambito della richiesta di erogazione del Voucher. Si evidenzia, inoltre, che il progetto non può essere realizzato, in nessun caso, in una regione diversa rispetto a quella nell’ambito della quale l’impresa è risultata assegnataria del Voucher.
2.1. Quali sono le spese ammissibili previste dal decreto 23 settembre 2014?
Come stabilito dall’articolo 2 del decreto 23 settembre 2014, le spese ammissibili devono essere riferite all’acquisto di software, hardware o servizi che consentano il raggiungimento delle seguenti finalità:
a) miglioramento dell'efficienza aziendale;
b) modernizzazione dell'organizzazione del lavoro;
c) sviluppo di soluzioni di e-commerce;
d) connettività a banda larga e ultralarga;
e) collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
f) formazione qualificata nel campo ICT del personale.
L’articolo 7 dello stesso decreto prevede, inoltre, delle ulteriori condizioni in merito all’ammissibilità delle spese, come sintetizzato nella tabella seguente:
Ambiti di attività | Spese ammissibili |
---|---|
a) miglioramento dell'efficienza aziendale b) modernizzazione dell'organizzazione del lavoro c) sviluppo di soluzioni di e-commerce |
Hardware, software e servizi di consulenza specialistica |
d) connettività a banda larga e ultralarga Le spese relative a tale ambito sono ammissibili solo se strettamente correlate agli ambiti di attività a), b) e c)
|
Spese di attivazione del servizio per la connettività sostenute una tantum (con esclusivo riferimento ai costi di realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche e ai costi di dotazione e installazione degli apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga) |
e) collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare Le spese relative a tale ambito sono ammissibili solo se strettamente correlate agli ambiti di attività a), b) e c)
|
Spese relative all'acquisto e all'attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare |
f) formazione qualificata nel campo ICT del personale Le spese relative a tale ambito sono ammissibili solo se attinenti ai fabbisogni formativi strettamente correlati agli ambiti di attività a), b), c), d) ed e)
|
Spese per la partecipazione a corsi e per l'acquisizione di servizi di formazione qualificata (a favore di titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci, dipendenti dell'impresa beneficiaria) |
2.2. Da quando possono essere sostenute le spese ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto 23 settembre 2014?
Come previsto all’articolo 2, comma 3 del decreto 23 settembre 2014, le spese devono essere sostenute solo successivamente all’assegnazione del Voucher. L’avvio del progetto deve essere, quindi, successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto direttoriale 24 ottobre 2017.
Il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 è stato pubblicato in data 14 marzo 2018 per cui le spese connesse al progetto di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico possono essere sostenute solo successivamente a tale data. Pertanto, tutti i titoli di spesa connessi al progetto e i relativi pagamenti devono essere sostenuti a partire dal 14 marzo 2018; inoltre, per quanto attiene le prestazioni svolte a titolo di servizi di consulenza o di formazione, le stesse devono risultare avviate dopo la suddetta data.
2.3. Entro quali termini occorre ultimare il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico oggetto della domanda di Voucher?
Come previsto all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 e s.m.i., il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico deve essere ultimato entro il 14 dicembre 2018. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile riferibile al progetto stesso.
Si evidenzia, inoltre, che le prestazioni svolte a titolo di servizi di consulenza o di formazione, facenti parte del progetto agevolato, devono essere realizzate entro il medesimo periodo mentre i pagamenti connessi ai titoli di spesa oggetto di rendicontazione possono essere anche successivi alla predetta data di ultimazione a condizione che siano comunque effettuati prima dell’invio della richiesta di erogazione.
2.4 Con riferimento agli ambiti di attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a (miglioramento dell’efficienza aziendale), lettera b (modernizzazione dell'organizzazione del lavoro) e lettera c (sviluppo di soluzioni di e-commerce) del decreto 23 settembre 2014, sono ammissibili le spese per i canoni relativi a servizi informatici (per es. i canoni di abbonamento per il cloud storage) o per il noleggio di attrezzature informatiche?
No, con riferimento agli ambiti di attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto 23 settembre 2014 sono ammissibili esclusivamente le spese per l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla realizzazione dei progetti.
2.5 Sono ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto a tempo determinato di licenze d'uso dei software?
Si, fermo restando l’osservanza da parte dell’impresa beneficiaria dell’obbligo previsto all’articolo 8, comma, 2, lettera e), del decreto direttoriale 24 ottobre 2017. In particolare, nel caso di acquisto di soluzioni software, sono ammissibili i soli costi relativi all’acquisizione dei programmi informatici (anche a titolo di licenza d’uso) a condizione che gli stessi risultino iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali dell’impresa beneficiaria. Sono invece esclusi dalle agevolazioni i costi sostenuti per canoni che, pur consentendo l’utilizzo dei software (ad esempio per soluzioni Software as a Service - SaaS o relativi all’assistenza/aggiornamento dei programmi) non comportano l’acquisto del software da parte dell’impresa.
2.6 I servizi di formazione qualificata di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto 23 settembre 2014 devono essere erogati esclusivamente da enti accreditati?
Le spese connesse alla partecipazione a corsi e all’acquisizione di servizi di formazione qualificata sono ammissibili alle condizioni indicate dall’articolo 7, comma 6, del decreto 23 settembre 2014, tra le quali non sono previste restrizioni in merito di requisiti dei fornitori dei predetti servizi di formazione.
Si ricorda, comunque, che al fine di consentire i controlli di cui all’articolo 10 del decreto 23 settembre 2014, le imprese beneficiarie sono tenute a conservare la documentazione giustificativa attestante l’effettiva fruizione dei servizi oggetto del Voucher (a titolo esemplificativo, nel caso di servizi di formazione qualificata gli attestati individuali di partecipazioni ai corsi, i cv dei docenti etc).
2.7 L’impresa beneficiaria è tenuta ad utilizzare un conto corrente bancario dedicato per effettuare i pagamenti dei beni e/o dei servizi oggetto delle agevolazioni previste dal decreto 23 settembre 2014?
No, l’impresa beneficiaria può utilizzare un conto corrente, anche non dedicato, per il pagamento delle spese previste nell’ambito del progetto agevolato. I pagamenti devono, comunque, essere effettuati esclusivamente attraverso il conto corrente prescelto e nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017.
2.8 L’impresa può rendicontare spese diverse rispetto a quanto indicato nella domanda di agevolazioni presentata a valere sul decreto 23 settembre 2014?
In fase di domanda di agevolazioni l’impresa è tenuta ad indicare esclusivamente, per ogni ambito di intervento tra quelli previsti all’articolo 2, comma 2, del decreto 23 settembre 2014, la tipologia di bene e/o servizio previsto (software, hardware, servizi di consulenza, opere infrastrutturali e tecniche e servizi di formazione) e il relativo importo.
In fase di erogazione, l’impresa assegnataria del Voucher può rendicontare spese riferibili anche a tipologie di beni e/o di servizi diverse rispetto a quanto indicato in domanda, fermo restando che le spese rendicontate possono essere ammissibili nel limite dell’importo previsto in domanda per ciascun ambito di attività e nel rispetto delle condizioni indicate nel decreto del 23 settembre 2014 e nel decreto direttoriale 24 ottobre 2017.
2.9 L’impresa beneficiaria può acquistare i beni e/o i servizi previsti dall’articolo 7 del decreto 23 settembre 2014 da fornitori con sede all’estero?
Sì, la norma non preclude tale possibilità, fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite in relazione all’ammissibilità delle spese dal decreto del 23 settembre 2014 e dal decreto direttoriale 24 ottobre 2017. In ogni caso, il fornitore è tenuto a rilasciare la liberatoria predisposta sulla base dello schema di cui all’allegato n. 4 del citato decreto direttoriale, sottoscritta con le modalità previste all’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando pertanto fotocopia del documento d’identità del dichiarante o sottoscritta con firma digitale.
2.10 Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni delle spese che cosa si intende nell’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 dove viene previsto che le spese devono essere relative a beni acquistati da “terzi che non hanno relazioni con l’acquirente”?
La condizione che i beni e/o i servizi siano acquisiti da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente è derivata da una specifica disposizione prevista in tal senso dalla Commissione europea in materia di aiuti di stato. A tal fine la stessa Commissione ha chiarito che le parti devono essere indipendenti e non deve esservi, per lo meno, alcuna influenza (decisiva o meno) sulla composizione, sulle votazioni, e sulle decisioni degli organi di un'impresa. Ecco perché anche la sussistenza di una piccola partecipazione al capitale (ad esempio: 1%) indicherebbe che le parti non sono indipendenti e questo sia nel caso in cui la partecipazione è detenuta dall’impresa beneficiaria nell’impresa fornitrice sia nel caso cui, invece, è il fornitore a detenere la partecipazione nell’impresa beneficiaria.
2.11 Quali sono gli elementi che consentono di determinare l’ammissibilità delle spese riferite all’ambito di attività “miglioramento dell’efficienza aziendale” di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) del decreto 23 settembre 2014?
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto 23 settembre 2014 in relazione all’ambito di attività “miglioramento dell’efficienza aziendale” sono ammissibili le spese per l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali.
Per quanto riguarda, specificamente, le componenti hardware e software, pertanto, fermo restando i criteri generali di ammissibilità definiti dalle disposizioni attuative, possono ritenersi ammissibili tutte le strumentazione tecniche e informatiche basate su tecnologie digitali che complessivamente considerate sono in grado di assicurare un miglioramento dell’efficienza aziendale. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono ritenersi ammissibili i computer e le relative periferiche (monitor, stampanti, plotter ecc) e i devices utilizzati per uso esclusivo aziendale (tablet, smartphone, ecc).
Sono, inoltre, ammissibili le attrezzature il cui utilizzo è basato su un software dedicato che consenta la digitalizzazione del processo produttivo, in tale caso, fermo restando l’ammissibilità complessiva del costo del bene, il titolo di spesa deve contenere l’indicazione della componente di costo relativa al software.
2.12 Quali sono gli elementi che consentono di determinare l’ammissibilità delle spese riferite all’ambito di attività “sviluppo di soluzioni di e-commerce” di cui all’articolo 2, comma 2, lettere c) del decreto 23 settembre 2014?
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto 23 settembre 2014 in relazione all’ambito di attività “sviluppo di soluzioni di e-commerce” sono ammissibili le spese per l’acquisto di hardware, software, inclusi software specifici per la gestione delle transazioni on-line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete, e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce.
In tale ambito, pertanto, fermo restando i criteri generali di ammissibilità definiti dalle disposizioni attuative, le spese sopra indicate sono ammissibili solo qualora l’hardware, il software e il servizio di consulenza specialistico siano diretti allo sviluppo, quindi alla creazione o al miglioramento, di soluzioni che consentano lo svolgimento di transazioni commerciali realizzate tramite internet finalizzate alla vendita di beni o servizi. Inoltre, i servizi di consulenza specialistica possono essere anche diretti alla definizione della strategia di promozione della soluzione di e-commerce sviluppata sui social media e sui social network.
2.13 Quale deve essere il periodo di durata delle licenze d’uso dei software?
Al fine di consentire il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 8, comma, 2, lettera e), del decreto direttoriale 24 ottobre 2017, le licenze d’uso devono prevedere una durata tale da consentire il loro mantenimento nei tre anni successivi all’erogazione del voucher. Rimane ferma la possibilità per l’impresa beneficiaria di sostituire nel corso di detto periodo il software qualora lo stesso risulti obsoleto. In tale ipotesi, l’impresa deve comunque tenere a disposizione la documentazione di spesa degli acquisti effettuati in sostituzione.
2.14 In generale quali sono le spese che non possono essere agevolate ai sensi del decreto 23 settembre 2014? L’IVA, ad esempio, rientra tra le spese escluse?
Ferme restando tutte le altre limitazioni relative all’ammissibilità delle spese previste dal decreto 23 settembre 2014 e dal decreto direttoriale 24 ottobre 2017, sono sempre escluse dalle agevolazioni le spese relative a (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- beni e/o servizi non strettamente finalizzati al raggiungimento delle finalità previste dal decreto 23 settembre 2014;
- beni non nuovi di fabbrica (beni usati e beni rigenerati);
- beni che costituiscono una mera sostituzione di quelli già esistenti in azienda ovvero, nel caso delle licenze d'uso dei software, un rinnovo di programmi già in uso;
- soluzioni software non iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali;
- servizi di consulenza specialistica continuativi o periodici o che comportano costi di esercizio ordinari dell'impresa in quanto connessi ad attività regolari quali, a titolo esemplificativo, la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
- servizi di consulenza e/o formazione erogati, anche parzialmente, in un periodo diverso da quello di svolgimento del progetto;
- canoni di abbonamento relativi a servizi informatici e software, inclusi quelli relativi all’assistenza, all’aggiornamento dei programmi informatici nonché a soluzioni Software as a Service - SaaS;
- canoni di noleggio di attrezzature informatiche;
- beni e/o servizi resi a titolo di prestazione occasionale;
- commesse interne all’azienda;
- materiali di consumo;
- imposte e tasse di qualsiasi genere, compresa l’IVA;
- canoni di leasing.
2.15 Lo sviluppo di siti web è una tipologia di spesa ammissibile solo nell’ambito di attività “sviluppo di soluzioni di e-commerce” di cui all’articolo 2, comma 2, lettere c) del decreto 23 settembre 2014?
I servizi di consulenza specialistica finalizzati allo sviluppo di siti web possono riguardare anche ambiti di attività diversi rispetto a quello individuato all’articolo 2, comma 2, lettere c) del decreto 23 settembre 2014 a condizione che detta spesa sia riferita ad un progetto che consenta il raggiungimento delle finalità previste dallo stesso decreto 23 settembre 2014.
2.16 E’ possibile acquistare i beni e/o i servizi oggetto delle agevolazioni su siti internet specializzati che consentono il pagamento delle spese con modalità diverse da quanto previsto all’articolo 6 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 (per es. attraverso l’utilizzo di carte di credito aziendali)?
No, come specificato nella FAQ 2.7 l’impresa beneficiaria è tenuta ad effettuare i pagamenti delle spese esclusivamente attraverso il conto corrente utilizzato per la rendicontazione del progetto. In ogni caso, i pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati, secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017, attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti a effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa esclusivamente per mezzo di SEPA Credit Transfer con indicazione della causale: “Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 settembre 2014”.
Laddove il fornitore dei beni/servizi sia operante in aree “NON SEPA” l’impresa beneficiaria può effettuare i relativi pagamenti a mezzo bonifico bancario estero fermo restando, come chiarito dalla FAQ 2.9, l’obbligo di trasmettere al Ministero anche nel caso di fornitori con sede all’estero la liberatoria prevista dalla normativa.
2.17 Cosa comporta l’omissione della causale “Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 Settembre 2014” nel bonifico effettuato dall’impresa beneficiaria, per il pagamento dei titoli di spesa ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera a) del decreto 24 ottobre 2017?
Così come previsto all’articolo 8 (Revoche) del decreto citato, l’inadempimento degli obblighi previsti dall’articolo 7 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 può comportare la revoca delle agevolazioni concesse.
Nel caso di specie rappresentato, tale mancanza può comportare la revoca delle agevolazioni concesse qualora nel bonifico effettuato l’omissione della causale non permetta la piena tracciabilità e riconducibilità del pagamento al titolo di spesa cui si riferisce.
2.18 E’ ammissibile un progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico che presenti esclusivamente spese riconducibili ai servizi di formazione qualificata di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto 23 settembre 2014?
In riferimento al quesito posto, la risposta è negativa. Si rappresenta infatti che, così come previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto direttoriale 24 ottobre 2014, le spese riferibili all’ambito di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto ministeriale (formazione qualificata) sono ammissibili solo se strettamente correlate ai servizi e alle soluzioni informatiche riferiti agli ambiti di intervento di cui al predetto comma 2, lettere a), b), c), d) ed e).
2.19 Cosa comporta la mancata apposizione, sui titoli di spesa oggetto di rendicontazione, della dicitura prevista all’articolo 6, comma 2, lettera a), del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 e ss.mm.ii. ?
Secondo quanto previsto all’articolo 6, comma 2, lettera a), del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 e ss.mm.ii. i titoli di spesa (fatture di acquisto) connessi al progetto di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico devono riportare la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l’erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014». Per i progetti di spesa realizzati nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna) la predetta dicitura deve essere integrata con la seguente «Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014- 2020».
L’assenza della predetta dicitura non determina l’inammissibilità del titolo di spesa qualora l’impresa abbia indicato nel relativo bonifico la causale: "Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 settembre 2014" (articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto 24 ottobre 2017 e ss.mm.i).
2.20 L’impresa assegnataria del Voucher può effettuare i pagamenti dei beni e/o dei servizi oggetto delle agevolazioni previste dal decreto 23 settembre 2014 anche tramite ricevute bancarie (RI.BA.)?
Sì, fermo restando l’obbligo di assicurare la piena tracciabilità e la riconducibilità dei pagamenti ai titoli di spesa a cui si riferiscono, l’impresa può effettuare gli stessi pagamenti dei titoli di spesa anche tramite ricevute bancarie (RI.BA.) utilizzando il conto corrente bancario dedicato alla realizzazione dell’intervento.
3.1. Quale è l’importo del Voucher concedibile?
Ai sensi di quanto disposto all’articolo 6, comma 1, del decreto 23 settembre 2014 per ciascun soggetto beneficiario può essere riconosciuto un Voucher nella misura massima del 50 per cento del totale delle spese ammissibili e, comunque, di importo non superiore a 10.000,00 euro.
La predetta agevolazione è concessa nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 che disciplina gli aiuti a titolo “de minimis” tenuto conto anche della eventuale procedura di riparto delle risorse prevista dall’articolo 8, commi 5 e 6 del decreto 23 settembre 2014.
3.2. Cosa succede se le risorse disponibili, a livello di singola regione, non risultino sufficienti a soddisfare le richieste presentate dalle imprese?
Come disposto all’articolo 8, commi 5 e 6, del decreto 23 settembre 2014 e specificato all’articolo 4, commi 4 e 5 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017, nel caso in cui l’importo complessivo dei Voucher richiesti dalle imprese, per una determinata regione, risulti superiore all’ammontare delle risorse finanziarie disponibili il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione alle richieste effettuate dalle singole imprese.
3.3. Come viene attribuito il Voucher alle imprese?
Il Ministero provvede alla prenotazione del Voucher a favore delle imprese che hanno presentato domanda di accesso alle agevolazioni attraverso un provvedimento cumulativo di prenotazione pubblicato sul sito istituzionale. Il predetto provvedimento cumulativo conterrà, su base regionale, l’indicazione delle imprese e dell’importo dell’agevolazione prenotata.
Successivamente alla presentazione da parte dell’impresa della rendicontazione delle spese sostenute, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017, il Ministero provvederà all’assegnazione definitiva e alla conseguente erogazione del Voucher.
3.4 A quanto ammonta l’importo del Voucher che viene concesso in via definitiva a seguito della presentazione della rendicontazione di spesa?
Il Voucher viene concesso in via definitiva per un ammontare non superiore al 50% delle spese ritenute ammissibili a seguito dello svolgimento della prevista attività istruttoria e nel limite dell’importo stabilito con il provvedimento di prenotazione di cui all’articolo 4 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017.
In caso di variazione in diminuzione rispetto all’ammontare previsto in domanda, il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico realizzato deve, comunque, essere organico e funzionale e tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati in sede di domanda. Fermo restando il rispetto di tali requisiti, il Voucher viene assegnato in via definitiva, nel limite massimo dell’importo assegnato con il decreto 1 giugno 2018, per una percentuale pari al 50% delle spese rendicontate e ritenute ammissibili.
3.5 In fase di erogazione verrà applicata la ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’articolo 28, comma 2, del DPR 600/73?
Sull’importo erogabile del Voucher non è prevista l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, di cui all’articolo 28, comma 2, del DPR 600/73, in quanto l’agevolazione è erogata a fronte dell’acquisto di beni ammortizzabili e in parte con risorse del PON Imprese e competitività. Infatti, l’articolo 132 del regolamento (UE) n. 1303/2013 specifica che alle erogazioni effettuate con il ricorso ai fondi europei “non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari”.
3.6 Cosa succede se, a seguito di rinuncia alle agevolazioni da parte di alcune delle imprese beneficiarie, risultino delle risorse finanziarie non utilizzate?
Nel caso in cui si rendano disponibili delle risorse finanziarie, anche a seguito della rinuncia alle agevolazioni da parte di imprese beneficiarie, tali risorse aggiuntive rientreranno nella disponibilità del Ministero che potrà utilizzarle per il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali.
4.1. Il Voucher per la digitalizzazione delle PMI è cumulabile con altre agevolazioni? In particolare è cumulabile con norme che prevedono benefici di carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese (come ad es. Super e Iper ammortamento)?
Le agevolazioni previste dal decreto 23 settembre 2014, in base a quanto stabilisce l’articolo 3, comma 4, dello stesso, non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi a valere sugli stessi costi ammessi.
Si rappresenta, però, che il predetto divieto di cumulo agisce solo qualora i suddetti contributi pubblici siano inquadrabili come aiuti di stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il Voucher risulta, invece, fruibile unitamente a tutte le misure di carattere generale che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare aiuti di Stato e non concorrono, quindi, a formare cumulo, quali a titolo esemplificativo Super e Iper Ammortamento (vd circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017 n. 4/E).
4.2 Il Voucher per la digitalizzazione delle PMI di cui al decreto 24 settembre 2014 è cumulabile con le agevolazioni "Nuova Sabatini"?
No, le agevolazioni previste dal decreto 23 settembre 2014, in base a quanto stabilisce l’articolo 3, comma 4, dello stesso, non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi a valere sugli stessi costi ammessi che si configurano come aiuti di Stato (come ad esempio la Nuova Sabatini).
5. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
5.1. Quali sono i termini per la trasmissione delle domande di accesso alle agevolazioni?
L’invio delle domande di accesso alle agevolazioni può essere effettuato, utilizzando esclusivamente la procedura informatica accessibile nella sezione “Voucher digitalizzazione” del sito web del Ministero, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018.
Le imprese possono iniziare la compilazione della domande a partire dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2018, seguendo la procedura indicata all’articolo 3, comma 7, lettera a) del decreto direttoriale 24 ottobre 2017.
5.2. È previsto un ordine cronologico per l’attribuzione dei Voucher?
No. Le domande di agevolazioni presentate nel periodo di apertura dello sportello sono considerate come pervenute nello stesso momento. Nel caso in cui le risorse disponibili a livello regionale non siano sufficienti a coprire le richieste pervenute da parte delle imprese è prevista una procedura di riparto delle risorse finanziarie in proporzione alle richieste delle imprese.
5.3. Come funziona la procedura informatica finalizzata alla trasmissione delle domande di accesso alle agevolazioni?
La procedura informatica sarà accessibile nell’apposita sezione “Voucher digitalizzazione” del sito web del Ministero, a partire dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2018. La suddetta procedura prevede l’identificazione e l’autenticazione attraverso la Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero un dispositivo (una Smart Card o una chiavetta USB) che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale.
L’accesso alla procedura informatica è riservato al rappresentante legale dell’impresa proponente, come risultante dal certificato camerale della medesima o ad un altro soggetto interno alla sua organizzazione a cui sia delegato (attraverso la procedura informatica – “Gestione Deleghe”) il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
5.4. Dove è possibile richiedere la "Carta nazionale dei servizi" funzionale all'accesso alla procedura informatica?
La "Carta nazionale dei servizi" viene rilasciata a persone fisiche e titolari di cariche di impresa. È possibile farne richiesta alle Camere di Commercio o presso enti quali Regioni, Comuni o organismi privati. Per conoscere l'elenco pubblico degli enti adibiti al rilascio è possibile visitare il sito DigitPa (archivio.digitpa.gov.it)
5.5. Una stessa impresa può presentare più domande di accesso alle agevolazioni per progetti da realizzare in distinte sedi operative?
No, come disposto all’articolo 3, comma 3, del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni nella quale è tenuta ad indicare, ai fini della suddivisione su base regionale delle richieste pervenute, l’ubicazione dell’unità produttiva nell’ambito della quale viene realizzato il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico.
5.6 Il soggetto che presenta la domanda di agevolazioni a valere sul decreto 23 settembre 2014 come deve adempiere all’obbligo relativo all’imposta di bollo? A quanto ammonta l’importo da pagare? E cosa si intende con l’espressione annullamento della marca da bollo?
Il soggetto proponente assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro (come previsto dalla legge n. 147/2013, art.1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica) e riportando il numero identificativo della stessa nell’apposita sezione del modulo di domanda. Si precisa, inoltre, che con l’espressione annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: “l'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro". Si ricorda, inoltre, che la marca da bollo deve essere conservata in originale presso la propria sede o uffici per eventuali successivi controlli.
5.7 Come deve essere compilata la domanda di agevolazioni a valere sul decreto 23 settembre 2014 per la prenotazione del Voucher?
La domanda di agevolazioni deve essere compilata esclusivamente attraverso la procedura informatica accessibile nella sezione “Voucher digitalizzazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it). Il modello di cui all’allegato n. 2 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 è un fac simile del file che sarà effettivamente generato dalla procedura a seguito della compilazione da parte dell’impresa. Si evidenzia che la procedura informatica consente di verificare se la compilazione delle varie sezioni del modulo di domanda è avvenuta correttamente oppure se vi sono errori o informazioni mancanti. Allorché la procedura di compilazione sarà ultimata l’impresa potrà scaricare il modulo in formato “.pdf” per apporre la firma digitale e successivamente potrà caricare il modulo firmato sul sistema per procedere all’invio dell’istanza.
5.8 Si può presentare la domanda di agevolazioni a valere sul decreto 23 settembre 2014 accedendo alla piattaforma informatica attraverso il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)?
No, la procedura informatica per la presentazione delle domande prevede che l’autenticazione dell’utente sia effettuata utilizzando un dispositivo di tipo CNS (Carta nazionale dei servizi). I certificati accettati sono quelli emessi da un certificatore accreditato riconosciuto dall’AGID come ente emittente di certificati di autenticazione e il suddetto certificato deve essere valido (non scaduto).
5.9 I consulenti esterni all’impresa possono essere delegati da quest’ultima a presentare la domanda di agevolazione a valere sul decreto 23 settembre 2014?
No, l’articolo 8, comma 2, del decreto 23 settembre 2014 prevede che “Per presentare la domanda l’impresa deve disporre … della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato all’interno della sua organizzazione”.
5.10 Alla domanda di accesso alle agevolazioni devono essere allegati i preventivi di spesa?
No, alla domanda di accesso alle agevolazioni deve essere allegato esclusivamente il prospetto dei dati certificati dal Registro imprese (generato automaticamente dalla procedura informatica) e, nel caso l’impresa proponente sia associata/collegata, il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, redatto utilizzando l’apposito modello che sarà disponibile nella sezione del sito www.mise.gov.it dedicata al “Voucher digitalizzazione”.
5.11 Cosa significa “impresa unica” nel modulo di domanda di prenotazione del voucher (all. n. 2 al decreto direttoriale 24 ottobre 2017)?
La nozione di “impresa unica” è stata introdotta dalla Commissione Europea con l’art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 recante l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Ai fini del citato Regolamento per “impresa unica” si intende un insieme di imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’“impresa unica".
Si precisa che, in base al 4° considerando del suddetto Regolamento «de minimis» l’applicazione del disposto di cui all’art. 2, paragrafo 2, è limitato alle imprese dello stesso Stato membro. Ciò significa che ai fini dell’individuazione dell’“impresa unica”, non è rilevante il fatto che un’impresa sia controllata o controlli un’impresa localizzata in un altro Stato.
5.12 Chi può essere delegato dall’impresa a presentare la domanda di agevolazione a valere sul decreto 23 settembre 2014?
Il rappresentante legale dell’impresa proponente, previo accesso alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda esclusivamente ad un “delegato all’interno della sua organizzazione”, ossia ad un soggetto risultante in pianta organica dell’azienda dal registro delle imprese o dal libro unico del lavoro. Il suddetto soggetto delegato dovrà a sua volta disporre della Carta nazionale dei servizi, nonché della firma digitale.
5.13 Quali dati occorre inserire nel modulo di domanda per definire la dimensione dell’impresa richiedente?
Premettendo che nella FAQ 1.6 sono riportati gli elementi utili per il calcolo della dimensione di impresa secondo quanto stabilito dal decreto 18 aprile 2005, di seguito si forniscono le indicazioni necessarie per compilare la sezione del modulo di domanda dedicata alla dimensione dell’impresa richiedente:
- periodo di riferimento: indicare l’esercizio contabile che risulta, alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, chiuso ed approvato ovvero, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l’esercizio contabile per il quale è stata presentata l’ultima dichiarazione dei redditi;
- fatturato: indicare l’importo corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile ovvero, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l’importo dei ricavi desunto dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata;
- totale di bilancio: indicare il totale dell’attivo patrimoniale. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio la predetta informazione è desunta sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
- occupati (ULA): indicare il dato riferibile ai dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. In caso di impresa estera il dato si riferisce al numero di occupati che, secondo la normativa vigente nello stato membro di riferimento, hanno un vincolo di dipendenza con l’impresa richiedente.
Si evidenzia inoltre che per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, i dati da dichiarare sono esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.
6. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI EROGAZIONE
6.1. Quali sono i termini e le modalità per la trasmissione delle richieste di erogazione del Voucher ?
Le richieste di erogazione possono essere inviate dalle imprese a partire dal 14 settembre 2018 e, pena la decadenza dalle agevolazioni, non oltre il 14 marzo 2019 con l’utilizzo della procedura informatica accessibile nella sezione “Voucher digitalizzazione” del sito web del Ministero. Si evidenzia che, alla data di richiesta di erogazione, tutte le spese connesse al progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico devono risultare completamente pagate a saldo.
La procedura dedicata alla ricezione delle richieste di erogazione richiede, analogamente a quanto previsto per la trasmissione della domanda di agevolazione, che l’identificazione e l’autenticazione avvenga attraverso la Carta nazionale dei servizi (CNS), ossia un dispositivo (una Smart Card o una chiavetta USB) che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale.
L’accesso alla procedura informatica è riservato al rappresentante legale dell’impresa proponente, come risultante dal certificato camerale della medesima, il quale potrà in seguito eventualmente delegare un altro soggetto, non necessariamente interno alla organizzazione aziendale, per la presentazione della domanda erogazione (attraverso la procedura informatica – “Gestione Deleghe”).
6.2 Come deve essere compilata la richiesta di erogazione a valere sul decreto 23 settembre 2014?
La richiesta di erogazione deve essere compilata esclusivamente attraverso la procedura informatica accessibile nella sezione “Voucher digitalizzazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it) a partire dal 14 settembre 2018. Il modello di cui all’allegato n. 3 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 e ss.mm.ii. è un fac simile del file che sarà effettivamente generato dalla procedura a seguito della compilazione da parte dell’impresa. Si evidenzia che, come avvenuto per la domanda di agevolazione, la procedura informatica consente di verificare se la compilazione delle varie sezioni del modulo di richiesta di erogazione è avvenuta correttamente oppure se vi sono errori o informazioni mancanti. Allorché la procedura di compilazione sarà ultimata l’impresa potrà scaricare il modulo in formato “.pdf” per apporre la firma digitale e successivamente potrà caricare il modulo firmato sul sistema per procedere all’invio della richiesta di erogazione.
6.3 Quali documenti devono essere allegati alla richiesta di erogazione?
Alla richiesta di erogazione, da compilare utilizzando la procedura informatica accessibile nella sezione “Voucher digitalizzazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it) a partire dal 14 settembre 2018, deve essere allegata (in formato elettronico) la seguente documentazione:
- i titoli di spesa (fatture di acquisto) connessi al progetto di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico, riportanti la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l’erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014». Per i progetti di spesa realizzati nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna) la predetta dicitura deve essere integrata con la seguente «Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014- 2020»;
Si evidenzia che l’importo da indicare deve essere quello dei beni e/o servizi presenti nella specifica fattura per i quali vengono richieste le agevolazioni (tale importo è comunque al netto dell’iva) e che l’apposizione della predetta dicitura può essere effettuata dall’impresa beneficiaria con l’utilizzo di un apposito timbro o, comunque, con altri metodi che garantiscano che la dicitura sia indelebile (nel caso di fatture elettroniche la dicitura prevista può essere indicata all’interno dell’oggetto della stessa fattura); - estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto agevolato;
- liberatorie dei fornitori dei beni e dei servizi acquisiti, predisposte sulla base dello schema di cui all’allegato n. 4 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 e ss.mm.ii.. Le liberatorie debbono essere sottoscritte dagli stessi fornitori con le modalità previste all’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia del documento d’identità del dichiarante o sottoscrivendo il documento con firma digitale;
- resoconto sulla realizzazione del progetto, redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 5 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 e ss.mm.ii.
La documentazione di cui ai punti c) e d) può essere prodotta sulla base degli schemi già disponibili nella sezione del sito dedicata al “Voucher digitalizzazione”.
6.4 Come viene erogato il Voucher alle imprese?
Il Ministero, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, effettua le verifiche previste all’articolo 6, comma 3, del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 e ss.mm.ii. e determina con proprio provvedimento l’ammontare del voucher da erogare in via definitiva.
I termini per l’adozione del suddetto provvedimento si interrompono qualora il progetto sia stato realizzato apportando una variazione significativa rispetto a quanto indicato nella domanda di accesso alle agevolazioni o sia intervenuta una variazione del soggetto beneficiario o nel caso in cui, a seguito di riscontro di irregolarità contributive, venga attivato l’intervento sostitutivo di cui all’articolo 31 del decreto-legge n. 69/2013.
Si ricorda tuttavia che il Ministero, anche successivamente all’erogazione del Voucher, potrà procedere allo svolgimento di ulteriori controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle imprese in sede di richiesta di erogazione.
6.5 Cosa si intende per “variazione significativa” del progetto (articolo 6, comma 5, del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 e ss.mm.ii.)?
Le variazioni relative alle condizioni di svolgimento del progetto di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni devono essere comunicate al Ministero esclusivamente nell’ambito della richiesta di erogazione del Voucher; tali modifiche interrompono i termini entro i quali il Ministero provvede ad emettere il provvedimento di concessione in via definitiva del Voucher in quanto l’amministrazione deve procedere ad effettuare specifiche verifiche volte ad appurare l’organicità e la funzionalità del progetto realizzato e il raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di domanda.
A titolo esemplificativo le variazioni significative al progetto originario sono costituite da una consistente riduzione della spesa complessivamente prevista nell’istanza di agevolazione o dalla realizzazione di progetti a fronte dei quali si registra la mancata realizzazione di uno o più ambiti di intervento di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto interministeriale 23 settembre 2014 indicati dall’impresa beneficiaria nel modulo di domanda stesso.
6.6 Quali sono le tempistiche previste per lo svolgimento, la conclusione e la rendicontazione del progetto di digitalizzazione?
Le spese connesse all’intervento di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico devono essere sostenute successivamente alla data del decreto direttoriale 14 marzo 2018; le stesse spese debbono essere ultimate non oltre la data del 14 dicembre 2018. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile, ancorché pagato successivamente e comunque entro la data di presentazione della richiesta di erogazione (D.D. 1 agosto 2018).
In relazione alla documentazione di spesa da presentare, si rimanda a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera d) e dall'art. 2 del D.D. 14 marzo 2018.
In relazione alla data ultima utile per la presentazione della richiesta di erogazione, così come risultante dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del D.D. 14 marzo 2018 (che annulla e sostituisce integralmente l'articolo 6 del D.D. 24 ottobre 2017) e dall'articolo 1, comma 2 del D.D. 1 agosto 2018, rileva esclusivamente la data del 14 marzo 2019, senza considerazione, così come originariamente previsto dall'art. 6, comma 1 del DD 24 ottobre 2017, della data di ultimazione dell'investimento.
6.7 Quale documentazione può essere trasmessa in fase di rendicontazione delle spese qualora l’impresa non abbia la disponibilità dell’estratto del conto corrente utilizzato per i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico?
L'estratto del conto corrente utilizzato per i pagamenti connessi alla realizzazione dell’intervento, può essere sostituito da altra documentazione - esclusivamente rilasciata dalla banca - attestante l’avvenuta esecuzione delle operazioni (a titolo esemplificativo: attestazione di avvenuto pagamento, lista movimenti timbrata e firmata dalla banca, ordini di bonifico bancario accompagnati dalle relative distinte di pagamento della banca). La predetta documentazione, in ogni caso, deve consentire al Ministero di accertare la piena corrispondenza e coerenza delle dichiarazioni rilasciate dall’impresa nella richiesta di erogazione e delle dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori.
Ultimo aggiornamento: 18 gennaio 2019