La Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico rende noto che la dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130 deve essere effettuata esclusivamente nel caso in cui il suo valore supera il 10%. Ciò in base alle disposizioni di semplificazione introdotte dal comma 16-bis del decreto legge 23 dicembre 2013 n.145 convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9.