In applicazione di quanto stabilito in materia di stoccaggio di gas naturale dall’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, disciplinato dall’articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 9 maggio 2001, come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 23 marzo 2005, si comunica che la richiesta di stoccaggio minerario per l’anno contrattuale di stoccaggio 2018-2019, come dalle richieste dei titolari di concessione di coltivazione valutate da questo Ministero, risulta pari a 156,2 milioni di metri cubi standard - vedi nota 1 - (MSm3) di gas naturale (potere calorifico superiore pari a 10,57275 kWh/Sm3).
Considerando quanto previsto all’articolo 9, comma 7, della Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05, le imprese di stoccaggio comunicano fra loro al fine di verificare che gli utenti titolari di concessione di coltivazione che richiedono il servizio di stoccaggio minerario abbiano fatto valere una sola volta la priorità loro riconosciuta per il conferimento di capacità di spazio e di punta giornaliera.
Per quanto riguarda la ripartizione del servizio di stoccaggio minerario, rimane valido quanto stabilito dall’articolo 9, comma 8, della citata Delibera, che prevede l’obbligo da parte degli utenti di comunicare alla stessa Autorità e al Ministero le richieste di conferimento della capacità relative alla prestazione del servizio di stoccaggio minerario presentate alle imprese di stoccaggio, contestualmente alla presentazione delle istanze stesse.
Il presente comunicato è pubblicato sul sito internet del Ministero e nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse.
Roma, 15 febbraio 2018
Il Direttore Generale
(ing. Gilberto Dialuce)
Nota 1: Il metro cubo standard è misurato a pressione di 101315 pascal (Pa) e temperatura di 15°C