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La circolare recepisce le modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), che ha disposto il ripristino dell’erogazione in più quote annuali del contributo di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, con l’unica eccezione per le domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000,00 euro, per le quali il medesimo contributo può essere erogato in un’unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

Con il suddetto provvedimento direttoriale, è altresì soppresso l’allegato 8 alla circolare 15 febbraio 2017: a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso, per le richieste di erogazione della prima quota o della quota unica di contributo concesso a fronte della realizzazione di investimenti 4.0, nel caso in cui gli stessi riguardino l’acquisto o l’acquisizione in leasing di beni materiali previsti nella prima sezione dell’allegato 6/A, le imprese non saranno più tenute alla trasmissione di apposito allegato relativo alla dichiarazione di interconnessione e integrazione dei beni agevolati, ma potranno attestare le medesime caratteristiche dei beni direttamente nella richiesta unica di erogazione (modulo RU) secondo le modalità previste al punto 13.4 della circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii.

 

 

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