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La collocazione su territorio nazionale di stazioni radio base per la telefonia mobile è soggetta al rilascio di autorizzazioni da parte degli Enti locali, competenti per il proprio ambito territoriale, come previsto dagli artt. 87 e ss del Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e smi.

La realizzazione e l’utilizzo delle infrastrutture mobili devono rispettare le norme ambientali e a tutela della salute e la normativa di riferimento è contenuta nella legge sulla protezione dall’esposizione ai campi magnetici, elettrici ed elettromagnetici n. 36/2001.

Sia a livello europeo che a livello nazionale, per proteggere la salute e l’ambiente viene osservato il principio di precauzione: sulla base di studi scientifici sono fissati limiti di esposizione della popolazione, con l’obiettivo di prevenire i rischi.

A livello europeo e nella maggior parte degli Stati membri i limiti sono fissati sulla base delle indicazioni della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP), che vengono continuamente riviste per tenere conto dell’evoluzione delle conoscenze ed attualmente prevedono un valore limite di circa 10 watt al metro quadro.

In Italia la normativa nazionale ha fissato limiti molti più stringenti e cautelativi, pari a circa 0,1 watt al metro quadro, ossia cento volte più severi rispetto a quelli indicati dalle linee guida ICNIRP. La legge quadro sulle emissioni n. 36/2001 affida, infatti, allo Stato il compito di individuare i limiti all’esposizione della popolazione idonei a preservare la salute e l’ambiente, sulla base di evidenze scientifiche, assicurando un elevato livello di tutela. Secondo la medesima legge quadro sulle emissioni, ai Comuni spetta il compito di individuare le localizzazioni più idonee tenendo conto della distribuzione della popolazione sul territorio e dell’impatto ambientale. Da ultimo il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, al comma 6 dell’art. 38, espressamente stabilisce: “6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”.

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