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Al fine di sostenere interventi mirati alla concessione di credito al sistema imprenditoriale italiano gravemente danneggiato dall’emergenza sanitaria COVID-19, gli articoli 49 e 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto “Cura Italia”) hanno introdotto misure speciali, in deroga alla vigente normativa, per il rafforzamento dell’intervento del Fondo di garanzia per le PMI.

In particolare, i provvedimenti disposti dal decreto, entrati già in vigore, si rivolgono a imprese con sede sull’intero territorio nazionale per un periodo di 9 mesi dalla data del vigore.

Lo scopo principale delle nuove misure è quello di “alleggerire” i requisiti di accesso alla garanzia e di potenziare ulteriormente l’intervento del Fondo.

La seguente scheda ripercorre le importanti novità introdotte nel funzionamento del Fondo di garanzia dai due citati articoli del decreto-legge Cura Italia.

 

Novità introdotte dall’articolo 49 del decreto “Cura Italia”

(valide dal 17 marzo 2020 al 17 dicembre 2020)

TemaCosa cambia

Gratuità della garanzia

La concessione della garanzia del Fondo alle imprese, precedentemente onerosa, diventa gratuita per tutte le operazioni finanziarie previste dal Fondo.

Innalzamento della misura della garanzia

Fino a un importo garantito di 1,5 milioni di euro per impresa, viene applicata la percentuale massima di copertura della garanzia consentita dalla normativa europea (pari all’80% del finanziamento per la garanzia “diretta” e al 90% dell'importo garantito da confidi o altri fondi di garanzia).

Innalzamento dell’importo massimo garantito

L'importo massimo garantito per impresa è stato innalzato da 2,5 milioni di euro a 5 milioni di euro.

 

Più favorevoli criteri di valutazione

 

La valutazione per l’accesso alla garanzia del Fondo viene effettuata esclusivamente sulla base delle informazioni economico-finanziarie riferite agli ultimi due bilanci chiusi e approvati o, per le imprese non soggette alla redazione del bilancio, alle due ultime dichiarazioni fiscali presentate.

Ai fini dell’accesso al Fondo, non sono, dunque, valutate le informazioni di tipo andamentale della Centrale dei rischi.

Tale previsione consente l’accesso alla garanzia da parte di quelle imprese  economicamente e finanziariamente sane prima dell’emergenza epidemiologica, sterilizzando, in tal modo, gli effetti della crisi economica che ne è scaturita ai fini dell’accesso all’incentivo pubblico.

Accesso, senza valutazione, alla garanzia per le persone fisiche che svolgono attività d’impresa

I finanziamenti con durata fino a 18 mesi e importo fino a 3.000 euro concessi a persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, sono ammessi alla garanzia del Fondo gratuitamente e senza alcuna  valutazione del soggetto beneficiario.

Accesso al Fondo delle operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti

Diventano ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a patto che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di un credito aggiuntivo all’impresa pari almeno del 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Innalzamento dell’importo massimo delle  operazioni di microcredito

Viene aumentato l’importo massimo per operazioni di microcredito da 25 mila euro a 40 mila euro.

La “Sezione speciale microcredito” del Fondo garantirà, pertanto, operazioni fino al massimo dell’importo di finanziamento.

 

Novità introdotte dall’articolo 56 del decreto “Cura Italia”

TemaCosa cambia

Estensione automatica della garanzia sui finanziamenti oggetto di moratoria bancaria

La durata della garanzia del Fondo è estesa automaticamente per le PMI che concordano con la banca la sospensione dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 56 del decreto Cura Italia (cosiddetta moratoria).

Istituzione di una  sezione speciale di garanzia del Fondo per i finanziamenti oggetto di moratoria bancaria

I finanziamenti per i quali sia concessa la sospensione di cui all’articolo 56 sono assistiti, fino al 30 settembre 2020, dalla garanzia di un’apposta sezione speciale del Fondo, avente una dotazione di 1,73 miliardi di euro.

La garanzia della sezione speciale del Fondo è concessa a titolo gratuito e senza alcuna valutazione della PMI beneficiaria.

Per ulteriori informazioni consultare il sito https://www.fondidigaranzia.it

 

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