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Agevolazioni alle imprese per programmi di investimento 

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Presentazione domande dal 13 ottobre 2022

Cos’è

“La misura “Imprese dell’economia sociale” promuove la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, sostenendo la nascita e la crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale. Lo sportello per la presentazione delle domande di agevolazione è aperto a partire dalle ore 12.00 del 13 ottobre 2022.

 

A chi si rivolge

Si rivolge alle:

  • imprese sociali, comunque costituite, iscritte nell’apposta sezione del Registro delle imprese;
  • cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, iscritti nell’apposito albo e nell’apposita sezione del Registro delle imprese in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017 e successive modifiche e integrazioni;
  • società cooperative aventi qualifica di ONLUS, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 101, comma 2, e 102, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni;
  • le imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o intendono operare nei settori economici elencati nell’allegato n. 1 del decreto direttoriale 8 agosto 2022;

che alla data di presentazione della domanda devono:

  1. essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento, ivi incluso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
  2. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  3. avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale. Le imprese che non hanno sede nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell’omologo registro delle imprese;
  4. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
  5. essere in regime di contabilità ordinaria;
  6. aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di grandi imprese la valutazione della capacità economico-finanziaria deve assegnare all’impresa richiedente un rating comparabile almeno a B -;
  7. non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e assumere l’impegno a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.

Le imprese possono presentare i programmi anche in forma congiunta, fino ad un massimo di sei soggetti co-proponenti. In tali casi, il programma d’investimento deve essere realizzato nel rispetto di un accordo di collaborazione. L’accordo di collaborazione deve rappresentare una stabile collaborazione tra i proponenti, coerente con l’articolazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma d’investimento proposto e deve prevedere:

  1. la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun proponente;
  2. l’individuazione, nell’ambito dei proponenti, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero. 

 

Cosa finanzia

La misura agevolativa finanzia i programmi di investimento proposti dalle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale. I programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili, al netto di IVA, non inferiori a 100 mila euro e non superiori a 10 milioni di euro.

I programmi devono determinare positive ricadute sul territorio, avendo riguardo ad almeno uno o più degli obiettivi previsti all’art. 8, comma 4, del decreto direttoriale 8 agosto 2022, ossia:

  1. incremento occupazionale di categorie svantaggiate;
  2. inclusione sociale di soggetti vulnerabili;
  3. raggiungimento di specifici obiettivi volti alla valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, alla rigenerazione urbana e al turismo sostenibile nonché alla sostenibilità ambientale dell’attività d’impresa, anche attraverso la decarbonizzazione, il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini, la riduzione della produzione dei rifiuti, l’eco design, la riduzione dell’uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi;
  4. raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali o al perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale, di rilevante interesse pubblico, all’interno di una comunità o di un territorio.

Sono ammissibili le spese relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali rientranti nelle categorie di seguito indicate, nei limiti in cui le stesse risultino necessarie al raggiungimento delle finalità del programma di investimento e coerenti e funzionali con lo svolgimento dello stesso:

  1. suolo aziendale e sue sistemazioni. Le spese relative all’acquisto del suolo aziendale possono essere ammesse nel limite del 10% dell’investimento produttivo complessivamente agevolabile;
  2. fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni. Tali spese non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
  3. infrastrutture specifiche aziendali;
  4. macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
  5. programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Le predette spese devono figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese. Qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento n. 651/2014, per le grandi imprese le spese di cui alla presente lettera sono ammissibili in misura non superiore al 50% delle complessive spese ammissibili dell’investimento.

 

Le agevolazioni

Le agevolazioni consistono nella concessione di un finanziamento di durata fino a 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni, al tasso agevolato dello 0,5% annuo. Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata dall’impresa nell’ambito dell’elenco delle banche che hanno aderito alla Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti del 12 ottobre 2022. Le imprese interessate, per ulteriori informazioni, di competenza bancaria, nell'elenco trovano anche l’indicazione dei contatti (e-mail o telefono) a cui rivolgersi.

Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario sono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili che può raggiungere l’importo massimo dell’80%. Nell’ambito del contratto di finanziamento, una quota pari al 30% del finanziamento è costituita dal finanziamento bancario e la restante parte, pari al 70%, è costituita dal finanziamento agevolato; il finanziamento agevolato consente, pertanto, una copertura delle spese ammissibili per un importo massimo del 56%.

Per i programmi di investimento produttivi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto direttoriale 8 agosto 2022, riguardanti attività diverse da quelle agricola, silvicola e della pesca di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, è concesso un contributo non rimborsabile nel rispetto dei seguenti limiti:

  • 20% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale. La somma del finanziamento agevolato e del contributo non rimborsabile non può, in ogni caso, eccedere il limite del 75% delle spese ritenute ammissibili;
  • 15% delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;
  • 15% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;
  • 5% delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;
  • 5% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI o da grandi imprese nelle restanti aree del territorio nazionale. 

 

Come funziona

Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 13 ottobre 2022, a mezzo PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

Le domande di agevolazione, redatte in formato elettronico, devono essere sottoscritte, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La domanda di agevolazione di cui all’Allegato 1 - Schema di Domanda deve essere corredata, fra l’altro, dai seguenti allegati:

 

Trasmissione delle richieste di erogazione delle agevolazioni

Con riferimento alle domande presentate fino al 8 agosto 2022, con decreto direttoriale 9 aprile 2019 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle richieste di erogazione per stato avanzamento lavori e a saldo relative al finanziamento agevolato e, ove previsto, la richiesta relativa al contributo non rimborsabile. Le richieste devono essere trasmesse dall’impresa beneficiaria a mezzo PEC al Soggetto gestore, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Normativa

 

Documenti utili

  • Addendum alla convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti nell’ambito delle agevolazioni alle imprese per la diffusione ed il rafforzamento dell’economia sociale.
Approfondimento

Revisione della disciplina agevolativa, in itinere

Il decreto ministeriale 3 luglio 2015 rappresenta il provvedimento con cui è stato istituito il presente regime di aiuto.

In data 11 giugno 2020 il Ministro dello sviluppo economico ha firmato il decreto che apporta le “modifiche al DM 3 luglio 2015 recante agevolazioni per le imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale”.

La modifica di questo provvedimento rappresenta la base per procedere con la revisione dell’intera disciplina normativa che regola lo strumento.

In data 19 luglio 2021 è stato firmato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Decreto recante modifiche al Decreto 14 febbraio 2017, che stabilisce le condizioni e le modalità per l’accesso ai finanziamenti agevolati concessi, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, da parte delle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale.

In data 28 gennaio 2022 è stato firmato dal Ministro dello sviluppo economico il Decreto recante modifiche al Decreto 3 luglio 2015 e al Decreto 8 marzo 2017.

In data 8 agosto 2022 è stato firmato dal Direttore generale per gli incentivi alle imprese il decreto attuativo conclusivo della riforma.

Le disposizioni contenute nel decreto 11 giugno 2020, nel decreto 19 luglio 2021 e nel decreto 28 gennaio 2022 si applicano dalla data di emanazione del decreto 8 agosto 2022 attuativo dei citati decreti ministeriali.

 

Contatti

Per informazioni e chiarimenti in merito alla normativa di riferimento e alla presentazione delle domande di agevolazione da parte delle imprese è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail:

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