È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 29 settembre 2021, il decreto 27 luglio 2021 che individua i codici Ateco delle attività economiche ammissibili al credito di imposta di cui all’articolo 48-bis del “Decreto Rilancio”.
Cos’è
L’articolo 48-bis del “Decreto Rilancio”, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, ha riconosciuto un contributo, nella forma di credito di imposta, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).
Per l'incentivo sono messi a disposizione 245 milioni di euro.
L’agevolazione
Il credito d’imposta è riconosciuto limitatamente ai periodi di imposta 2020 e 2021 e nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.
Termini e modalità di richiesta dell’agevolazione
In attuazione dell’articolo 48-bis, comma 4, del “Decreto Rilancio”, il decreto 27 luglio 2021 ha definito l'elenco dei codici Ateco delle attività ammissibili al credito d'imposta.
Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per avvalersi del citato credito d’imposta, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dell’intervento saranno definite con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Ultimo aggiornamento: 4 ottobre 2021