Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 e s.m.i.
La Direzione Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico rende noto che l’attestazione di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 deve essere effettuata solo nel caso in cui il suo valore supera il 10%, come stabilito dal comma 16-bis del decreto legge 23 dicembre 2013 n.145, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 9. Inoltre, poiché con il decreto 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, in legge 27 febbraio 2015 n. 11, è stato sostituito l’anno convenzionale (1 aprile - 31 marzo) con l’anno termico (1 ottobre - 30 settembre), la quota di mercato all’ingrosso deve essere calcolata con riferimento all’anno termico 1 ottobre 2017 - 30 settembre 2018. Per tale anno termico il valore di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) del citato decreto legislativo è pari a 73947,2 milioni di Sm3 (gas da 10,57275 kWh/Sm3).