La Direzione Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico rende noto che l’attestazione di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 deve essere effettuata solo nel caso in cui il suo valore supera il 10%, come stabilito dal comma 16-bis del decreto legge 23 dicembre 2013 n.145 convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 9. Inoltre, poiché con il decreto 31 dicembre 2014, n. 192 convertito in legge 27 febbraio 2015 n. 11, è stato sostituito l’anno convenzionale (1 aprile - 31 marzo) con l’anno termico (1 ottobre - 30 settembre), la quota di mercato all’ingrosso deve essere calcolata con riferimento all’anno termico 1 ottobre 2016 - 30 settembre 2017. Per detto anno termico il valore di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 è pari a 74.145,4 milioni di Sm3 (gas da 10,57275 kWh/Sm3).