La risoluzione risponde al quesito se un titolare di una impresa individuale esercente l’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante del settore alimentare, al quale, con sentenza dell’aprile 2016, è stata applicata la pena su richiesta della parti del G.I.P. del Tribunale irrevocabile l’11-5-2016 per reati tra cui ricettazione art. 648 C.P. che ha previsto una reclusione di 1 anno e una multa di 600 euro e con il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163 C.P., possa considerarsi sprovvisto dei necessari requisiti morali per l’esercizio dell’attività.
Risoluzione n. 160738 del 16 maggio 2018 (formato pdf, 120 kb)