La risoluzione n. 183355 dell’11 novembre 2013 risponde al quesito se l’aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, presso una società esercente l’attività nel settore del commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi in qualità di socio lavoratore con la qualifica di operaio specializzato possa ritenersi requisito professionale valido ai fini dell’avvio e dell’esercizio di attività commerciali del settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..