Questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari per la fruizione dei contenuti. Per maggiori informazioni leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Privacy Policy
Governo italiano
Seguici su
Cerca

La risoluzione n. 188852 del 18 novembre 2013 precisa che  un soggetto, che ha prestato servizio in qualità di aiuto cuoco, inquadrato al 1° livello del contratto collettivo di lavoro FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), non può essere considerato in possesso del requisito professionale per l’avvio e l’esercizio di attività commerciali al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..

Allegati

Questa pagina ti è stata utile?

Non hai validato correttamente la casella "Non sono un robot"
Torna a inizio pagina