La risoluzione n. 188852 del 18 novembre 2013 precisa che un soggetto, che ha prestato servizio in qualità di aiuto cuoco, inquadrato al 1° livello del contratto collettivo di lavoro FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), non può essere considerato in possesso del requisito professionale per l’avvio e l’esercizio di attività commerciali al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..